TRIB
Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 09/12/2025, n. 1891 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1891 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Stefano Cantone, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA
ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., a scioglimento della riserva dell'udienza fissata il 08.10.2025 nella causa avente n. 2015 /2024 R.G;
causa pendente tra:
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Reggio Parte_1 C.F._1
Calabria, in via Enotria n. 39, presso lo studio dell'avv. Zeffiro Caterina, dalla quale è rappresentata e difesa giusta procura in atti;
OPPONENTE
E
(C.F. , elettivamente Controparte_1 P.IVA_1 domiciliata a Frattamaggiore (NA), in Via Padre Mario Vergara 58, presso lo studio dell'avv.
IC VI che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione ad intimazione di pagamento.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. In via del tutto preliminare ed al fine di precisare l'odierno thema decidendum, giova ricordare che con atto di citazione notificato in data 22.07.2024, la sig. ha Parte_1 impugnato l'intimazione di pagamento n. 09420249007613460000, avente ad oggetto il pagamento di una indennità di occupazione abusiva di demanio marittimo per un totale di €.
196.658,15, di cui €. 140.090,98 per mancato pagamento dell'indennità stessa.
A sostegno della propria opposizione parte opponente ha dedotto l'illegittimità dell'intimazione de qua per:
1. La Mancata notifica della cartella di pagamento n. 09420160003877341001; 2. La prescrizione del credito;
3. La violazione dell'art. 7 L. 212/2000 per difetto di motivazione e mancata indicazione degli elementi essenziali;
4. Estraneità al titolo per non aver mai occupato demanio marittimo.
Per tali ragioni l'opponente formulava le seguenti conclusioni: “Annullare l'intimazione di pagamento recante n°09420249007613460000 emessa dall' Controparte_1
o, comunque, dichiararne la nullità ed inefficacia della stessa e di ogni altro atto del procedimento presupposto, connesso o consequenziale per le ragioni soprarichiamate”.
In data 04/01/2025 l'attrice depositava la terza memoria ex art. 171-ter c.p.c., eccependo, in via preliminare, la tardività della comparsa di risposta di – presentata oltre il termine di CP_2 settanta giorni anteriori all'udienza, previsto dall'art. 167 c.p.c. – e ribadendo la totale assenza di prova circa la notificazione della cartella di pagamento presupposta.
In data 21.12.2024 si costituiva , domandando il rigetto Controparte_3 dell'opposizione in quanto infondata in diritto per le ragioni meglio esposte nella comparsa di risposta.
L'opposta rassegnava le seguenti conclusioni: “Dichiarare inammissibile o, in subordine, rigettare l'avversa domanda siccome infondata in fatto e in diritto;
b) Con vittoria di spese, anche generali, e onorario di giudizio”.
§ 2. La prima udienza si è celebrata in data 15.01.2025 in modalità cartolare.
Con ordinanza emessa fuori udienza in data 21.02.2025 il giudice ha fissato udienza di rimessione della causa in decisione alla data del 02.07.2025 assegnando termini ex art.189 c.p.c.
Successivamente il Giudice, con ordinanza del 30.10.2025 ha riservato la causa in decisione.
§ 3. Vanno preliminarmente qualificate le doglianze mosse dall'odierno opponente.
Va osservato che la seconda doglianza, in quanto attinente all'an dell'esecuzione e alla quantificazione del credito, si colloca nell'ambito applicativo dell'art. 615 c.p.c., mentre le ulteriori censure, riguardanti il quomodo dell'azione esecutiva, rientrano nell'alveo dell'art. 617
c.p.c.
§ 4. Quanto alla tardività della costituzione della convenuta.
Deve preliminarmente rilevarsi che il convenuto si è costituito tardivamente rispetto al termine stabilito dall'art 166 c.p.c, avendo depositato la comparsa di risposta oltre il termine di settanta giorni prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione.
Tuttavia, tale tardività non determina l'inammissibilità della comparsa, poiché il convenuto non ha proposto domande riconvenzionali né sollevato eccezioni processuali o di merito diverse da quelle rilevabili d'ufficio, per le quali soltanto l'art. 167, comma 2, c.p.c. prevede la decadenza in caso di costituzione tardiva.
Ne consegue che la comparsa di risposta, pur tardiva, deve ritenersi ammissibile e idonea a produrre i propri effetti processuali.
§ 5. Sul difetto di motivazione dell'intimazione.
L'intimazione de qua risulta immune dai vizi denunciati, atteso che nel riquadro "DETTAGLIO
DEL DEBITO " è stata indicata espressamente la causale del pagamento – Indennita' occup. abusiva marittimo con realizz. opere tit.abilitativo assente o difforme - per l'anno 2015.
Tali indicazioni devono certamente ritenersi sufficienti a dire assolto l'obbligo di motivazione gravante sulla PA.
Quanto sopra vale anche per le ulteriori cartelle richiamate nell'intimazione.
§ 6. Sull'estraneità al titolo per non aver mai occupato demanio marittimo.
L'opponente ha dedotto, quale terzo motivo, la totale estraneità alla pretesa creditoria, affermando di non aver mai occupato aree del demanio marittimo né di aver avuto titolarità di licenze o attività che giustifichino l'indennità richiesta.
Tale doglianza, pur rilevante sul piano sostanziale, non è stata oggetto di specifica contestazione da parte della convenuta, la quale si è limitata a difendere la legittimità dell'atto impugnato sotto il profilo formale, senza fornire elementi idonei a dimostrare il collegamento dell'attrice al titolo esecutivo.
Ne consegue che, ai sensi dell'art. 115 c.p.c., il fatto dedotto dall'opponente deve ritenersi non contestato, con conseguente conferma dell'infondatezza della pretesa esecutiva.
Va, altresì, rilevato che, in assenza di una deduzione specifica circa l'utilizzo concreto cui l'immobile illegittimamente occupato avrebbe dovuto essere destinato, il danno prospettato dall'opposta non può ritenersi provato, neppure in via presuntiva.
Non può configurarsi alcun automatismo risarcitorio, né sussiste una presunzione di danno “in re ipsa” (Cass., Sez. Un., 15/11/2022, n. 33645; cfr. Cass., 252/2024).
Pertanto, il credito azionato risulta privo dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità, la cui verifica costituisce condizione indefettibile per l'azione esecutiva e dovere del giudice dell'opposizione anche d'ufficio (Cass. civ., 13 luglio 2011, n. 15363).
In conclusione, la doglianza è fondata e va accolta.
Ne discende che l'intimazione di pagamento è illegittima con riguardo esclusivamente al credito di cui alla cartella de qua non spettando all'opposta alcun diritto ad agire in executivis per tale pretesa. Restano assorbite tutte le altre domande, eccezioni e questioni proposte dalle parti in virtù del principio della ragione più liquida.
§ 7. Le spese vanno compensate integralmente tra le parti, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., sussistendo gravi ed eccezionali ragioni, atteso che la doglianza accolta attiene al merito della pretesa creditoria e che la convenuta ha agito nell'esercizio Controparte_3 di funzioni istituzionali sulla base di atti presupposti provenienti da altra amministrazione non citata in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, definitivamente pronunziando sulla causa come in narrativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• ACCOGLIE l'opposizione nei limiti di cui in parte motiva e, per l'effetto,
• DICHIARA l'illegittimità dell'intimazione di pagamento n. 09420249007613460000, limitatamente al credito di cui alla cartella n. 09420160003877341001;
• COMPENSA le spese di lite.
Reggio Calabria, 09/12/2025
Il giudice
Dott. Stefano Cantone
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Stefano Cantone, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA
ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., a scioglimento della riserva dell'udienza fissata il 08.10.2025 nella causa avente n. 2015 /2024 R.G;
causa pendente tra:
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Reggio Parte_1 C.F._1
Calabria, in via Enotria n. 39, presso lo studio dell'avv. Zeffiro Caterina, dalla quale è rappresentata e difesa giusta procura in atti;
OPPONENTE
E
(C.F. , elettivamente Controparte_1 P.IVA_1 domiciliata a Frattamaggiore (NA), in Via Padre Mario Vergara 58, presso lo studio dell'avv.
IC VI che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione ad intimazione di pagamento.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. In via del tutto preliminare ed al fine di precisare l'odierno thema decidendum, giova ricordare che con atto di citazione notificato in data 22.07.2024, la sig. ha Parte_1 impugnato l'intimazione di pagamento n. 09420249007613460000, avente ad oggetto il pagamento di una indennità di occupazione abusiva di demanio marittimo per un totale di €.
196.658,15, di cui €. 140.090,98 per mancato pagamento dell'indennità stessa.
A sostegno della propria opposizione parte opponente ha dedotto l'illegittimità dell'intimazione de qua per:
1. La Mancata notifica della cartella di pagamento n. 09420160003877341001; 2. La prescrizione del credito;
3. La violazione dell'art. 7 L. 212/2000 per difetto di motivazione e mancata indicazione degli elementi essenziali;
4. Estraneità al titolo per non aver mai occupato demanio marittimo.
Per tali ragioni l'opponente formulava le seguenti conclusioni: “Annullare l'intimazione di pagamento recante n°09420249007613460000 emessa dall' Controparte_1
o, comunque, dichiararne la nullità ed inefficacia della stessa e di ogni altro atto del procedimento presupposto, connesso o consequenziale per le ragioni soprarichiamate”.
In data 04/01/2025 l'attrice depositava la terza memoria ex art. 171-ter c.p.c., eccependo, in via preliminare, la tardività della comparsa di risposta di – presentata oltre il termine di CP_2 settanta giorni anteriori all'udienza, previsto dall'art. 167 c.p.c. – e ribadendo la totale assenza di prova circa la notificazione della cartella di pagamento presupposta.
In data 21.12.2024 si costituiva , domandando il rigetto Controparte_3 dell'opposizione in quanto infondata in diritto per le ragioni meglio esposte nella comparsa di risposta.
L'opposta rassegnava le seguenti conclusioni: “Dichiarare inammissibile o, in subordine, rigettare l'avversa domanda siccome infondata in fatto e in diritto;
b) Con vittoria di spese, anche generali, e onorario di giudizio”.
§ 2. La prima udienza si è celebrata in data 15.01.2025 in modalità cartolare.
Con ordinanza emessa fuori udienza in data 21.02.2025 il giudice ha fissato udienza di rimessione della causa in decisione alla data del 02.07.2025 assegnando termini ex art.189 c.p.c.
Successivamente il Giudice, con ordinanza del 30.10.2025 ha riservato la causa in decisione.
§ 3. Vanno preliminarmente qualificate le doglianze mosse dall'odierno opponente.
Va osservato che la seconda doglianza, in quanto attinente all'an dell'esecuzione e alla quantificazione del credito, si colloca nell'ambito applicativo dell'art. 615 c.p.c., mentre le ulteriori censure, riguardanti il quomodo dell'azione esecutiva, rientrano nell'alveo dell'art. 617
c.p.c.
§ 4. Quanto alla tardività della costituzione della convenuta.
Deve preliminarmente rilevarsi che il convenuto si è costituito tardivamente rispetto al termine stabilito dall'art 166 c.p.c, avendo depositato la comparsa di risposta oltre il termine di settanta giorni prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione.
Tuttavia, tale tardività non determina l'inammissibilità della comparsa, poiché il convenuto non ha proposto domande riconvenzionali né sollevato eccezioni processuali o di merito diverse da quelle rilevabili d'ufficio, per le quali soltanto l'art. 167, comma 2, c.p.c. prevede la decadenza in caso di costituzione tardiva.
Ne consegue che la comparsa di risposta, pur tardiva, deve ritenersi ammissibile e idonea a produrre i propri effetti processuali.
§ 5. Sul difetto di motivazione dell'intimazione.
L'intimazione de qua risulta immune dai vizi denunciati, atteso che nel riquadro "DETTAGLIO
DEL DEBITO " è stata indicata espressamente la causale del pagamento – Indennita' occup. abusiva marittimo con realizz. opere tit.abilitativo assente o difforme - per l'anno 2015.
Tali indicazioni devono certamente ritenersi sufficienti a dire assolto l'obbligo di motivazione gravante sulla PA.
Quanto sopra vale anche per le ulteriori cartelle richiamate nell'intimazione.
§ 6. Sull'estraneità al titolo per non aver mai occupato demanio marittimo.
L'opponente ha dedotto, quale terzo motivo, la totale estraneità alla pretesa creditoria, affermando di non aver mai occupato aree del demanio marittimo né di aver avuto titolarità di licenze o attività che giustifichino l'indennità richiesta.
Tale doglianza, pur rilevante sul piano sostanziale, non è stata oggetto di specifica contestazione da parte della convenuta, la quale si è limitata a difendere la legittimità dell'atto impugnato sotto il profilo formale, senza fornire elementi idonei a dimostrare il collegamento dell'attrice al titolo esecutivo.
Ne consegue che, ai sensi dell'art. 115 c.p.c., il fatto dedotto dall'opponente deve ritenersi non contestato, con conseguente conferma dell'infondatezza della pretesa esecutiva.
Va, altresì, rilevato che, in assenza di una deduzione specifica circa l'utilizzo concreto cui l'immobile illegittimamente occupato avrebbe dovuto essere destinato, il danno prospettato dall'opposta non può ritenersi provato, neppure in via presuntiva.
Non può configurarsi alcun automatismo risarcitorio, né sussiste una presunzione di danno “in re ipsa” (Cass., Sez. Un., 15/11/2022, n. 33645; cfr. Cass., 252/2024).
Pertanto, il credito azionato risulta privo dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità, la cui verifica costituisce condizione indefettibile per l'azione esecutiva e dovere del giudice dell'opposizione anche d'ufficio (Cass. civ., 13 luglio 2011, n. 15363).
In conclusione, la doglianza è fondata e va accolta.
Ne discende che l'intimazione di pagamento è illegittima con riguardo esclusivamente al credito di cui alla cartella de qua non spettando all'opposta alcun diritto ad agire in executivis per tale pretesa. Restano assorbite tutte le altre domande, eccezioni e questioni proposte dalle parti in virtù del principio della ragione più liquida.
§ 7. Le spese vanno compensate integralmente tra le parti, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., sussistendo gravi ed eccezionali ragioni, atteso che la doglianza accolta attiene al merito della pretesa creditoria e che la convenuta ha agito nell'esercizio Controparte_3 di funzioni istituzionali sulla base di atti presupposti provenienti da altra amministrazione non citata in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, definitivamente pronunziando sulla causa come in narrativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• ACCOGLIE l'opposizione nei limiti di cui in parte motiva e, per l'effetto,
• DICHIARA l'illegittimità dell'intimazione di pagamento n. 09420249007613460000, limitatamente al credito di cui alla cartella n. 09420160003877341001;
• COMPENSA le spese di lite.
Reggio Calabria, 09/12/2025
Il giudice
Dott. Stefano Cantone