Cass. pen., sez. VI, sentenza 21/02/2023, n. 7572
CASS
Sentenza 21 febbraio 2023

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Nel delitto di depistaggio materiale, la condotta depistante commessa, al fine di impedire un'indagine o un processo penale, mediante la immutazione del corpo di reato o la formazione di un falso documento, può riguardare anche un procedimento penale ancora da iniziarsi, purché sia idonea ad ingenerare un pericolo di inganno ovvero a condizionare l'accertamento della verità processuale.

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  • 1Corte di cassazione
    https://www.eius.it/articoli/ · 12 giugno 2026

    RITENUTO IN FATTO 1. Il ricorrente impugna l'ordinanza emessa dal Tribunale del riesame di Palermo, con la quale veniva rigettato il ricorso proposto avverso l'ordinanza applicativa degli arresti domiciliari, disposti in relazione al reato di depistaggio. 1.1. Nei confronti di Piritore si ipotizza una condotta volta a fornire false indicazioni in ordine alla sorte di un guanto in pelle, rinvenuto nell'autovettura utilizzata dagli esecutori dell'omicidio del Presidente della Regione Sicilia, Piersanti Mattarella, avvenuto il 6 gennaio 1980. All'epoca dei fatti, Piritore era in servizio presso la Squadra Mobile di Palermo e, in tale veste, era tra i primi ad esser giunti sul luogo …

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  • 2Depistaggio materiale: è reato anche se il procedimento penale non è ancora iniziatoAccesso limitato
    Simone Marani · https://www.altalex.com/ · 20 marzo 2023

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 21/02/2023, n. 7572
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 7572
Data del deposito : 21 febbraio 2023

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