Sentenza 25 febbraio 2010
Massime • 1
L'obbligo dell'autorità procedente di trasmettere al Tribunale del riesame, oltre agli atti di cui all'art. 291, comma primo, cod. proc. pen., anche tutti gli elementi sopravvenuti che possano essere favorevoli all'indagato, va circoscritto a quegli atti, documenti o risultanze che siano stati acquisiti per effetto dell'attività investigativa svolta dal pubblico ministero e di cui la difesa non abbia l'immediata disponibilità, restando esclusi i risultati favorevoli delle investigazioni difensive, i quali, essendo nella piena disponibilità del difensore, possono essere presentati dal medesimo direttamente al giudice, secondo l'espressa previsione dell'art. 391 octies cod. proc. pen.
Commentario • 1
- 1. Cassazione penale Sez. IV n. 9892 del 06/03/2015Avvocatoandreani.It · https://www.avvocatoandreani.it/ · 25 marzo 2015
Svolgimento del processo Il tribunale del riesame di Torino, con ordinanza pronunciata in data 5 giugno 2014, confermava l'ordinanza del gip del tribunale di Novara in data 12 maggio 2014 con cui era stata disposta la misura cautelare della custodia in carcere a carico di B.M., il quale era imputato di due tentati furti aggravati in abitazione, di resistenza a pubblico ufficiale, di lesioni personali aggravate e di riciclaggio aggravato ex , n. 2, con contestata recidiva ex , n. 3. In particolare, in data (...omissis...) alle ore 21.50 una pattuglia dei carabinieri aveva intercettato in comune di (...omissis...) tre uomini che stavano trasportando una cassaforte per la custodia di armi. …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 25/02/2010, n. 10276 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10276 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SILVESTRI Giovanni - Presidente - del 25/02/2010
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - N. 630
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAPOZZI Raffaele - rel. Consigliere - N. 41672/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PMT PRESSO TRIBUNALE DI TRIESTE, nei confronti di:
1) AB IO N. IL 28/04/1960;
avverso l'ordinanza n. 489/2009 TRIB. LIBERTÀ di TRIESTE, del 21/10/2009;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CAPOZZI Raffaele;
sentite le conclusioni del PG Dott. SALVI Giovanni, che ha concluso per l'accoglimento del primo e del secondo motivo di ricorso, con annullamento con rinvio;
Uditi i difensori Avv.ti FERLETIC Franco ed FRANCHINI Antonio, che hanno concluso per il rigetto del ricorso del PM.
FATTO E DIRITTO
Con ordinanza del 21.10.09, il Tribunale di Trieste, quale giudice del riesame, ha dichiarato la perdita di efficacia, ai sensi dell'art. 309 c.p.p., comma 5, della misura cautelare della custodia in carcere, disposta dal G.I.P. del Tribunale di Trieste con ordinanza del 26.9.09 nei confronti di AB RG, gravemente indiziato, in concorso con TA EO, entrambi in qualità di mandanti, del delitto di omicidio volontario in danno di ND TA NA, moglie di TA EO, avvenuto il 22.4.2009 in Sincelejo (Columbia), allorché la stessa era stata attinta da un colpo di pistola alla testa, sparato da un sicario rimasto non identificato, mentre si accingeva a salire su di un taxi assieme a TA EO per recarsi all'aeroporto e prendere l'aereo per far ritorno in Italia.
Il Tribunale ha osservato in via pregiudiziale che il fascicolo degli atti processuali, trasmesso al G.I.P. nella sua interezza, non era stato interamente inoltrato ad esso Tribunale;
in particolare non erano stati trasmessi gli atti depositati dalla difesa nell'interrogatorio dell'indagato reso innanzi al G.i.P. in data 10.8.09; neppure erano stati trasmessi gli atti depositati dalla difesa del medesimo nel successivo interrogatorio reso dall'indagato innanzi al G.I.P. in data 29.9.09.
Si era pertanto verificata la nullità di cui all'art. 309 c.p.p., commi 5 e 10, con conseguente perdita di efficacia della misura cautelare della custodia in carcere adottata dal G.I.P. nei confronti di AB RG in data 26.9.09.
Avverso detto provvedimento del Tribunale del riesame di Trieste", il P.M. presso il Tribunale di Trieste ha proposto ricorso per cassazione, deducendo quattro motivi di ricorso.
Con il primo motivo il P.M. ha rilevato erronea applicazione art. 309 c.p.p., commi 5 e 10. Ha fatto presente che i documenti, indicati dal Tribunale come da esso non ricevuti, costituivano atti raccolti dal difensore e presentati al G.i.P. e non ad esso P.M.;
pertanto era illogico avere addebitato ad esso P.M. la mancata trasmissione di atti difensivi mai prodotti alla propria segreteria e che la parte avrebbe ben potuto presentate al Tribunale, come in effetti avvenuto.
La mancata trasmissione di tali atti al Tribunale del riesame non avrebbe potuto determinare la perdita di efficacia della misura cautelare senza alcuna delibazione, in quanto il Tribunale avrebbe dovuto valutare gli elementi sopravvenuti ed attestarne la rilevanza in relazione alla gravità degli indizi ed alle esigenze cautelari. Con il secondo motivo il P.M. ha lamentato l'erronea applicazione degli artt. 291 e 309 c.p.p.. Ha fatto presente che l'attività difensiva svolta dall'indagato innanzi al G.I.P. nell'interrogatorio del 10.8.09 era presente nel fascicolo trasmesso al Tribunale del riesame;
ed il P.M. non era tenuto a riproporre da parte sua documentazione difensiva prodotta dalla difesa dell'indagato.
Anche con riferimento all'interrogatorio avvenuto innanzi al G.I.P. il 29.9.09 l'attività difensiva era stata sottoposta al Tribunale del riesame dal difensore dell'indagato senza una memoria, ma con una mera nota di deposito;
tuttavia anche tale attività investigativa svolta dall'indagato era presente nel fascicolo degli atti del riesame.
Con il terzo motivo il P.M. ha lamentato erronea applicazione della legge penale e cioè dell'art. 309 c.p.p., comma 5, artt. 291 e 391 octies c.p.p..
Ha rilevato che il Tribunale aveva disposto la perdita di efficacia della misura custodiale solo perché era stata omessa la trasmissione degli atti depositati dalla difesa dell'indagato all'interrogatorio del 10.9.09; ma tali atti erano stati depositati innanzi al Tribunale del riesame direttamente dalla difesa dell'indagato medesimo, il quale mai aveva ritenuto di presentare tali documenti ad esso P.M.;
d'altra parte, ai sensi dell'art. 391 octies c.p.p., il fascicolo del difensore, contenente la documentazione dal medesimo prodotta, era formato e conservato presso l'ufficio del G.I.P., si che nessun onere aveva esso P.M. ricorrente di depositare detti documenti al Tribunale del riesame.
Non era poi corretto ritenere che nel fascicolo del P.M. prima dell'eventuale rinvio a giudizio dovesse ritenersi ricompreso anche l'attività del difensore, dovendosi quest'ultima ritenere custodita nell'apposito fascicolo del difensore, da quest'ultimo depositato innanzi ad un soggetto terzo e cioè al G.I.P.; ed ai sensi dell'art.433 c.p.p. solo dopo la chiusura delle indagini preliminari il fascicolo del difensore veniva inserito nel fascicolo di cui all'art.433 c.p.p.. Con il quarto ed ultimo motivo il P.M. ricorrente ha lamentato motivazione manifestamente illogica del provvedimento impugnato. Secondo il Tribunale del riesame sarebbe stata omessa la trasmissione degli atti depositati dalla difesa nei due interrogatori subiti dall'indagato innanzi al G.I.P. il 10.8.09 ed il 29.9.09. Tuttavia tali atti esistevano nel fascicolo del Tribunale del riesame, il quale ben avrebbe potuto esaminarli;
la motivazione del provvedimento impugnato era pertanto viziata da illogicità manifesta.
DI RG ha depositato in data 9.2.10, per il tramite del suo difensore, memoria difensiva articolata in quattro motivi, con i quali sono stati confutati i quattro motivi di ricorso proposti dal P.M..
Il AB ha in sostanza affermato che era onere del P.M. trasmettere al Tribunale del riesame tutti gli elementi sopravvenuti a favore della persona sottoposta alle indagini, ivi comprese le investigazioni difensive svolte dall'indagato in occasione degli interrogatori resi innanzi al G.I.P..
I quattro motivi di ricorso proposti dal P.M. di Trieste, da trattare congiuntamente siccome strettamente collegati fra di loro, sono fondati.
Sussiste invero la lamentata violazione di legge nel provvedimento emesso dal Tribunale del riesame di Trieste in data 21.10.09, con il quale è stata disposta la perdita di efficacia della misura cautelare della custodia in carcere, emessa nei confronti di AB RG, siccome gravemente indiziato, in concorso con TA EO, entrambi quali mandanti, del delitto di omicidio volontario in danno di ND TA NA, moglie di TA EO, avvenuto il 22.4.2009 in Sincelejo (Columbia), allorché la stessa era stata attinta da un colpo di pistola alla testa, sparato da un sicario rimasto non identificato, mentre si accingeva a salire su di un taxi assieme a TA EO per recarsi all'aeroporto e prendere l'aereo per far ritorno in Italia.
Tale perdita di efficacia si è verificata, secondo il Tribunale di Trieste, ai sensi dell'art. 309 c.p.p., commi 5 e 10, in quanto non sarebbero ad esso pervenuti dall'autorità giudiziaria procedente (nella specie il P.M. del Tribunale di Trieste) entro il termine di giorni cinque gli atti depositati dalla difesa nei due interrogatori resi dall'indagato innanzi al G.I.P. il 10.8.09 ed il 29.9.09. Si osserva invero che l'obbligo dell'autorità procedente di trasmettere al Tribunale del riesame, oltre agli atti di cui all'art.291 c.p.p., comma 1 tutti gli elementi sopravvenuti che possano in qualche modo essere favorevoli all'indagato, va circoscritto a quegli atti, documenti o risultanze che siano stati acquisiti per effetto dell'attività investigativa svolta da detto P.M. e di cui la difesa non ha l'immediata disponibilità.
Non rientrano in tale novero i risultati favorevoli delle investigazioni difensive svolte dall'indagato, le quali, essendo nella piena disponibilità del difensore di quest'ultimo, ben possono essere da lui direttamente presentate al G.I.P., secondo l'espressa disposizione dell'art. 391 octies c.p.p.. Dal che consegue che la valorizzazione degli argomenti desumibili dalle indagini investigative, svolte di propria iniziativa dall'indagato trova la propria compiuta esplicazione nel procedimento del riesame, dove ha piena applicazione il principio del contraddittorio processuale fra le parti e dove pertanto l'indagato è pienamente legittimato a produrre tutti i documenti e tutte le prove che ritiene favorevoli alla propria posizione processuale (cfr., in termini, Cass. 6, 24.2.03 n. 19502, rv. 227237). Non può ritenersi pertanto, come sostenuto dal Tribunale del riesame di Trieste, che debbano necessariamente essere veicolati dal P.M. anche le indagini investigative svolte dall'indagato, atteso che, su di esse, il P.M. non ha in sostanza alcun potere;
e la disposizione contenuta nell'art. 309 c.p.p., comma 5, secondo cui l'autorità giudiziaria procedente deve trasmettere al Tribunale del riesame "tutti gli elementi sopravvenuti a favore della persona sottoposta alle indagini", dev'essere riferito esclusivamente all'eventuale ulteriore attività investigativa svolta dal P.M.; ed il fatto che quest'ultimo sia tenuto a trasmettere tale materiale si spiega sul piano logico e sistematico in quanto, di esso, l'indagato non ha alcuna conoscenza, a differenza degli elementi emersi a favore dell'indagato medesimo a seguito di attività investigativa svolta su sua iniziativa, in ordine ai quali l'indagato è a perfetta conoscenza e che è suo precipuo interesse far valere innanzi al Tribunale del riesame, innanzi al quale, come sopra detto, il contraddittorio fra le parti si esplica in modo completo ed assoluto. Va infine aggiunto che dalle argomentazioni svolte dai difensori del AB e dallo stesso esame del provvedimento impugnato sembra potersi desumere che il Tribunale del riesame abbia fatto riferimento anche a documenti non formati a seguito di attività difensive svolte dai difensori dell'indagato, ma propri del P.M. e da quest'ultimo non prodotti, come ad esempio le foto raffiguranti, in contrapposizione fra di loro, la vittima dell'omicidio e TA RI, moglie separata dell'odierno indagato.
Anche per tale motivo, s'impone l'annullamento dell'impugnata ordinanza, con rinvio degli atti al Tribunale di Trieste per nuovo esame, che tenga presenti i principi di diritto sopra indicati.
P.Q.M.
La Corte annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Trieste.
Così deciso in Roma, il 25 febbraio 2010.
Depositato in Cancelleria il 15 marzo 2010