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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Pavia, sez. II, sentenza 20/01/2026, n. 6 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Pavia |
| Numero : | 6 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 6/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PAVIA Sezione 2, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
BARRACO GIANFRANCO, Presidente
ASCIONE MAURIZIO, Relatore
BO EN LA, IC
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 236/2025 depositato il 17/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Pavia
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- RIFIUTO AUTOTUTELA FACOLTATIVA n. 2025 3210438 ROTTAMAZIONE TE 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La contribuente Ricorrente_1 è ricorsa avverso il rigetto dell'istanza in autotutela che aveva presentato il 15 luglio 2025 all'Agenzia delle Entrate Riscossione(nel prosieguo l'AER). Con la detta istanza ha lamentato la sua non colpevolezza per il ritardo di una rata del piano di rateizzo della cosiddetta rottamazione ter, ritardo che le avrebbe causato la decadenza dal beneficio dell'appena richiamata rottamazione.
Sul punto invece l'AER sostiene non rientrare, il rigetto dell'istanza in autotutela in epigrafe, tra gli atti opponibili contemplati dall'articolo 19 del Dlgs. 546/92; aggiunge che gli eventuali atti modificativi o estintivi della pretesa impositiva, attengono esclusivamente all'Ente impositore, nella specie l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Pavia, unico soggetto istituzionale legittimato a conoscerli.
La Corte sentita l'esposizione dei fatti da parte del Relatore, uditi il Difensore della ricorrente e il Delegato dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, si ritira in Canera di Consiglio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte rileva , intanto, che la ricorrente ha estinto completamente il proprio debito tributario, ciò essendo avvenuto proprio nell'ambito della procedura di rateazione , nel corso della quale si è verificato il ritardo di cui si discorre , quello che ha dato adito alla decadenza dal piano, come conseguenza automatica della occasionale mora.
Inoltre, il ritardo in parola non risulta "imputabile" alla contribuente, in quanto la stessa, anche con riguardo alla rata in discussione, aveva tempestivamente inoltrato l'ordine di pagamento alla propria banca , essendop dipeso esclusivamente da quest'ultima , da un ritardo della stessa in sede di contabilizzazione, lo slittamento al giorno successivo del pagamento.
Condivisibilmente il difensore della ricorrente ha evidenziato, ancora in sede di discussione, come con il mandato di pagamento, conferito nei termini all'istituto di credito , il debitore risulti avere adempiuto l'obbligazione correttamente e tempestivamente, esulando dalla propria sfera di responsabilità patrimoniale la successiva fase del concreto accredito della somma in capo al creditore.
E' parimenti condivisibile la argomentazione di controparte, in ordine alla tassatività degli atti impugnabili in sede di giurisdizione tributaria, e di conseguenza in ordine alla natura impugnatoria (e non di accertamento su rapporto) del relativo giudizio, tanto da rendere in astratto inammissibile la odierna domanda di parte privata. Ma, deve considerarsi , altresì, che i principi generali ricavabili dallo Statuto dei Diritti del Contribuente , di cui alla legge 212/2000 (art. 10), integrano ormai il panorama delle fonti giuridiche nella disciplina del rapporto tra Fisco e contribuente, e , come naturale conseguenza, del contenzioso davanti alle Corti.
E, nell'ambito del citato Statuto , è certamente possibile individuare il principio di leale collaborazione tra
Amministrazione Finanziaria e cittadini, nonchè quello della buona fede del soggetto inciso;
principio , quest'ultimo che certamente non "soggettivizza" la responsabilità tributaria (aspetto che invece connota tradizionalmente altre branche dell'ordinamento giuridico), ma la portata "oggettiva" del valore buona fede, intesa anche nell'ambito del diritto civile come regolamentazione del conflitto avendo presente il concreto assetto di interessi tra le parti , per come ricavabile dalla causa del rapporto, sia esso privatistico che pubblicistico, indubbiamente permea anche il sistema tributario, si correla al precedente principio di leale collaborazione tra le parti del vincolo tributario e consente, avendo a mente il rango delle fonti di cui alla legge 212/2000 (art. 10), di armonizzare la natura formale - impugnatoria del presente giudizio con la esigenza di tutela della sfera giuridico - patrimoniale di quel soggetto , che, nella circostanza, legittimamente richiede tutela attraverso la applicazione del brocardo di matrice romanistica del "neminem laedere".
La complessità tecnico - giuridica della causa giustifica la compensazione delle spese tra le parti opposte.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso . Spese compensate.
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PAVIA Sezione 2, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
BARRACO GIANFRANCO, Presidente
ASCIONE MAURIZIO, Relatore
BO EN LA, IC
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 236/2025 depositato il 17/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Pavia
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- RIFIUTO AUTOTUTELA FACOLTATIVA n. 2025 3210438 ROTTAMAZIONE TE 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La contribuente Ricorrente_1 è ricorsa avverso il rigetto dell'istanza in autotutela che aveva presentato il 15 luglio 2025 all'Agenzia delle Entrate Riscossione(nel prosieguo l'AER). Con la detta istanza ha lamentato la sua non colpevolezza per il ritardo di una rata del piano di rateizzo della cosiddetta rottamazione ter, ritardo che le avrebbe causato la decadenza dal beneficio dell'appena richiamata rottamazione.
Sul punto invece l'AER sostiene non rientrare, il rigetto dell'istanza in autotutela in epigrafe, tra gli atti opponibili contemplati dall'articolo 19 del Dlgs. 546/92; aggiunge che gli eventuali atti modificativi o estintivi della pretesa impositiva, attengono esclusivamente all'Ente impositore, nella specie l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Pavia, unico soggetto istituzionale legittimato a conoscerli.
La Corte sentita l'esposizione dei fatti da parte del Relatore, uditi il Difensore della ricorrente e il Delegato dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, si ritira in Canera di Consiglio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte rileva , intanto, che la ricorrente ha estinto completamente il proprio debito tributario, ciò essendo avvenuto proprio nell'ambito della procedura di rateazione , nel corso della quale si è verificato il ritardo di cui si discorre , quello che ha dato adito alla decadenza dal piano, come conseguenza automatica della occasionale mora.
Inoltre, il ritardo in parola non risulta "imputabile" alla contribuente, in quanto la stessa, anche con riguardo alla rata in discussione, aveva tempestivamente inoltrato l'ordine di pagamento alla propria banca , essendop dipeso esclusivamente da quest'ultima , da un ritardo della stessa in sede di contabilizzazione, lo slittamento al giorno successivo del pagamento.
Condivisibilmente il difensore della ricorrente ha evidenziato, ancora in sede di discussione, come con il mandato di pagamento, conferito nei termini all'istituto di credito , il debitore risulti avere adempiuto l'obbligazione correttamente e tempestivamente, esulando dalla propria sfera di responsabilità patrimoniale la successiva fase del concreto accredito della somma in capo al creditore.
E' parimenti condivisibile la argomentazione di controparte, in ordine alla tassatività degli atti impugnabili in sede di giurisdizione tributaria, e di conseguenza in ordine alla natura impugnatoria (e non di accertamento su rapporto) del relativo giudizio, tanto da rendere in astratto inammissibile la odierna domanda di parte privata. Ma, deve considerarsi , altresì, che i principi generali ricavabili dallo Statuto dei Diritti del Contribuente , di cui alla legge 212/2000 (art. 10), integrano ormai il panorama delle fonti giuridiche nella disciplina del rapporto tra Fisco e contribuente, e , come naturale conseguenza, del contenzioso davanti alle Corti.
E, nell'ambito del citato Statuto , è certamente possibile individuare il principio di leale collaborazione tra
Amministrazione Finanziaria e cittadini, nonchè quello della buona fede del soggetto inciso;
principio , quest'ultimo che certamente non "soggettivizza" la responsabilità tributaria (aspetto che invece connota tradizionalmente altre branche dell'ordinamento giuridico), ma la portata "oggettiva" del valore buona fede, intesa anche nell'ambito del diritto civile come regolamentazione del conflitto avendo presente il concreto assetto di interessi tra le parti , per come ricavabile dalla causa del rapporto, sia esso privatistico che pubblicistico, indubbiamente permea anche il sistema tributario, si correla al precedente principio di leale collaborazione tra le parti del vincolo tributario e consente, avendo a mente il rango delle fonti di cui alla legge 212/2000 (art. 10), di armonizzare la natura formale - impugnatoria del presente giudizio con la esigenza di tutela della sfera giuridico - patrimoniale di quel soggetto , che, nella circostanza, legittimamente richiede tutela attraverso la applicazione del brocardo di matrice romanistica del "neminem laedere".
La complessità tecnico - giuridica della causa giustifica la compensazione delle spese tra le parti opposte.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso . Spese compensate.