Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Pavia, sez. II, sentenza 20/01/2026, n. 6
CGT1
Sentenza 20 gennaio 2026

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  • Accolto
    Decadenza dal piano di rottamazione ter

    La Corte rileva che il debito tributario è stato estinto, che il ritardo non è imputabile alla contribuente in quanto aveva inoltrato tempestivamente l'ordine di pagamento alla banca e che il debitore adempie all'obbligazione con il conferimento del mandato di pagamento. Inoltre, pur riconoscendo la tassatività degli atti impugnabili, ritiene che i principi di leale collaborazione e buona fede, derivanti dallo Statuto dei Diritti del Contribuente, consentano la tutela del contribuente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Pavia, sez. II, sentenza 20/01/2026, n. 6
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Pavia
    Numero : 6
    Data del deposito : 20 gennaio 2026

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