Sentenza 30 maggio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 30/05/2002, n. 7916 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7916 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2002 |
Testo completo
O 4 7 L 3 L . O ) N B E , E 1 C E 9 A N 8 IN NOME0 7 9 16 /02 1 P O - I I 1 Z 1 D UBBLICA ITALIANA - A 1 R E 2 T S C . I I L G D E 9 U 3 R I € A G D 6 RTE SUPREMA DI CASSAZIONE 4 O Oggetto N . T ʼn conosements S S SEZIONE SECONDA CIVILE I E ( to lution певы регетоножк Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: to i nc remento 1 Dott. Vincenzo CALFAPIETRA Presidente R.G.N 13148/99 Cron. 21835 CRISTARELLA ORESTANO Dott. Francesco Consigliere Rep. - Rel. Consigliere Ud. 11/10/01 Dott. Rosario DE JULIO Consigliere- Dott. Roberto Michele TRIOLA Dott. Giovanna SCHERILLO Consigliere De fulanaman, ist ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: EN ON, elettivamente domiciliato in ROMA VIA LIBIA 174, presso lo studio dell'avvocato CESARI GIANMARCO, difeso dall'avvocati MANNU GAVINO, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
NT, elettivamente domiciliata in PEANO MARIA VIA ORTI GIANICOLENSI 5, presso lo studio ROMA dell'avvocato RICCARDO MARCONI, difesa dall'avvocato GIOMMARIA SAU, giusta delega in atti;
2001 controricorrente 1348 - -1- avversO la sentenza n. 7/99 del Giudice di pace di OZIERI, depositata il 12/05/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/10/01 dal Consigliere Dott. Rosario DE JULIO;
udito l'Avvocato SAU Giommaria, difensore della resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio FRAZZINI che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato in data 11.12.1998 AN IA NI, opponendosi al ingiuntivo del 03.11.1998, conveniva indecreto giudizio EN NI per ottenere la revoca del suddetto decreto, in quanto il credito professionale residuo di L. 1.522.090, risultava prescritto per la decorrenza del termine di tre anni previsto dall'art. 2956, N° 2, c.c.. Il convenuto eccepiva preliminarmente l'incompetenza del giudice adito;
nel merito sosteneva che il pagamento da parte dell'opponente della somma di L. 500.000, oltre che porsi quale atto volontario di riconoscimento del debito, aveva determinato l'interruzione della prescrizione ai sensi dell'art. 2944 c.c.. Con sentenza dell'11.5 12.5.1999 il giudice pace di Ozieri accoglieva la domanda in di opposizione e revocava il decreto ingiuntivo. Avverso tale sentenza ricorre per cassazione EN NI con due motivi di gravame, illustrati con memoria;
resiste con controricorso AN IA NI. MOTIVI DELLA DECISIONE Col primo motivo il ricorrente denuncia 3 violazione degli artt. 54, 56, 71 e 72 disp. att. c.p.c., per averlo la AN IA NI, nell'atto di citazione dell'11.12.1998, citato a comparire davanti al giudice di pace dr. Giuseppino Salis nel suo ufficio di Ozieri, scegliendo quindi il giudice prima dell'iscrizione della causa a ruolo e dell'assegnazione della stessa ad uno dei due giudici di pace. Deduce il ricorrente che se il processo di opposizione a decreto ingiuntivo deve svolgersi davanti allo stesso giudice, tale giudice deve essere inteso come organo giudiziario e non come la stessa persona fisica che ha emanato il decreto. Il motivo è infondato. È irrilevante la circostanza che la parte indichi il nome del giudice dell'ufficio giudiziario, competente a decidere la causa. Nel caso in esame l'opponente depositò gli atti per l'iscrizione della causa a ruolo in cancelleria, che passò gli atti al dirigente coordinatore, dr. Salis, il quale trattenne la causa, pur avendo la facoltà, ma non l'obbligo, di nominare altro giudice. È evidente che l'opponente non potette impedire l'esercizio dei poteri di cui all'art. 56 dis. att. c.p.c.. 4 Col secondo motivo il ricorrente denuncia violazione degli artt. 29 e 30 della legge n. 794/1942, per non avere il giudice di pace modificato la procedura ordinaria per applicare quella speciale prevista da detti articoli, impedendo, tra l'altro, il tentativo di conciliazione previsto per la procedura speciale. Il motivo è infondato. Il tentativo di conciliazione alla prima udienza non vi fu per la mancata comparizione mentre l'opponente comparvedell'avv. EN, regolarmente, rendendosi disponibile. È di tutta evidenza che la sentenza che ha concluso il processo di primo grado, con valore di ordinanza, non pregiudica minimamente i diritti processuali del EN. Col terzo motivo il ricorrente denuncia violazione dell'art. 2944 cod. civ., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.. Deduce il EN che, poiché il pagamento parziale del debito può costituire atto dovendosi interruttivo della prescrizione attribuire effetto interruttivo della prescrizione a qualsiasi atto che presupponga l'esistenza del credito e che sia incompatibile con la volontà di 5 disconoscere la pretesa del creditore, non poteva la sentenza impugnata dichiarare la prescrizione di tutto il credito del ricorrente nei confronti di AN IA NI, che aveva il 30 marzo 1998 pagato con un assegno bancario di L. 500.000 intestato all'avv. EN NI, interrompendo con un atto volontario il decorso della prescrizione e riconoscendo l'esistenza del debito;
che la parcella approvata dal consiglio dell'ordine forense conteneva già la defalcazione della somma di L. 500 mila e su questa base il EN aveva chiesto ed ottenuto il decreto ingiuntivo per le sue spettanze professionali. Il motivo è inammissibile. La sentenza impugnata ha chiarito che il pagamento della somma di L. 500.000 da parte della AN non poteva avere alta conseguenza se non quella prevista dall'art. 2940 cod. civ., e cioè la non ripetizione di quanto era stato spontaneamente corrisposto;
che detto pagamento non poteva interrompere la prescrizione perché il diritto del EN era maturato sin dal 27.3.1985, data della originato il decisione della causa che aveva - per cui alla data del credito professionale, pagamento risultavano trascorsi non solo il termine 6 di cui all'art. 2956 n. 2 cod. civ. (tre anni per il credito professionale), ma anche quello di cui all'art. 2946 cod. civ. (10 anni: prescrizione per cui il credito risultava giàordinaria), estinto. I l nuovo testo dell'art. 113 cod. proc. civ., come modificato dalla legge 21 novembre 1991, n. 374, al secondo comma previde che "il giudice di pace decide secondo equità le cause il cui valore non eccede lire due milioni". Con una recente pronunzia (Cass., Sez. Un., 15 ottobre 1999, n 716), la Suprema Corte ha affermato che, a seguito della nuova formulazione dell'art. 113 comma 2 cod. proc. civ., il giudice di pace, quando pronunzia in controversie di valore superiore ai due milioni, non deve procedere non alla individuazione della norma di diritto sostanziale astrattamente applicabile alla fattispecie, né è tenuto al rispetto dei principi regolatori della materia e dei principi generali dell'ordinamento, essendo tenuto soltanto e diall'osservanza delle norme costituzionali quelle comunitarie (ove il rango superiore a quelle ordinarie), nonché, a norma dell'art. 311 cod. proc. civ., di quelle processuali facciano rinvio, 7 giacchè, in tali controversie, egli deve giudicare facendo immediata applicazione di una equità "formativa o sostitutiva" (e non della cosiddetta equità correttiva ○ integrativa) e deve perciò fondarsi su di un giudizio di tipo intuitivo e non sillogistico. Segue che le sentenze pronunziate dal giudice di pace in controversie del valore secondo equità anche quando il giudice di pace abbia fatto applicazione di una norma di legge, con о senza espressa indicazione della sua rispondenza all'equità) sono ricorribili in cassazione per violazione delle norme processuali ai sensi dell'art. 360 nn. 1, 2 e 4 cod. proc. civ., (in quest'ultimo caso anche con riferimento alle ipotesi di inesistenza della motivazione), nonché ai sensi dell'art. 360 cit. n. 5, quando, l'enunciazione del criterio di equità adottato sia inficiata da un vizio che, attenendo ad un punto decisivo della controversia, si risolva in una ipotesi di mera apparenza, ovvero di radicale ed insanabile contraddittorietà della motivazione, mentre la censura di violazione della legge sostanziale ai sensi dell'art. 360 n. 3 cit. è consentita soltanto in caso di inosservanza о di 8 falsa applicazione della costituzione e delle norme comunitarie (se di rango superiore a quelle ordinarie), senza che tale interpretazione dell'art. 113 comma 2 cod. proc. civ. renda la illegittimità norma insospettabile di costituzionale per contrasto con l'art. 24 Cost.. la Rigettato il ricorso, le spese seguono soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che si liquidano in L. 1.250.000' 1di cui L. (un) milione per onorario di avvocato. liffe. Pus. Così deciso in Roma 1'11.10.01. ht h も€ 665,57 € 516,46 QQ IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa Donatella D'Anna DEPOSITATO IN CANCELLERIA Roma 30 MAG. 2002 IL CANCELLIERE C