Sentenza 12 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 12/04/2002, n. 5285 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5285 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2002 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA E DE ROPOLÓ ITALIAN052 85/02 LONE LA Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Guglielmo SCIARELLI Presidente R.G.N. 15334/99 Dott. Bruno D'ANGELO Consigliere Cron.16415 Dott. Natale CAPITANIO Consigliere- Rep. Dott. Giancarlo D'AGOSTINO Rel. Consigliere Ud. 17/01/02 - Consigliere Dott. Maura LA TERZA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio SENT ENZA dal Sig. IL SOLE 24 ORE per diritti €1.55 sul ricorso proposto da: il 12 APR. 2002 it IL CANCELLIERE FABRIZIO, elettivamente domiciliato in ROMA LAZZERI DI SAN GIACOMO 18, presso lo studio dell'avvocato VIA -- LUIGI FLAUTI, che lo rappresenta e difende unitamente MAURANTONIO, giusta delega in all'avvocato ANGELO atti;
ricorrente contro a r. 17. C.O.E. COOPERATIVA OPERAIA EDILE SOC. COOP. in del legale rappresentante pro tempore, persona elettivamente domiciliato in ROMA VIA PUCCINI 10, presso lo studio dell'avvocato GIANCARLO FERRI, che lo 2002 rappresenta e difende unitamente all'avvocato RENZO 233 -1- BINI, giusta delega in atti;
controricorrente la sentenza n. 173/99 del Tribunale di avverso - ------ FIRENZE, depositata il 12/05/99 - R.G. N. 17/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/01/02 dal Consigliere Dott. Giancarlo D'AGOSTINO; udito l'Avvocato FERRI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Elisabetta Maria CESQUI che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. -2- 1 15334/99 Svolgimento del processo Con ricorso al Pretore del lavoro di Firenze, sezione staccata di Empoli, AB ZE, operaio dipendente della Cooperativa Operaia Edile soc. coop a r.l., chiedeva accertarsi la illegittimità del licenziamento intimatogli in data 2.8.1995 per giustificato motivo oggettivo (chiusura del cantiere per forte diminuzione delle commesse), con reintegrazione nel posto di lavoro e risarcimento dei danni. La società si costituiva e si opponeva alla domanda. Il Pretore, con sentenza depositata il 2.12.1998, dichiarava illegittimo il licenziamento, ordinava la reintegrazione del E n lavoratore nel posto di lavoro e condannava la convenuta a pagare al ricorrente le retribuzioni dal momento del recesso a quello della reintegra, nonchè a risarcirgli i danni nella misura di cinque mensilità. Il Tribunale di Firenze, con sentenza depositata il 12.5.1999, accoglieva l'appello della società e respingeva le domande del lavoratore. In motivazione il Tribunale Osservava che dalle prove raccolte era risultato confermato che il cantiere presso il quale era occupato il ZE era stato effettivamente chiuso e che la società dopo il licenziamento di questi non aveva provveduto a nuove assunzioni, per cui nella specie sussistevano tutte le condizioni di giustificazione oggettiva del recesso. Rilevava, inoltre, che l'impossibilità di una diversa utilizzazione del lavoratore licenziato da parte della società era desumibile da una pluralità di indizi univoci e concordanti, quali la drastica riduzione delle commesse, la riduzione del personale e la mancanza di nuove assunzioni. 2 Per la cassazione di questa sentenza il ZE ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo illustrato da memoria. La società ha resistito con controricorso. Motivi della decisione Con l'unico motivo di ricorso, denunciando violazione di contraddittoria norme di legge nonché insufficiente e motivazione, il ricorrente addebita al Tribunale di aver valorizzato le deposizioni dei testi del datore di lavoro e di aver trascurato quelle dei testi del lavoratore, di aver utilizzato presunzioni non univoche, omettendo peraltro di dare adeguata motivazione delle sue scelte, sicchè non risulta comprensibile il percorso logico che sorregge la decisione. Il ricorso è infondato. Одой Le censure del ricorrente, per quanto fondate anche su asserite violazioni di legge non meglio specificate, si risolvono sostanzialmente nella denuncia di vizi della motivazione della sentenza in relazione alla valutazione delle prove da parte del Tribunale. Osserva al riguardo il Collegio che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, la deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata con ricorso per cassazione non conferisce al giudice di legittimità il potere di riesaminare il merito dell'intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logica, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito. Infatti la valutazione delle risultanze probatorie ed il giudizio sulla attendibilità delle testimonianze, sulla credibilità di alcuni testi invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze, di quelle ritenute più idonee 3 a sorreggere la decisione, comportando apprezzamenti di fatto, spetta in via esclusiva al giudice del merito, il quale non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento. Allo stesso modo sono rimessi in via esclusiva al giudice del merito l'apprezzamento circa il ricorso alla prova presuntiva e la valutazione della ricorrenza dei requisiti di precisione, gravità e concordanza richiesti dalla legge per valorizzare elementi di fatto come fonti di prova. Pertanto il preteso vizio di motivazione, sotto il profilo della omissione, insufficienza о contraddittorietà della stessa, può legittimamente dirsi sussistente solo quando, nel ragionamento del giudice di merito, sia rinvenibile traccia evidente del mancato (o insufficiente) esame di punti decisivi prospettati dalle parti о rilevabili della controversia, ovvero quando esista insanabile contrasto tra le d'ufficio, argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l'identificazione del procedimento logico-giuridico posto a base della decisione. Nel dedurre un vizio di motivazione, dunque, il ricorrente è tenuto ad indicare in modo preciso le carenze e le omissioni in cui sia incorso il giudice di merito, nonché ad evidenziare la illogicità e la mancanza di coerenza riscontrabile tra le varie ragioni esposte, tali da rendere assolutamente incompatibili e irrazionali, ovvero insanabilmente contrastanti, le argomentazioni addotte a sostegno della decisione impugnata;
non gli è consentito, invece, limitarsi a fornire una diversa ricostruzione dei fatti, contrastante con quella accertata nella sentenza impugnata, ovvero richiedere al giudice di legittimità una nuova valutazione delle prove, a lui più 4 favorevole (cfr. tra le tante S.U. n. 13045 del 1997, Cass. n. 9716 del 2000, Cass. n. 6023 del 2000, Cass. n. 12422 del 2000, Cass. n. 5231 del 2001). Nella specie le valutazioni delle risultanze probatorie operate dal Tribunale sono congruamente motivate e l'iter logico-argomentativo che sorregge la decisione è chiaramente individuabile, non presentando alcun profilo di manifesta illogicità o insanabile contraddizione. Per contro, le censure mosse dal ricorrente si risolvono in definitiva nella prospettazione di un diverso apprezzamento delle stesse prove e delle stesse circostanze di fatto già valutate dal Tribunale in senso contrario alle aspettative del medesimo ricorrente e nella richiesta di un riesame del merito della vicenda processuale, del tutto inammissibile in sede di legittimità. Per tutte le considerazioni sopra svolte il ricorso, dunque, deve essere respinto. Sussistono giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma il 17 gennaio 2002 Il Presidente Il Cons. estensore Englichu léaulh I Фіатив Двротім D A , S 0 O S 1 L 3 A L . 3 T T O , 5 B R A . I A Sull S ' E D N L P L S A E 3 T I D 7 S N - I O G 8 S IL CANCELLIERE - P O 1 N M 1 E I A Depositato in Cancelleria S D A I E E D A , oggi, 1.2.APR. 2002 G E O G O T R E T T N L T IS IL CANCELLIEREже E I S R G I A E E L D R L O E D