Versione
13 giugno 2014
13 giugno 2014
Art. 66-quinquies. ((Fornitura non richiesta)) (( 1. Il consumatore e' esonerato dall'obbligo di fornire qualsiasi prestazione corrispettiva in caso di fornitura non richiesta di beni, acqua, gas, elettricita', teleriscaldamento o contenuto digitale o di prestazione non richiesta di servizi, vietate dall'articolo 20, comma 5, e dall'articolo 26, comma 1, lettera f), del presente Codice. In tali casi, l'assenza di una risposta da parte del consumatore in seguito a tale fornitura non richiesta non costituisce consenso.
2. Salvo consenso del consumatore, da esprimersi prima o al momento della conclusione del contratto, il professionista non puo' adempiere eseguendo una fornitura diversa da quella pattuita, anche se di valore e qualita' equivalenti o superiori. )) ((24)) ------------- AGGIORNAMENTO (24)
Il D.Lgs. 21 febbraio 2014, n. 21 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che le modifiche apportate al presente articolo si applicano ai contratti conclusi dopo il 13 giugno 2014.
2. Salvo consenso del consumatore, da esprimersi prima o al momento della conclusione del contratto, il professionista non puo' adempiere eseguendo una fornitura diversa da quella pattuita, anche se di valore e qualita' equivalenti o superiori. )) ((24)) ------------- AGGIORNAMENTO (24)
Il D.Lgs. 21 febbraio 2014, n. 21 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che le modifiche apportate al presente articolo si applicano ai contratti conclusi dopo il 13 giugno 2014.
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- 1. Notizie GiuridicheAvvocatoandreani.It · https://www.avvocatoandreani.it/ · 17.449669
[…] Giovedi 23 marzo 2017 11:10 Il giudice campano ricorda che l'art. 66 quinquies del codice del consumo (d. lgs. 206/2005) dispone che il consumatore non sia tenuto ad alcuna prestazione corrispettiva in caso di fornitura non richiesta.=> Attenzione a questa voce in bolletta: ... […]
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Giurisprudenza • 112
- 1. TAR Roma, sez. 1S, sentenza 17/10/2022, n. 13144Provvedimento: […] 4.8. Con l'ottavo motivo, le società contestano il parere infraprocedimentale reso dall'Arera, nella parte in cui reputa applicabile la disposizione di cui all'art. 66- quinquies cod. cons. anche nei casi in cui l'impresa abbia proceduto ad avviare delle procedure di ripristino di cui all'art. 12 del. Arera 19 aprile 2012, n. 153: invero, un'interpretazione sistematica delle disposizioni richiamate dovrebbe condurre a circoscrivere la disciplina consumeristica ai soli casi di ricorso all'autorità giudiziaria.Leggi di più...
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