Cass. pen., sez. I, sentenza 25/02/2010, n. 10276
CASS
Sentenza 25 febbraio 2010

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L'obbligo dell'autorità procedente di trasmettere al Tribunale del riesame, oltre agli atti di cui all'art. 291, comma primo, cod. proc. pen., anche tutti gli elementi sopravvenuti che possano essere favorevoli all'indagato, va circoscritto a quegli atti, documenti o risultanze che siano stati acquisiti per effetto dell'attività investigativa svolta dal pubblico ministero e di cui la difesa non abbia l'immediata disponibilità, restando esclusi i risultati favorevoli delle investigazioni difensive, i quali, essendo nella piena disponibilità del difensore, possono essere presentati dal medesimo direttamente al giudice, secondo l'espressa previsione dell'art. 391 octies cod. proc. pen.

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  • 1Cassazione penale Sez. IV n. 9892 del 06/03/2015
    Avvocatoandreani.It · https://www.avvocatoandreani.it/ · 25 marzo 2015

    Svolgimento del processo Il tribunale del riesame di Torino, con ordinanza pronunciata in data 5 giugno 2014, confermava l'ordinanza del gip del tribunale di Novara in data 12 maggio 2014 con cui era stata disposta la misura cautelare della custodia in carcere a carico di B.M., il quale era imputato di due tentati furti aggravati in abitazione, di resistenza a pubblico ufficiale, di lesioni personali aggravate e di riciclaggio aggravato ex , n. 2, con contestata recidiva ex , n. 3. In particolare, in data (...omissis...) alle ore 21.50 una pattuglia dei carabinieri aveva intercettato in comune di (...omissis...) tre uomini che stavano trasportando una cassaforte per la custodia di armi. …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 25/02/2010, n. 10276
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 10276
Data del deposito : 25 febbraio 2010

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