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6 maggio 1952
6 maggio 1952
Art. 241.
(Presentazione dei documenti)
I documenti per ottenere l'immatricolazione possono essere presentati anche agli uffici di porto non autorizzati a tenere le matricole della gente di mare di prima e di seconda categoria, i quali li trasmettono all'ufficio presso cui l'immatricolando chiede di essere iscritto.
(Presentazione dei documenti)
I documenti per ottenere l'immatricolazione possono essere presentati anche agli uffici di porto non autorizzati a tenere le matricole della gente di mare di prima e di seconda categoria, i quali li trasmettono all'ufficio presso cui l'immatricolando chiede di essere iscritto.
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