Sentenza 22 gennaio 2014
Massime • 1
In tema di patteggiamento, l'illegittimità della subordinazione della sospensione condizionale della pena alla pubblicazione della sentenza ai sensi dell'art. 185 cod. pen., conseguente alla violazione della preclusione per il giudice che pronuncia sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. di adottare statuizioni implicanti una decisione sul rapporto civile o inerenti al titolo risarcitorio, può essere dedotta solo nel giudizio di cognizione, per mezzo della impugnazione della sentenza viziata, ma non anche in sede di esecuzione, ostando in tale ultimo caso l'intangibilità del giudicato.
Commentario • 1
- 1. Patteggiamento sempre senza statuizioni risarcitorie (Cass. 16624/20)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 7 ottobre 2024
La sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti non può contenere statuizioni concernenti l'azione civile di risarcimento, siano esse di quantificazione del danno o di assegnazione di una provvisionale, con la conseguenza che deve ritenersi illegittima la subordinazione della sospensione condizionale della pena al pagamento di una provvisionale in favore della parte civile. In tema di sospensione condizionale della pena, nel caso in cui tra fatti oggetto di due giudizi divenuti definitivi sia stato riconosciuto il vincolo della continuazione, non viola la disposizione dell'art. 164 c.p. l'estensione del beneficio della sospensione condizionale, già riconosciuto …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 22/01/2014, n. 17662 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17662 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Presidente - del 22/01/2014
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. LOCATELLI Giuseppe - Consigliere - N. 254
Dott. LA POSTA Lucia - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MAGI Raffaello - Consigliere - N. 24745/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DE IT NI N. IL 24/06/1961;
avverso l'ordinanza n. 282/2012 TRIBUNALE di FOGGIA, del 14/05/2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA;
lette le conclusioni del PG Dott. STABILE Carmine che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza in data 14.5.2013 il Tribunale di Foggia, quale giudice dell'esecuzione, revocava il beneficio della sospensione condizionale della pena, subordinata alla pubblicazione della sentenza sul quotidiano La Gazzetta del mezzogiorno, di cui alla sentenza di condanna emessa nei confronti di De IS GI dallo stesso tribunale in data 18.7.2011, divenuta irrevocabile l'8.8.2011.
Riteneva precluso dall'intervenuta irrevocabilità della sentenza ogni rilievo in ordine alla legittimità della subordinazione del beneficio della sospensione condizionale alla predetta condizione che, eventualmente, doveva essere dedotte con i mezzi di impugnazione della sentenza di condanna.
2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione il condannato, a mezzo del difensore di fiducia, denunciando la violazione di legge in relazione all'art. 445 cod. proc. pen. deducendo l'abnormità nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti del riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena subordinato alla pubblicazione della sentenza a spese del condannato, con conseguente illegittimità della revoca della sospensione condizionale della pena disposta con la sentenza di patteggiamento.
Rileva che, secondo la giurisprudenza consolidata della Corte di cassazione, è illegittima la revoca della sospensione condizionale della pena a seguito di sentenza di applicazione di pena, posto che l'istituto della revoca presuppone l'accertamento della responsabilità che manca nel rito patteggiato.
Quindi, afferma l'illegittimità del titolo esecutivo, a seguito della revoca della sospensione condizionale della pena, atteso che è evidente che il Giudice per le indagini preliminari che aveva emesso la sentenza di patteggiamento illegittimamente aveva condizionato la sospensione condizionale della pena all'obbligo di pubblicazione della sentenza di condanna a titolo di riparazione del danno, benché nel giudizio non fosse presente la parte civile, ne' vi fosse una richiesta della stessa in tal senso, con la conseguente violazione dell'art. 168 cod. pen. da parte del giudice dell'esecuzione. Con riferimento a tale ultimo profilo, il ricorrente lamenta, altresì, il vizio della motivazione dell'ordinanza impugnata, laddove ha affermato che i rilievi difensivi non potevano essere dedotti nel procedimento di esecuzione che ha riguardo esclusivamente al titolo esecutivo e non ad eventuali illegittimità della sentenza che dovevano essere fatte valere con gli ordinari strumenti di impugnazione. Rileva, infatti, che la Corte di cassazione ha affermato che in sede di patteggiamento la sospensione condizionale della pena non può essere subordinata all'adempimento di obblighi di natura patrimoniale che presuppongono l'accertamento dell'esistenza e della quantificazione del danno risarcibile estraneo al rito speciale di applicazione di pena su richiesta delle parti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso non è fondato e, pertanto, deve essere rigettato. In primo luogo, deve precisarsi che, all'evidenza, non sono in termini le decisioni richiamate dal ricorrente relativamente alla illegittimità della revoca della sospensione condizionale della pena a seguito di ulteriore reato per il quale è stata emessa sentenza di applicazione di pena che, peraltro, sono superate dall'ormai consolidato orientamento secondo il quale la sentenza di patteggiamento, in ragione dell'equiparazione legislativa ad una sentenza di condanna e in mancanza di un'espressa previsione di deroga, costituisce titolo idoneo per la revoca, a norma dell'art. 168 c.p., comma 1, n. 1, della sospensione condizionale della pena precedentemente concessa (Sez. U, n. 17781, 29/11/2005, Diop, rv. 233518; Sez. 1, n. 42411, 19/10/2007, Coltri, rv. 237970; Sez. 4, n. 2987, 22/11/2007, Bada, rv. 238667). È, invece, corretto il riferimento all'orientamento secondo il quale in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti, al giudice non è dato decidere sulla domanda della parte civile, sicché egli non può procedere a quantificazione del danno o ad assegnare provvisionali o, infine, ad adottare statuizioni che presuppongono una decisione del rapporto civile o, comunque, ineriscono al titolo risarcitorio da conseguirsi in sede civile (Sez. 6, n. 2 del 04/01/2000, D'Ubaldi, rv. 215854; Sez. 6, n. 6580 del 15/02/2000, Terranova, rv. 217102). Infatti, la pubblicazione della sentenza, ex art. 186 cod. pen., ha natura di sanzione civile, che può disporsi nell'ambito del procedimento civile innestato nel processo penale, quale mezzo di riparazione del danno;
trattandosi di istituto ontologicamente appartenente al processo civile ha come presupposto l'accertamento di un danno e l'affermazione di responsabilità sul piano civile. (Sez. 5, n. 14976 del 05/12/2011, Pitton, rv. 252469). Tuttavia, la illegittima subordinazione della sospensione condizionale della pena alla pubblicazione della sentenza a titolo di risarcimento del danno nel patteggiamento può essere dedotta nel giudizio di cognizione per mezzo della impugnazione della sentenza viziata, ma non anche in sede di esecuzione, ostando in tale ultimo caso l'intangibilità del giudicato (Sez. 1, n. 42661 del 28/10/2009, Shera, rv. 245575). Pertanto, nella specie, il giudice dell'esecuzione ha fatto corretta applicazione dei richiamati principi.
Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento della spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 22 gennaio 2014.
Depositato in Cancelleria il 23 aprile 2014