Art. 7. 1. ((Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro della salute, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti le caratteristiche analitiche e i requisiti qualitativi delle diverse tipologie di birra, nonche' le relative modalita' di accertamento.)) 2. ((Dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1498, e' abrogato)) .
Articolo 6Articolo 8
Articolo 7 della Legge 16 agosto 1962, n. 1354
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18 settembre 1962
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27 aprile 1989
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7 aprile 2026
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