Sentenza 12 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 12/03/2001, n. 3592 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3592 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2001 |
Testo completo
Ce 61324 OME DEL POPOLO ITALIANO E REPUBBLICA ITALIANA N S03592/01 O I 6 T 5 Z 8 . 9 A A 1 N / T R - 4 T U / S B 6 I B L 2 I G Oggetto L . R E L T R A P IRPEF- . . SEZIONE TRIBUTARIA D A B L D A ILOR A E T I E D 1 R T I 'dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 3 S E N 1 N E T E S . S A R.G.N. 16337/98 N E R Dott Mario DELLI PRISCOLI Presidente M A Consigliere - Dott. Enrico PAPA Consigliere Cron. 7443 Dott. Eugenio AMARI - - Rep. Dott. Simonetta SOTGIU Consigliere Ud. 15/12/00 Dott. Salvatore DI PALMA -Re. Consigliere- CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente CAMPIONE CIVILE SENTENZA N. 61324 sul ricorso proposto da: CC ER, elettivamente domiciliato in ROMA VIAVIA ANCONA 20, presso lo studio dell'avvocato FUSCO FAUSTO, difeso dall'avvocato VOLPARI PIETRO, giusta procura in calce;
ricorrente
contro
MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
2000 controricorrente 2107 avverso la sentenza n. 158/97 della Commissione tributaria regionale di ROMA, depositata il 22/10/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/12/00 dal Consigliere Dott. Salvatore DI PALMA;
udito per il ricorrente, l'Avvocato VOLPARI, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente, l'Avvocato dello Stato DI CARLO, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Dario CAFIERO che ha concluso per il rigetto del ricorso. Ritenuto in fatto che, con avviso di accertamento n. 5141002095, no- tificato il 30 dicembre 1990, l'Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Frosinone rettificò ai fini i.r.pe.f. ed i.lo.r. il reddito dichiarato per l'anno 1986 da RT NI, esercente la professione di fabbro, elevandolo da £.
5.522.000 a £.19.360.000 ai sensi dell'art. 38 comma 4 del d. P. R. n. 600 del 1973 e dei dd.mm. 21 luglio 1983 e 13 dicembre 1984 sulla base dell'accertato possesso di un'autovettura Mercedes di c. f. 26, immatricolata nel 1976 e del valore imponibile di £.35.472.000; impugnò tale avviso dinanzi alla Commissione tributaria а che, con ricorso del 5 febbraio 1991, il NI 2 di I grado di Frosinone, chiedendone l'annullamento e deducendo, in particolare, un errore materiale nella determinazione del valore imponibile presunto dell'autovettura; deducendo, inoltre, che questa era da lui utilizzata per l'esercizio della professione, tenu- to conto della zoppia da cui era affetto in conseguenza di un infortunio sul lavoro occorsoglie del fatto che essa era munita di cambio automatico;
ed infine, che al reddito dichiarato doveva essere aggiunta la rendita i.n.a.i.l. corrispostagli per 1'invalidità permanente (57%) conseguita all'infortunio; che, in contraddittorio con l'Ufficio il quale instò per la reiezione del ricorso - la Commissione adita, con decisione n.663 del 24 novembre 1993, accol- se il ricorso, osservando, in particolare, che il pos- sesso dell'autovettura era ampiamente giustificato dal- la invalidità permanente riconosciutagli dall'I.n.a.i.l., dal fatto che l'auto era dotata di cambio automatico, nonché dal fatto che la stessa non poteva considerarsi di lusso e serviva all'esercizio dell'attività lavorativa del ricorrente;
-a seguito di appello dell'Ufficio ed in - che, contumacia del NI - la Commissione tributaria re- gionale di Roma, con sentenza n.158/17/97 del 22 otto- bre 1997, accolse il gravame;
3 che, in particolare, la Commissione ha osservato quanto segue: '.... l'art.1 di detto D.M. 21/07/83 precisa che alla valutazione dei beni e servizi di cui si ha la disponibilità, 'resta fermo l'obbligo di utilizzare per la determinazione sintetica del reddito complessivo netto, anche gli elementi e le circostanze di fatto di- versi da quelli menzionati nel comma precedente'. La capacità di spese che emerge dal possesso e mantenimen- to di un'autovettura Mercedes di 26 cavalli fiscali, acquistata 1'11.07.1984, ha permesso all'Ufficio di quantificare, in via presuntiva, conti e spese conse- guenti al possesso di tale vettura. Nell'osservanza dei DD.MM. sopra citati, l'Ufficio ha anche tenuto conto, tra l'altro.- per la determinazione del reddito - della vetustà dell'autovettura e del suo utilizzo al 50% per l'attività svolta (fabbro) dal sig. NI con proble- mi di deambulazione;
ciò comporta, in ogni caso, la ri- levazione di un reddito superiore al dichiarato"; che avverso tale sentenza RT NI ha pro- posto ricorso per cassazione, deducendo un unico motivo di censura;
che resiste, con controricorso, il Ministro delle Finanze. Considerato in diritto che, con l'unico motivo (con cui deduce: "Art.360 n.
3-5 c.p.c. - Violazione e falsa applicazione di norme di diritto Omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia"), il ricorrente critica la sentenza impugnata, sostenendo che i Giudici d'appello non avrebbero considerato né la rendita i.n.a.i.l. corri- spostagli per l'invalidità permanente riconosciutagli, né la vetustà e 10 scarso valore commerciale dell'autovettura; e che, se essi avessero tenuto conto di ciò, il reddito complessivo da lui percepito e di- chiarato avrebbe giustificato compiutamente il possesso della autovettura medesima;
- che il ricorso merita accoglimento per quanto di ragione;
- che il vizio che inficia la motivazione della sentenza impugnata sta, come esattamente rilevato dal ricorrente, nell'omessa considerazione, da parte dei Giudici d'appello, di una circostanza decisiva, astrat- tamente idonea a determinare una decisione diversa da quella assunta e dedotta fin dall'atto introduttivo del presente giudizio: e cioè, del fatto che il ricorrente, pacificamente invalido civile, percepisce una rendita i.n.a.i.l., che deve essere aggiunta al reddito deter- minato sulla base del solo possesso della autovettura;
che, pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata e la relativa causa rinviata ad altra sezione 5 della Commissione tributaria regionale del Lazio, la quale, oltre ad eliminare il vizio di motivazione dian- zi rilevato, provvederà anche a regolare le spese del presente grado di giudizio;
- che ogni altro profilo di censura deve ritenersi 1 assorbito.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad al- tra sezione della Commissione tributaria regionale del Lazio. Così deciso in Roma, nella camera di Consiglio del- la Sezione Tributaria, il 15 dicembre 2000 Il Presidente Il relatore ed estensore Salvatore Di Palmavatore Di Mews Allli SuscoliЖеев-Быхов Mario Delli Priscoli IL CANCELLIERE C1 IN 12EPOSITATO MAR: 2001 DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi IL CANCELLIERE C1 E 6 OC TI 5 A 8 N I 9 . O 1 R N I / Z 4 - A / A T 6 B R 2 . U T . L B S R L . I I A P . G R . E D T B R L A A E I T D A R 1 I D 3 S E 1 N E T E . T S A N N I E M A S E 6