Articolo 241 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima)
Articolo 240Articolo 242
Versione
6 maggio 1952
Art. 241.
(Presentazione dei documenti)


I documenti per ottenere l'immatricolazione possono essere presentati anche agli uffici di porto non autorizzati a tenere le matricole della gente di mare di prima e di seconda categoria, i quali li trasmettono all'ufficio presso cui l'immatricolando chiede di essere iscritto.
Entrata in vigore il 6 maggio 1952
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