CASS
Sentenza 31 maggio 2023
Sentenza 31 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 31/05/2023, n. 23757 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23757 |
| Data del deposito : | 31 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da OM IN, nata a [...] il [...], avverso la sentenza del 25-05-2022 della Corte di appello di Napoli;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Fabio Zunica;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, dott.ssa Marilia Di Nardo, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
Penale Sent. Sez. 3 Num. 23757 Anno 2023 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: ZUNICA FABIO Data Udienza: 01/02/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 25 maggio 2022, la Corte di appello di Napoli confermava la decisione del 19 gennaio 2022, con cui il G.U.P. del Tribunale di Torre Annunziata aveva condannato IN OM alla pena di 3 anni, 6 mesi di reclusione ed euro 18.000 di multa, in quanto ritenuta colpevole di più episodi del reato di cui agli art. 73 - 80 del d.P.R. n. 309 del 1990, a lei contestato per avere, in concorso con il marito AN LL, per il quale si è proceduto separatamente, detenuto illecitamente una pluralità di ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti di tipo NA, cocaina e hashish;
fatti accertati in Boscoreale il 19 marzo 2021. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello partenopea, la OM, tramite il suo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando cinque motivi. Con il primo, la difesa censura la conferma del giudizio di colpevolezza dell'imputata sotto il profilo del vizio di motivazione, non avendo la Corte di appello fornii:o risposta alle deduzioni contenute nell'atto di appello, volte a rimarcare che i verbalizzanti non erano riusciti a vedere cosa stesse facendo l'imputata, per cui non era possibile ritenere comprovata la sua compartecipazione al reato, non potendosi desumere dalla semplice presenza in casa della donna la sua consapevolezza circa l'esistenza della droga e la sua conseguente intenzione di facilitare l'azione delittuosa del marito, a nulla rilevando la mera condivisione della stanza da letto. Quanto poi al tema delle chiavi, si evidenzia che non ci sarebbe stato il tempo per la OM di prendere le chiavi, duplicarle e restituirle, senza che nessuno si accorgesse che le stesse mancavano, posto che le sorelle AU e ON SA hanno c:onfermato che le chiavi dell'immobile disabitato erano custodite a casa della madre, sita a Boscoreale in via Cirillo n. 139 e, anche se prelevate occasionalmente, le chiavi venivano sempre restituite alla madre, come confermato anche dal teste Felice TA, marito di ON SA. Peraltro, è ben poco verosimile che la OM abbia corso il rischio di essere scoperta, decidendo di portare un grande quantitativo di droga in un immobile che ella sapeva essere utilizzato dalle sorelle SA, che spesso vi si recavano per depositare mobili e altri oggetti. Con il secondo motivo, il ricorrente contesta la mancata riqualificazione della condotta nella fattispecie di cui all'art. 378 cod. pen., che nel caso di specie non sarebbe punibile perché commesso in favore del coniuge, trovando applicazione l'esimente ex art. 384 cod. pen. Si osserva in proposito che da parte della ricorrente vi era non la volontà di utilizzare la droga per raggiungere profitti personali, ma solo l'intento di prestare un aiuto nella conservazione della sostanza stupefacente nell'interesse esclusivo dell'autore del reato;
l'unica colpa della OM, in definitiva, sarebbe stata quella di aver deciso di tutelare il marito, mantenendo il silenzio dinanzi a un fatto che avrebbe dovuto denunciare, non essendo tuttavia punibile la condotta della ricorrente in ragione della forza incoercibile dei sentimenti familiari. Con il terzo motivo, oggetto di doglianza è il mancato riconoscimento della fattispecie di cui all'art. 73 comma 5 del d.P.R. n. 309 del 1990, con riferimento alla detenzione della cocaina, osservandosi che si era in presenza di un quantitativo di appena 5,17 grammi. Con il quarto motivo, la difesa si duole dell'aumento per la continuazione, osservando che doveva essere esclusa l'operatività della disciplina di cui all'art. 81 cod. pen., essendosi in presenza di una detenzione della sostanza stupefacente avvenuta in un contesto unitario. Con il quinto motivo, infine, è stata eccepita l'erronea applicazione dell'art. 80 comma 2 del d.P.R. n. 309 del 1990, osservandosi che nel caso di specie vi è stato il superamento di pochi grammi del limite di 2 chilogrammi individuato dalle Sezioni Unite di questa Corte, per cui i giudici di appello non avrebbero dovuto procedere secondo un rigido automatismo. CONSIDERATO IN IDIRITTO Il ricorso è infondato. 1. Iniziando dal primo motivo, deve osservarsi che la conferma da parte della Corte territoriale del giudizio di colpevolezza dell'imputata in ordine ai vari episodi del reato a lei ascritto in rubrica non presenta vizi di legittimità rilevabili in questa sede. Ed invero le due conformi sentenze di merito, destinate a integrarsi per formare un corpus motivazionale unitario, hanno operato un'adeguata disamina delle fonti dimostrative disponibili, valorizzando in particolare gli accertamenti investigativi svolti dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Torre Annunziata, i quali, a seguito di una notizia confidenziale, si recavano il 19 marzo 2021 in Boscoreale presso l'abitazione di via Giardini n. 100 dove era stata segnalata un'attività di spaccio;
i militari, tuttavia, furono costretti ad attendere all'esterno, perché le persone presenti in casa indugiavano nell'aprire, pretendendo l'esibizione dei tesserini. Entrati in casa, i Carabinieri notavano la presenza di IN OM, del marito LL AN e del fratello di lei, LL OM e procedevano a perquisizione domiciliare, in occasione della quale scorgevano una finestrella in alto che dava su un vano scale, da cui si accedeva da altro ingresso. Qui venivano rinvenuti tre involucri in cellophane contenenti NA (rispettivamente di 27,95 grammi, 4,86 grammi e 3,55 grammi) e un borsellino di tela contenente cocaina (6,38 grammi). Adiacente all'abitazione vi era inoltre un immobile disabitato, le cui chiavi erano custodite all'interno dell'abitazione della OM: nell'immobile in esame venivano ritrovati diversi involucri di marijuana per un peso di oltre 13 kg. e sostanza stupefacente di tipo hashish per un totale di 1.035 grammi. Nel frattempo, nella casa abitata dalla ricorrente, nella camera da letto in uso a costei e al marito, veniva trovata la somma di 20.000 euro, composta da banconote assicurate da elastici e contrassegnate da diciture tali da poter individuare di quale partita di stupefacenti fossero provento: in particolare, un mazzetto di banconote per l'importo di 4.650 euro, veniva rinvenuto all'interno di una cassetta di sicurezza amovibile, che veniva aperta grazie alla chiave in possesso dell'imputata. A fronte di tali risultanze, sia il G.U.P. che la Corte di appello hanno ricondotto la detenzione dello stupefacente rinvenuto (anche) all'odierna ricorrente, avendo in particolare i giudici di secondo grado osservato, sviluppando le più sintetiche considerazioni del primo giudice, che la OM ha offerto un contributo causalmente efficiente alla commissione del reato. Sul punto sono state innanzitutto richiamate talune circostanze non contestate, ovvero: la detenzione della chiave che apriva la cassetta di sicurezza in cui è stata trovata la somma di 4.650 euro, pacificamente derivante dallo spaccio di stupefacenti, e il fatto che, all'arrivo dei militari, la donna si è data da fare per "mettere a posto" la casa, tanto è vero che, nel fare ingresso nell'abitazione, gli operanti hanno percepito un odore acre di marijuana, odore che diveniva più intenso in prossimità del bagno, ovvero a ridosso della finestra in corrispondenza della quale sono stati rinvenuti i primi involucri di NA, evidentemente lanciati fuori dall'abitazione dai suoi occupanti nell'imminenza dell'ingresso dei militari in casa. Inoltre, è stato sottolineato che a casa della OM sono state rinvenute, celate all'interno di un vaso, le chiavi dell'immobile disabitato dove è stato trovato il maggior quantitativo di droga. Tale immobile era di proprietà della madre di due donne, ON e AU SA, le quali hanno escluso di aver dato mai le chiavi all'imputata, ma sul punto la Corte di appello, all'esito di un percorso argomentativo non manifestamente illogico, ha escluso la clecisività delle sommarie informazioni delle Fornnisano, osservando che AU SA è l'ex moglie dello zio della ricorrente, IO OM, e che la figlia della SA era solita giocare con i figli di IN OM, per cui, essendo comprovato che ON e AU SA ricevevano le chiavi dell'immobile, usato come deposito, ogni volta che fosse necessario riporvi o prelevare oggetti, i giudici di secondo grado hanno ritenuto che l'imputata, in forza del legame di frequentazione con AU SA, si sia procurata un duplicato delle chiavi, costituendo quella abitazione vuota un'opportunità irripetibile per nascondere la droga in un luogo sicuro e vicino. 1.1. Orbene, in quanto scaturita da una disamina non irrazionale degli elementi probatori acquisiti, la valutazione dei giudici di merito circa l'ascrivibilità alla OM della condotta illecita contestata resiste alle censure difensive, che si articolano nella sostanziale proposta di una rilettura alternativa e parziale delle fonti dimostrative disponibili, operazione questa che tuttavia non è consentita in sede di legittimità, essendo nella giurisprudenza di questa Corte costante l'affermazione (cfr. ex multis Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021), secondo cui, in tema di giudizio di cassazione, a fronte di un apparato argomentativo privo di profili di irrazionalità, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito. 2. Anche rispetto alla qualificazione giuridica del fatto non si ravvisa alcuna criticità. Ed invero la condotta della OM è stata correttamente inquadrata nello schema non del reato di favoreggiamento personale, ma del concorso di persone nella detenzione illecita di stupefacenti, ciò in sintonia con la condivisa affermazione delle Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 36258 del 24/05/2012, Rv. 253151), secondo cui il reato di favoreggiamento non è configurabile, con riferimento alla illecita detenzione di sostanze stupefacenti, in costanza di detta detenzione, perché, nei reati permanenti, qualunque agevolazione del colpevole, posta in essere prima che la condotta di questi sia cessata, si risolve, salvo che non sia diversamente previsto, in un concorso nel reato, quanto meno a carattere morale, come nel caso di specie. Di qui l'infondatezza della doglianza difensiva. 3. La medesima conclusione si impone pure rispetto al terzo motivo, dovendosi evidenziare che anche il mancato riconoscimento dell'ipotesi di cui all'art. 73 comma 5 del d.P.R. n. 309 del 1990 rispetto alla detenzione della sola cocaina non presenta profili di violazione di legge o di incoerenza motivazionale. Sul punto occorre infatti richiamare il costante orientamento di questa Corte (cfr. Sez. 6, n. 13982 del 20/02/2018, Rv. 272529), secondo cui, in tema di stupefacenti, la valutazione dell'offensività della condotta non deve essere ancorata al solo dato della quantità di volta in volta ceduta, ma deve essere frutto di un giudizio più ampio che coinvolga ogni aspetto del fatto nella sua dimensione oggettiva, avuto riguardo, in particolare, alle concrete capacità di azione del soggetto e alle sue relazioni con il mercato di riferimento, all'entità della droga movimentata in un determinato lasso di tempo, al numero di assuntori riforniti, alla rete organizzativa e/o alle peculiari modalità adottate per porre in essere le condotte illecite al riparo da controlli e azioni repressive delle forze dell'ordine. Tale approdo interpretativo è stato sviluppato ulteriormente dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 51063 del 27/09/2018, Rv. 274076, ricorrente Murolo, con cui si è precisato che la valutazione degli indici di lieve entità elencati dal comma 5 dell'art. 73 deve essere complessiva, il che significa abbandonare l'idea che gli stessi possano essere utilizzati dal giudice alternativamente, riconoscendo o escludendo, cioè, la lieve entità del fatto anche in presenza di un solo indicatore di segno positivo o negativo, a prescindere dalla considerazione degli altri. Ma, allo stesso tempo, ciò significa anche che tali indici non devono tutti indistintamente avere segno positivo o negativo, nel senso che il percorso tracciato dal legislatore impone di considerare anche la possibilità che tra gli stessi si instaurino rapporti di compensazione e neutralizzazione in grado di consentire un giudizio unitario sulla concreta offensività del fatto anche quando le circostanze che lo caratterizzano risultano prima facie contraddittorie in tal senso;
il percorso valutativo così ricostruito si riflette nella motivazione della decisione, dovendo il giudice, nell'affermare o negare la tipicità del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, dimostrare di avere vagliato tutti gli aspetti normativamente rilevanti e spiegare le ragioni della ritenuta prevalenza eventualmente riservata a solo alcuni di essi, il che vuoi dire che il discorso giustificativo deve dar conto non solo dei motivi che logicamente impongono nel caso concreto di valutare un singolo dato ostativo al riconoscimento del più contenuto disvalore del fatto, ma altresì di quelli per cui la sua carica negativa non può ritenersi bilanciata da altri elementi eventualmente indicativi, se singolarmente considerati, della sua ridotta offensività. In tale ottica è stato sottolineato come anche l'elemento ponderale, quello che più spesso assume un ruolo centrale nell'apprez2:amento giudiziale, non è escluso dal percorso valutativo implicito nella formulazione dell'art. 73, comma 5, come rivela proprio il raffronto dello stesso con la disposizione di cui all'art. 80, comma 2, del d.P.R. n. 309 del 1990. In altri termini, anche la maggiore o minore espressività del dato quantitativo deve essere anch'essa determinata in concreto nel confronto con le altre circostanze del fatto rilevanti secondo i parametri normativi di riferimento. Ferma la possibilità che, nel rispetto delle condizioni illustrate, tale dato possa assumere comunque valore negativo assorbente, ciò significa che anche la detenzione di quantitativi non minimali potrà essere ritenuta non ostativa alla qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, e, per converso, che quella di pochi grammi di stupefacente, all'esito della valutazione complessiva delle altre circostanze rilevanti, risulti non decisiva per ritenere integrata la fattispecie di lieve entità. 3.1. Orbene, la Corte di appello si è posta in sintonia con tale impostazione, avendo valorizzato, in senso ostativo al riconoscimento dell'ipotesi di cui all'art. 73 comma 5 del d.P.R. n. 309 del 1990 rispetto alla detenzione dei 5,17 grammi di cocaina, le scaltre modalità della detenzione e il notevolissimo quantitativo di droga di diversa tipologia complessivamente detenuto, elementi questi destinati a prevalere rispetto al non eccessivo dato ponderale della singola sostanza pesante, e ciò proprio nell'ottica di una valutazione complessiva del fatto. A fronte di un apparato argomentativo non manifestamente illogico, non vi è dunque spazio per l'accoglimento delle censure difensive, che, peraltro in termini non specifici, prospettano una differente valutazione di merito, che non è tuttavia consentita in sede di legittimità. 4. Anche il quarto motivo è infondato. La Corte territoriale, nello giustificare il riconoscimento della continuazione, ha osservato che la droga era detenuta in luoghi diversi (abitazione della ricorrente e immobile abbandonato), per cui si era in presenza di due condotte autonome, riconducibili a un medesimo disegno criminoso, il che avrebbe giustificato invero un doppio aumento, ovvero quello per la continuazione interna al punto 1 (l'unico peraltro operato dal G.U.P.), stante la detenzione di droghe leggere e pesanti trovate in casa, e quello per la continuazione esterna tra i punti 1 e 2 della contestazione, aventi ad oggetto distinte condotte di detenzione di stupefacenti, aumento quest'ultimo correttamente non operato dalla Corte di appello, in forza del divieto di reformatio in peius. Orbene, l'impostazione della sentenza impugnata appare coerente con il principio elaborato da questa Corte (cfr. Sez. 4, n. 14193 del 11/03/2021, Rv. 281015), secondo cui, in tema di stupefacenti, la reviviscenza dell'art. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (nel testo anteriore alle modifiche introdotte dal d.l. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49, successivamente dichiarate incostituzionali dalla sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014) comporta la configurabilità di reati distinti qualora la condotta abbia ad oggetto sostanze appartenenti a tabelle diverse, che possono dar luogo, a seconda delle evenienze, a concorso materiale, a concorso formale e alla continuazione tra reati, con effetti diversi sul piano del trattamento sanzionatorio, risultando nella vicenda in esame il riconoscimento della continuazione ancorato a considerazioni non manifestamente illogiche, quantomeno con riferimento all'unica ipotesi per cui effettivamente l'art. 81 cod. pen. è stato applicato (ovvero il riconoscimento della continuazione interna al punto 1, riguardante come detto le sostanze stupefacenti di tipo diverso trovate nell'abitazione della ricorrente). 5. Venendo infine al quinto motivo, deve osservarsi che, nel confermare il giudizio sulla configurabilità dell'aggravante ex art. 80 del d.P.R. n. :309 del 1990, la Corte di appello, in modo pertinente, ha richiamato l'affermazione delle Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 14722 del 30/01/2020, Rv. 279005, ricorrente Polito), secondo cui, in tema di stupefacenti, per l'individuazione della soglia oltre la quale è configurabile la circostanza aggravante dell'ingente quantità, continuano ad essere validi, anche successivamente alla riforma operata dal decreto legge 20 marzo 2014, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge :16 maggio 2014, n. 79, i criteri basati sul rapporto tra quantità di principio attivo e valore massimo tabellarmente detenibile fissati dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 36258 del 24 maggio 2012, ricorrente Biondi, essendosi precisato in particolare che, con riferimento allle c.d. droghe leggere, l'aggravante non è di norma ravvisabile quando la quantità di principio attivo è inferiore a 2 chilogrammi di principio attivo pari a 4.000 volte il valore - soglia di 500 milligrammi). Nel caso di specie, l'aggravante della ingente quantità è stata ritenuta legittimamente ravvisabile, essendo emerso dagli accertamenti tecnici eseguiti dai Carabinieri di Casoria che l'imputata deteneva 2.076,942 grammi di delta-9 THC pari a 83.060 dosi medie singole, e ciò senza considerare le 4.665 dosi di hashish e le 34,4 dosi di cocaina pure detenute. 6. In conclusione, alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso proposto nell'interesse della OM deve essere rigettato, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell'art. 616 cod. proc:. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 01/02/2023 •
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Fabio Zunica;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, dott.ssa Marilia Di Nardo, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
Penale Sent. Sez. 3 Num. 23757 Anno 2023 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: ZUNICA FABIO Data Udienza: 01/02/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 25 maggio 2022, la Corte di appello di Napoli confermava la decisione del 19 gennaio 2022, con cui il G.U.P. del Tribunale di Torre Annunziata aveva condannato IN OM alla pena di 3 anni, 6 mesi di reclusione ed euro 18.000 di multa, in quanto ritenuta colpevole di più episodi del reato di cui agli art. 73 - 80 del d.P.R. n. 309 del 1990, a lei contestato per avere, in concorso con il marito AN LL, per il quale si è proceduto separatamente, detenuto illecitamente una pluralità di ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti di tipo NA, cocaina e hashish;
fatti accertati in Boscoreale il 19 marzo 2021. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello partenopea, la OM, tramite il suo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando cinque motivi. Con il primo, la difesa censura la conferma del giudizio di colpevolezza dell'imputata sotto il profilo del vizio di motivazione, non avendo la Corte di appello fornii:o risposta alle deduzioni contenute nell'atto di appello, volte a rimarcare che i verbalizzanti non erano riusciti a vedere cosa stesse facendo l'imputata, per cui non era possibile ritenere comprovata la sua compartecipazione al reato, non potendosi desumere dalla semplice presenza in casa della donna la sua consapevolezza circa l'esistenza della droga e la sua conseguente intenzione di facilitare l'azione delittuosa del marito, a nulla rilevando la mera condivisione della stanza da letto. Quanto poi al tema delle chiavi, si evidenzia che non ci sarebbe stato il tempo per la OM di prendere le chiavi, duplicarle e restituirle, senza che nessuno si accorgesse che le stesse mancavano, posto che le sorelle AU e ON SA hanno c:onfermato che le chiavi dell'immobile disabitato erano custodite a casa della madre, sita a Boscoreale in via Cirillo n. 139 e, anche se prelevate occasionalmente, le chiavi venivano sempre restituite alla madre, come confermato anche dal teste Felice TA, marito di ON SA. Peraltro, è ben poco verosimile che la OM abbia corso il rischio di essere scoperta, decidendo di portare un grande quantitativo di droga in un immobile che ella sapeva essere utilizzato dalle sorelle SA, che spesso vi si recavano per depositare mobili e altri oggetti. Con il secondo motivo, il ricorrente contesta la mancata riqualificazione della condotta nella fattispecie di cui all'art. 378 cod. pen., che nel caso di specie non sarebbe punibile perché commesso in favore del coniuge, trovando applicazione l'esimente ex art. 384 cod. pen. Si osserva in proposito che da parte della ricorrente vi era non la volontà di utilizzare la droga per raggiungere profitti personali, ma solo l'intento di prestare un aiuto nella conservazione della sostanza stupefacente nell'interesse esclusivo dell'autore del reato;
l'unica colpa della OM, in definitiva, sarebbe stata quella di aver deciso di tutelare il marito, mantenendo il silenzio dinanzi a un fatto che avrebbe dovuto denunciare, non essendo tuttavia punibile la condotta della ricorrente in ragione della forza incoercibile dei sentimenti familiari. Con il terzo motivo, oggetto di doglianza è il mancato riconoscimento della fattispecie di cui all'art. 73 comma 5 del d.P.R. n. 309 del 1990, con riferimento alla detenzione della cocaina, osservandosi che si era in presenza di un quantitativo di appena 5,17 grammi. Con il quarto motivo, la difesa si duole dell'aumento per la continuazione, osservando che doveva essere esclusa l'operatività della disciplina di cui all'art. 81 cod. pen., essendosi in presenza di una detenzione della sostanza stupefacente avvenuta in un contesto unitario. Con il quinto motivo, infine, è stata eccepita l'erronea applicazione dell'art. 80 comma 2 del d.P.R. n. 309 del 1990, osservandosi che nel caso di specie vi è stato il superamento di pochi grammi del limite di 2 chilogrammi individuato dalle Sezioni Unite di questa Corte, per cui i giudici di appello non avrebbero dovuto procedere secondo un rigido automatismo. CONSIDERATO IN IDIRITTO Il ricorso è infondato. 1. Iniziando dal primo motivo, deve osservarsi che la conferma da parte della Corte territoriale del giudizio di colpevolezza dell'imputata in ordine ai vari episodi del reato a lei ascritto in rubrica non presenta vizi di legittimità rilevabili in questa sede. Ed invero le due conformi sentenze di merito, destinate a integrarsi per formare un corpus motivazionale unitario, hanno operato un'adeguata disamina delle fonti dimostrative disponibili, valorizzando in particolare gli accertamenti investigativi svolti dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Torre Annunziata, i quali, a seguito di una notizia confidenziale, si recavano il 19 marzo 2021 in Boscoreale presso l'abitazione di via Giardini n. 100 dove era stata segnalata un'attività di spaccio;
i militari, tuttavia, furono costretti ad attendere all'esterno, perché le persone presenti in casa indugiavano nell'aprire, pretendendo l'esibizione dei tesserini. Entrati in casa, i Carabinieri notavano la presenza di IN OM, del marito LL AN e del fratello di lei, LL OM e procedevano a perquisizione domiciliare, in occasione della quale scorgevano una finestrella in alto che dava su un vano scale, da cui si accedeva da altro ingresso. Qui venivano rinvenuti tre involucri in cellophane contenenti NA (rispettivamente di 27,95 grammi, 4,86 grammi e 3,55 grammi) e un borsellino di tela contenente cocaina (6,38 grammi). Adiacente all'abitazione vi era inoltre un immobile disabitato, le cui chiavi erano custodite all'interno dell'abitazione della OM: nell'immobile in esame venivano ritrovati diversi involucri di marijuana per un peso di oltre 13 kg. e sostanza stupefacente di tipo hashish per un totale di 1.035 grammi. Nel frattempo, nella casa abitata dalla ricorrente, nella camera da letto in uso a costei e al marito, veniva trovata la somma di 20.000 euro, composta da banconote assicurate da elastici e contrassegnate da diciture tali da poter individuare di quale partita di stupefacenti fossero provento: in particolare, un mazzetto di banconote per l'importo di 4.650 euro, veniva rinvenuto all'interno di una cassetta di sicurezza amovibile, che veniva aperta grazie alla chiave in possesso dell'imputata. A fronte di tali risultanze, sia il G.U.P. che la Corte di appello hanno ricondotto la detenzione dello stupefacente rinvenuto (anche) all'odierna ricorrente, avendo in particolare i giudici di secondo grado osservato, sviluppando le più sintetiche considerazioni del primo giudice, che la OM ha offerto un contributo causalmente efficiente alla commissione del reato. Sul punto sono state innanzitutto richiamate talune circostanze non contestate, ovvero: la detenzione della chiave che apriva la cassetta di sicurezza in cui è stata trovata la somma di 4.650 euro, pacificamente derivante dallo spaccio di stupefacenti, e il fatto che, all'arrivo dei militari, la donna si è data da fare per "mettere a posto" la casa, tanto è vero che, nel fare ingresso nell'abitazione, gli operanti hanno percepito un odore acre di marijuana, odore che diveniva più intenso in prossimità del bagno, ovvero a ridosso della finestra in corrispondenza della quale sono stati rinvenuti i primi involucri di NA, evidentemente lanciati fuori dall'abitazione dai suoi occupanti nell'imminenza dell'ingresso dei militari in casa. Inoltre, è stato sottolineato che a casa della OM sono state rinvenute, celate all'interno di un vaso, le chiavi dell'immobile disabitato dove è stato trovato il maggior quantitativo di droga. Tale immobile era di proprietà della madre di due donne, ON e AU SA, le quali hanno escluso di aver dato mai le chiavi all'imputata, ma sul punto la Corte di appello, all'esito di un percorso argomentativo non manifestamente illogico, ha escluso la clecisività delle sommarie informazioni delle Fornnisano, osservando che AU SA è l'ex moglie dello zio della ricorrente, IO OM, e che la figlia della SA era solita giocare con i figli di IN OM, per cui, essendo comprovato che ON e AU SA ricevevano le chiavi dell'immobile, usato come deposito, ogni volta che fosse necessario riporvi o prelevare oggetti, i giudici di secondo grado hanno ritenuto che l'imputata, in forza del legame di frequentazione con AU SA, si sia procurata un duplicato delle chiavi, costituendo quella abitazione vuota un'opportunità irripetibile per nascondere la droga in un luogo sicuro e vicino. 1.1. Orbene, in quanto scaturita da una disamina non irrazionale degli elementi probatori acquisiti, la valutazione dei giudici di merito circa l'ascrivibilità alla OM della condotta illecita contestata resiste alle censure difensive, che si articolano nella sostanziale proposta di una rilettura alternativa e parziale delle fonti dimostrative disponibili, operazione questa che tuttavia non è consentita in sede di legittimità, essendo nella giurisprudenza di questa Corte costante l'affermazione (cfr. ex multis Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021), secondo cui, in tema di giudizio di cassazione, a fronte di un apparato argomentativo privo di profili di irrazionalità, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito. 2. Anche rispetto alla qualificazione giuridica del fatto non si ravvisa alcuna criticità. Ed invero la condotta della OM è stata correttamente inquadrata nello schema non del reato di favoreggiamento personale, ma del concorso di persone nella detenzione illecita di stupefacenti, ciò in sintonia con la condivisa affermazione delle Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 36258 del 24/05/2012, Rv. 253151), secondo cui il reato di favoreggiamento non è configurabile, con riferimento alla illecita detenzione di sostanze stupefacenti, in costanza di detta detenzione, perché, nei reati permanenti, qualunque agevolazione del colpevole, posta in essere prima che la condotta di questi sia cessata, si risolve, salvo che non sia diversamente previsto, in un concorso nel reato, quanto meno a carattere morale, come nel caso di specie. Di qui l'infondatezza della doglianza difensiva. 3. La medesima conclusione si impone pure rispetto al terzo motivo, dovendosi evidenziare che anche il mancato riconoscimento dell'ipotesi di cui all'art. 73 comma 5 del d.P.R. n. 309 del 1990 rispetto alla detenzione della sola cocaina non presenta profili di violazione di legge o di incoerenza motivazionale. Sul punto occorre infatti richiamare il costante orientamento di questa Corte (cfr. Sez. 6, n. 13982 del 20/02/2018, Rv. 272529), secondo cui, in tema di stupefacenti, la valutazione dell'offensività della condotta non deve essere ancorata al solo dato della quantità di volta in volta ceduta, ma deve essere frutto di un giudizio più ampio che coinvolga ogni aspetto del fatto nella sua dimensione oggettiva, avuto riguardo, in particolare, alle concrete capacità di azione del soggetto e alle sue relazioni con il mercato di riferimento, all'entità della droga movimentata in un determinato lasso di tempo, al numero di assuntori riforniti, alla rete organizzativa e/o alle peculiari modalità adottate per porre in essere le condotte illecite al riparo da controlli e azioni repressive delle forze dell'ordine. Tale approdo interpretativo è stato sviluppato ulteriormente dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 51063 del 27/09/2018, Rv. 274076, ricorrente Murolo, con cui si è precisato che la valutazione degli indici di lieve entità elencati dal comma 5 dell'art. 73 deve essere complessiva, il che significa abbandonare l'idea che gli stessi possano essere utilizzati dal giudice alternativamente, riconoscendo o escludendo, cioè, la lieve entità del fatto anche in presenza di un solo indicatore di segno positivo o negativo, a prescindere dalla considerazione degli altri. Ma, allo stesso tempo, ciò significa anche che tali indici non devono tutti indistintamente avere segno positivo o negativo, nel senso che il percorso tracciato dal legislatore impone di considerare anche la possibilità che tra gli stessi si instaurino rapporti di compensazione e neutralizzazione in grado di consentire un giudizio unitario sulla concreta offensività del fatto anche quando le circostanze che lo caratterizzano risultano prima facie contraddittorie in tal senso;
il percorso valutativo così ricostruito si riflette nella motivazione della decisione, dovendo il giudice, nell'affermare o negare la tipicità del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, dimostrare di avere vagliato tutti gli aspetti normativamente rilevanti e spiegare le ragioni della ritenuta prevalenza eventualmente riservata a solo alcuni di essi, il che vuoi dire che il discorso giustificativo deve dar conto non solo dei motivi che logicamente impongono nel caso concreto di valutare un singolo dato ostativo al riconoscimento del più contenuto disvalore del fatto, ma altresì di quelli per cui la sua carica negativa non può ritenersi bilanciata da altri elementi eventualmente indicativi, se singolarmente considerati, della sua ridotta offensività. In tale ottica è stato sottolineato come anche l'elemento ponderale, quello che più spesso assume un ruolo centrale nell'apprez2:amento giudiziale, non è escluso dal percorso valutativo implicito nella formulazione dell'art. 73, comma 5, come rivela proprio il raffronto dello stesso con la disposizione di cui all'art. 80, comma 2, del d.P.R. n. 309 del 1990. In altri termini, anche la maggiore o minore espressività del dato quantitativo deve essere anch'essa determinata in concreto nel confronto con le altre circostanze del fatto rilevanti secondo i parametri normativi di riferimento. Ferma la possibilità che, nel rispetto delle condizioni illustrate, tale dato possa assumere comunque valore negativo assorbente, ciò significa che anche la detenzione di quantitativi non minimali potrà essere ritenuta non ostativa alla qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, e, per converso, che quella di pochi grammi di stupefacente, all'esito della valutazione complessiva delle altre circostanze rilevanti, risulti non decisiva per ritenere integrata la fattispecie di lieve entità. 3.1. Orbene, la Corte di appello si è posta in sintonia con tale impostazione, avendo valorizzato, in senso ostativo al riconoscimento dell'ipotesi di cui all'art. 73 comma 5 del d.P.R. n. 309 del 1990 rispetto alla detenzione dei 5,17 grammi di cocaina, le scaltre modalità della detenzione e il notevolissimo quantitativo di droga di diversa tipologia complessivamente detenuto, elementi questi destinati a prevalere rispetto al non eccessivo dato ponderale della singola sostanza pesante, e ciò proprio nell'ottica di una valutazione complessiva del fatto. A fronte di un apparato argomentativo non manifestamente illogico, non vi è dunque spazio per l'accoglimento delle censure difensive, che, peraltro in termini non specifici, prospettano una differente valutazione di merito, che non è tuttavia consentita in sede di legittimità. 4. Anche il quarto motivo è infondato. La Corte territoriale, nello giustificare il riconoscimento della continuazione, ha osservato che la droga era detenuta in luoghi diversi (abitazione della ricorrente e immobile abbandonato), per cui si era in presenza di due condotte autonome, riconducibili a un medesimo disegno criminoso, il che avrebbe giustificato invero un doppio aumento, ovvero quello per la continuazione interna al punto 1 (l'unico peraltro operato dal G.U.P.), stante la detenzione di droghe leggere e pesanti trovate in casa, e quello per la continuazione esterna tra i punti 1 e 2 della contestazione, aventi ad oggetto distinte condotte di detenzione di stupefacenti, aumento quest'ultimo correttamente non operato dalla Corte di appello, in forza del divieto di reformatio in peius. Orbene, l'impostazione della sentenza impugnata appare coerente con il principio elaborato da questa Corte (cfr. Sez. 4, n. 14193 del 11/03/2021, Rv. 281015), secondo cui, in tema di stupefacenti, la reviviscenza dell'art. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (nel testo anteriore alle modifiche introdotte dal d.l. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49, successivamente dichiarate incostituzionali dalla sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014) comporta la configurabilità di reati distinti qualora la condotta abbia ad oggetto sostanze appartenenti a tabelle diverse, che possono dar luogo, a seconda delle evenienze, a concorso materiale, a concorso formale e alla continuazione tra reati, con effetti diversi sul piano del trattamento sanzionatorio, risultando nella vicenda in esame il riconoscimento della continuazione ancorato a considerazioni non manifestamente illogiche, quantomeno con riferimento all'unica ipotesi per cui effettivamente l'art. 81 cod. pen. è stato applicato (ovvero il riconoscimento della continuazione interna al punto 1, riguardante come detto le sostanze stupefacenti di tipo diverso trovate nell'abitazione della ricorrente). 5. Venendo infine al quinto motivo, deve osservarsi che, nel confermare il giudizio sulla configurabilità dell'aggravante ex art. 80 del d.P.R. n. :309 del 1990, la Corte di appello, in modo pertinente, ha richiamato l'affermazione delle Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 14722 del 30/01/2020, Rv. 279005, ricorrente Polito), secondo cui, in tema di stupefacenti, per l'individuazione della soglia oltre la quale è configurabile la circostanza aggravante dell'ingente quantità, continuano ad essere validi, anche successivamente alla riforma operata dal decreto legge 20 marzo 2014, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge :16 maggio 2014, n. 79, i criteri basati sul rapporto tra quantità di principio attivo e valore massimo tabellarmente detenibile fissati dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 36258 del 24 maggio 2012, ricorrente Biondi, essendosi precisato in particolare che, con riferimento allle c.d. droghe leggere, l'aggravante non è di norma ravvisabile quando la quantità di principio attivo è inferiore a 2 chilogrammi di principio attivo pari a 4.000 volte il valore - soglia di 500 milligrammi). Nel caso di specie, l'aggravante della ingente quantità è stata ritenuta legittimamente ravvisabile, essendo emerso dagli accertamenti tecnici eseguiti dai Carabinieri di Casoria che l'imputata deteneva 2.076,942 grammi di delta-9 THC pari a 83.060 dosi medie singole, e ciò senza considerare le 4.665 dosi di hashish e le 34,4 dosi di cocaina pure detenute. 6. In conclusione, alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso proposto nell'interesse della OM deve essere rigettato, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell'art. 616 cod. proc:. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 01/02/2023 •