CASS
Sentenza 2 novembre 2023
Sentenza 2 novembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 02/11/2023, n. 43972 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43972 |
| Data del deposito : | 2 novembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AJ RB CUI 03G0911 nato il [...] avverso la sentenza del 09/06/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZE visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA;
Lette le conclusioni scritte per l'udienza senza discussione orale (art. 23 co. 8 d.l. 137/2020 conv. dallal. n. 176/2020, come prorogato ex art. 16 d.l. 228/21 conv. con modif. dalla 1.15/22 e successivamente ex art. 94, co. 2, del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, come sostituito prima dall'art.
5-duodecies della I. 30.12.2022, n. 199, di conversione in legge del c1.1. n. 162/2022) e poi dall'art. 17 del D.L. 22 giugno 2023, del P.G., in persona del Sost. Proc. Gen. OLGA MIGNOLO, che ha chiesto annullarsi con rinvio la sentenza impugnata. Penale Sent. Sez. 4 Num. 43972 Anno 2023 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: PEZZELLA VINCENZO Data Udienza: 26/09/2023 Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Con sentenza emessa in data 29/11/2019 dal Tribunale di Firenze, all'esito di giudizio abbreviato, l'imputato KA IN veniva condannato alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione ed euro 6.000 di multa, con l'attenuante di cui all'art. 7 L. n. 895/1967, per il reato di cui all'art. 2 L. n. 895/1967 per avere m il 1.6.2019 detenuto illegalmente una pistola Beretta cal. 7,65 atr. 482395 e 101 munizioni' e alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione ed C 4.000 di multa, per il reato di cui all'art. 73 c.5 DPR n. 309/1990 commesso il 1.6.2019 per avere detenuto a fine di spaccio sette involucri contenenti gr. 3,27 di cocaina e un altro involucro contenente gr. 40,45 di cocaina. La Corte di Appello di Firenze, pronunciando sul gravame nel merito proposto dall'odierno ricorrente, in parziale riforma della sentenza di primo grado, con sen- tenza del 9/6/ 2022, ha concesso all'imputato le circostanze attenuanti generiche e ha rideterminato la pena inflitta per il reato di cui al capo A) in mesi dieci e giorni 20 di reclusione ed euro 3.000 di multa, e quella per il reato di cui al capo B) in anni uno di reclusione ed euro 5.000 di multa. Ha confermato nel resto. 2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, KA IN „ deducendo, quale unico motivo, di seguito enunciato, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come di- sposto dall'art. 173, co. 1, disp. att., cod. proc. pen. /violazione~Aegli artt. 163 e 164 cod. pen. e vizio di motivazione in punto di mancata concessione de: benefici/il della sospensione condizionale della pena e della non menzione nel ca- sellario giudizialei a causa dell'entità delle due pene irrogate. Il ricorrente ritiene che la Corte fiorentina abbia commesso un errore aritme- tico nel cumulare le due pene, rideterminate in accoglimento del motivo di impu- gnazione relativo alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, ossia la pena di mesi 10 e giorni 20 di reclusione ed euro 3.000 di multa per il capo A) e quella di anni uno di reclusione ed euro 5.000 di multa per il capo B) come riqualificato. Il cumulo delle due pene determina, infatti, una pena comples- siva di anni 1, mesi 10 e giorni 20 di reclusione ed C 8.000 di multa. Anche volendo considerare la pena pecuniaria, ragguagliandola ex art. 135 cod. pen., il totale sarebbe comunque inferiore ai due anni di reclusione e quindi entro i limiti previsti dall'articolo 163 cod. pen., oltre i quali è preclusa la conces- sione dei benefici richiesti. La stringatissima motivazione che definisce "impossibile" con riferimento alla "entità delle pene" la concessione dei benefici sembra far evidentemente riferi- mento al superamento dei limiti previsti dall'art. 163 cod. pen. In ogni caso, ove dovesse ritenersi non condivisibile tale interpretazione della motivazione dell'impugnato provvedimento, pare evidente che la Corte distret- tuale sia incorsa in vizio di motivazione non dicendo nulla sulle ragioni per cui ritiene di non poter effettuare un giudizio prognostico favorevole sulla futura astensione dell'imputato dal commettere nuovi reati. Il ricorrente ritiene, tra l'altro, che la torte di appello abbia già implicitamente espresso un giudizio favorevole all'imputato accogliendo il motivo di impugnazione sulla mancata concessione delle attenuanti generiche. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata nella parte in cui non con- cede il beneficio della sospensione condizionale della pena e della non menzione, disponendo la stessa Corte in tal senso oppure annullando con rinvio. 3. Il PG presso questa Corte ha reso le conclusioni scritte riportate in epigrafe. 4. Il profilo di doglianza sopra illustrato è fondato e, pertanto, la sentenza impugnata va annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Firenze limitatamente alla valutazione in ordine ai chiesti benefici della sospensione con- dizionale della pena e della non menzione della condanna nel casellario giudiziale. Va conseguentemente dichiarata irrevocabile ai sensi dell'art. 624 cod. proc. pen. l'affermazione di responsabilità. Ed invero, la Corte fiorentina, come si legge in motivazione, risponde al mo- tivo di gravame nel merito sul punto rilevando che «l'entità delle due pene rende impossibile la concessione dei benefici di legge, richiesti con l'ultimo motivo di appello». Tale affermazione fa intendere che, dal cumulo delle pene inflitte per i due diversi reati, si sia superato il limite dei due anni di cui agli artt. 163 co. 1 e 175 co. 1 cod. pen. Come evidenzia, tuttavia, il ricorrente, sommando le pene irrogat, così come ~minate, si perviene ad una pena complessiva di anni 1, mesi 10 e giorni 20 di reclusione ed C 8.000 di multa, che è al di sotto, dunque, di quel limite. E si rimarrebbe al di sotto anche operando il ragguaglio ex art. 135 cod. pen. e aggiungendo 32 giorni alla pena di cui sopra. Poiché la stessa Corte fiorentina sottolinea nella parte della motivazione in cui ha concesso all'imputato le circostanze attenuanti generiche che si tratta di sog- getto ancora incensurato, il giudice del rinvio sarà chiamato ad operare il giudizio prognostico ex art. 164, co. 1 ed ex art. 175 co. 1 cod. pen. che non può essere operato da questa Corte di legittimità in quanto involve valutazioni di merito. 3
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla concedibilità della sospen- sione condizionale della pena e della non menzione e rinvia, per nuovo giudizio, su tali punti, ad altra ‘ezione della Corte di Appello di Firenze. Dichiara l'irrevocabilità della declaratoria di responsabilità. Così deciso in Roma il 26 settembre 2023 Il Co igliere este sore Il Presidente
udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA;
Lette le conclusioni scritte per l'udienza senza discussione orale (art. 23 co. 8 d.l. 137/2020 conv. dallal. n. 176/2020, come prorogato ex art. 16 d.l. 228/21 conv. con modif. dalla 1.15/22 e successivamente ex art. 94, co. 2, del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, come sostituito prima dall'art.
5-duodecies della I. 30.12.2022, n. 199, di conversione in legge del c1.1. n. 162/2022) e poi dall'art. 17 del D.L. 22 giugno 2023, del P.G., in persona del Sost. Proc. Gen. OLGA MIGNOLO, che ha chiesto annullarsi con rinvio la sentenza impugnata. Penale Sent. Sez. 4 Num. 43972 Anno 2023 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: PEZZELLA VINCENZO Data Udienza: 26/09/2023 Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Con sentenza emessa in data 29/11/2019 dal Tribunale di Firenze, all'esito di giudizio abbreviato, l'imputato KA IN veniva condannato alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione ed euro 6.000 di multa, con l'attenuante di cui all'art. 7 L. n. 895/1967, per il reato di cui all'art. 2 L. n. 895/1967 per avere m il 1.6.2019 detenuto illegalmente una pistola Beretta cal. 7,65 atr. 482395 e 101 munizioni' e alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione ed C 4.000 di multa, per il reato di cui all'art. 73 c.5 DPR n. 309/1990 commesso il 1.6.2019 per avere detenuto a fine di spaccio sette involucri contenenti gr. 3,27 di cocaina e un altro involucro contenente gr. 40,45 di cocaina. La Corte di Appello di Firenze, pronunciando sul gravame nel merito proposto dall'odierno ricorrente, in parziale riforma della sentenza di primo grado, con sen- tenza del 9/6/ 2022, ha concesso all'imputato le circostanze attenuanti generiche e ha rideterminato la pena inflitta per il reato di cui al capo A) in mesi dieci e giorni 20 di reclusione ed euro 3.000 di multa, e quella per il reato di cui al capo B) in anni uno di reclusione ed euro 5.000 di multa. Ha confermato nel resto. 2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, KA IN „ deducendo, quale unico motivo, di seguito enunciato, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come di- sposto dall'art. 173, co. 1, disp. att., cod. proc. pen. /violazione~Aegli artt. 163 e 164 cod. pen. e vizio di motivazione in punto di mancata concessione de: benefici/il della sospensione condizionale della pena e della non menzione nel ca- sellario giudizialei a causa dell'entità delle due pene irrogate. Il ricorrente ritiene che la Corte fiorentina abbia commesso un errore aritme- tico nel cumulare le due pene, rideterminate in accoglimento del motivo di impu- gnazione relativo alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, ossia la pena di mesi 10 e giorni 20 di reclusione ed euro 3.000 di multa per il capo A) e quella di anni uno di reclusione ed euro 5.000 di multa per il capo B) come riqualificato. Il cumulo delle due pene determina, infatti, una pena comples- siva di anni 1, mesi 10 e giorni 20 di reclusione ed C 8.000 di multa. Anche volendo considerare la pena pecuniaria, ragguagliandola ex art. 135 cod. pen., il totale sarebbe comunque inferiore ai due anni di reclusione e quindi entro i limiti previsti dall'articolo 163 cod. pen., oltre i quali è preclusa la conces- sione dei benefici richiesti. La stringatissima motivazione che definisce "impossibile" con riferimento alla "entità delle pene" la concessione dei benefici sembra far evidentemente riferi- mento al superamento dei limiti previsti dall'art. 163 cod. pen. In ogni caso, ove dovesse ritenersi non condivisibile tale interpretazione della motivazione dell'impugnato provvedimento, pare evidente che la Corte distret- tuale sia incorsa in vizio di motivazione non dicendo nulla sulle ragioni per cui ritiene di non poter effettuare un giudizio prognostico favorevole sulla futura astensione dell'imputato dal commettere nuovi reati. Il ricorrente ritiene, tra l'altro, che la torte di appello abbia già implicitamente espresso un giudizio favorevole all'imputato accogliendo il motivo di impugnazione sulla mancata concessione delle attenuanti generiche. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata nella parte in cui non con- cede il beneficio della sospensione condizionale della pena e della non menzione, disponendo la stessa Corte in tal senso oppure annullando con rinvio. 3. Il PG presso questa Corte ha reso le conclusioni scritte riportate in epigrafe. 4. Il profilo di doglianza sopra illustrato è fondato e, pertanto, la sentenza impugnata va annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Firenze limitatamente alla valutazione in ordine ai chiesti benefici della sospensione con- dizionale della pena e della non menzione della condanna nel casellario giudiziale. Va conseguentemente dichiarata irrevocabile ai sensi dell'art. 624 cod. proc. pen. l'affermazione di responsabilità. Ed invero, la Corte fiorentina, come si legge in motivazione, risponde al mo- tivo di gravame nel merito sul punto rilevando che «l'entità delle due pene rende impossibile la concessione dei benefici di legge, richiesti con l'ultimo motivo di appello». Tale affermazione fa intendere che, dal cumulo delle pene inflitte per i due diversi reati, si sia superato il limite dei due anni di cui agli artt. 163 co. 1 e 175 co. 1 cod. pen. Come evidenzia, tuttavia, il ricorrente, sommando le pene irrogat, così come ~minate, si perviene ad una pena complessiva di anni 1, mesi 10 e giorni 20 di reclusione ed C 8.000 di multa, che è al di sotto, dunque, di quel limite. E si rimarrebbe al di sotto anche operando il ragguaglio ex art. 135 cod. pen. e aggiungendo 32 giorni alla pena di cui sopra. Poiché la stessa Corte fiorentina sottolinea nella parte della motivazione in cui ha concesso all'imputato le circostanze attenuanti generiche che si tratta di sog- getto ancora incensurato, il giudice del rinvio sarà chiamato ad operare il giudizio prognostico ex art. 164, co. 1 ed ex art. 175 co. 1 cod. pen. che non può essere operato da questa Corte di legittimità in quanto involve valutazioni di merito. 3
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla concedibilità della sospen- sione condizionale della pena e della non menzione e rinvia, per nuovo giudizio, su tali punti, ad altra ‘ezione della Corte di Appello di Firenze. Dichiara l'irrevocabilità della declaratoria di responsabilità. Così deciso in Roma il 26 settembre 2023 Il Co igliere este sore Il Presidente