Sentenza 18 dicembre 2015
Massime • 1
Il reato di installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quinquies cod. pen.) è assorbito dal reato di intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche, ex art. 617, quater cod. pen., considerato che l'attività di fraudolenta intercettazione di comunicazioni informatiche presuppone necessariamente la previa installazione delle apparecchiature atte a realizzare tale intercettazione, configurandosi un'ipotesi di progressione criminosa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 18/12/2015, n. 4059 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4059 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2015 |
Testo completo
4 05 9 / 1 6 : REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 18/12/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA 3813 Dott. ANIELLO NAPPI - Presidente - N. Dott. SILVANA DE BERARDINIS - Consigliere - - Rel. Consigliere - N. 37489/2015 REGISTRO GENERALE Dott. MAURIZIO FUMO FRANCESCA MORELLI Dott. - Consigliere - Dott. EDUARDO DE GREGORIO - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AN AU N. IL 05/03/1965 BISESTI LO N. IL 16/04/1967 TI RC N. IL 23/03/1978 ESPOSITO LUIGI N. IL 02/12/1973 MICENE MA N. IL 03/08/1970 AR MB N. IL 06/06/1952 RI NI N. IL 27/09/1956 TROTTA SABATINO N. IL 18/11/1957 avverso la sentenza n. 3783/2010 CORTE APPELLO di TORINO, del 10/04/2014 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 18/12/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. MAURIZIO FUMO Udito il Procuratore Generate in persona del Dott. che ha concluso per Sentito il PG in persona del sost.proc.gen. dott. P. Fimiani che ha chiesto annullamento senza rinvio in relazione al capo 29) con eliminazione della pena di mesi due di reclusione per BI, SI, Ricci e MI, inammissibilità nel resto dei predetti ricorsi, inammissibilità dei residui ricorsi, sentito il difensore della PC, avv. F.S. Monno, in sostituzione dell'avv. M. I. Brighi, che ha depositato conclusioni scritte, cui si è riportato, e nota spese. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe, la corte di appello di Torino, in parziale riforma della pronunzia di primo grado, ha: a) dichiarato IE AR colpevole anche del delitto ex art. 416 cp, b) dichiarato BI FF, MI IO, SI UM, CI CO, già ritenuti colpevoli in primo grado di altri reati, colpevoli anche del reato di cui agli artt. 110-617 quinquies cp, commesso tra il 5 e il 6 settembre 2007 (capo 29), in esso assorbito anche il reato del capo 35, relativo al medesimo reato, contestato come consumato il 14 dello stesso mese ed anno, nonché del reato ex artt. 110-617 quater cp, rideterminando in pejus il trattamento sanzionatorio, c) ritenuto il vincolo della continuazione per l'imputato PO IG tra il reato di cui alla sentenza 19 novembre 2008 del tribunale di AP (irrevocabile dal successivo 17 dicembre) e quelli a lui attribuiti nel presente giudizio, rideterminando la pena complessiva, d) ridotto la pena inflitta a OT IN, e) dichiarato BI, MI, SI, CI tenuti in solido al risarcimento danni per i delitti di cui ai ricordati capi 29 e 30, f) escluso la condanna al pagamento della provvisionale deliberata in primo grado, nei confronti di AN UR, g) confermato nel resto. -2. Ai predetti - giudicati con rito abbreviato sono addebitate, unitamente ad altri soggetti, condotte integranti diversi reati informatici (accesso abusivo a un sistema informatico o telematico, art. 615 ter, detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso ai sistemi predetti, art. 615 quater cp, intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche, art. 617 quater cp, installazione di apparecchiature atte a intercettare o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche art. 617 quinquies cp, frode informatica, art. 640 ter cp.). I giudici di merito hanno infatti ritenuto che i predetti, tra loro legati nel vincolo di una stabile societas LE, siano, in più occasioni, riusciti a penetrare clandestinamente in alcune agenzie bancarie, delle quali il MI, guardia giurata, aveva le chiavi, ed abbiano installato in alcuni computer in esse presenti due dispositivi connessi: un key logger (in grado di carpire la password dell'operatore) e un long wireless extender (in grado di trasmettere i dati carpiti ad altro computer in uso agli imputati, situato fuori della banca, ma in prossimità della stessa). Ottenuta fraudolentemente la connessione al predetto computer bancario, venivano quindi effettuati per via informatica abusivi trasferimenti di fondi dall'agenzia ad alcuni conti correnti bancari, aperti ad hoc, ovvero ad alcune e carte di credito prepagate, con successivo, immediato prelievo dei fondi stessi. Le operazioni avvenivano nel weekend e il prelievo (lo "svuotamento" delle carte prepagate) avveniva nelle prime ore del lunedì, facendo in modo che l'agenzia telematicamente svaligiata aprisse con qualche minuto di ritardo (ad es. lasciando una chiave rotta nella serratura di ingresso, provocando quindi difficoltà nell'apertura "fisica" dell'agenzia stessa).
3. Ricorrono per cassazione, tramite i rispettivi difensori, i predetti imputati. -4. SI (avv. Valteroni) deduce violazione di legge e carenze dell'apparato motivazionale, atteso che con i motivi di appello si era richiesta l'assoluzione dal delitto associativo, dal momento che a carico del predetto non sussistono né chiamate in correità, né altri elementi. Tutto si basa su conversazioni intercettate in chiara violazione del disposto del comma 2 dell'art. 192 cpp. Va ricordato che SI non partecipava alla ripartizione degli utili, interveniva solo dopo l'individuazione dell'agenzia bancaria da "colpire". Inoltre i fatti a lui addebitati si sono svolti in breve lasso di tempo. Sul punto non si è avuta motivazione esaustiva.
4.1. Con subordinato motivo, deduce i medesimi vizi con riferimento al trattamento sanzionatorio, per la mancata prevalenza delle attenuanti generiche. La corte, ritenuta la ipotesi del tentativo, si è limitata a rideterminare la pena, nulla osservando sulla richiesta di sua diminuzione.
4.2. CO SI (avv. Maione) deduce carenze dell'apparato motivazionale, atteso che la corte torinese non ha fatto buon governo della istruttoria dibattimentale accogliendo l'appello del PM con riferimento ai capi 29, 35, 30, per i quali non esistono prove a carico del ricorrente.
5. IE (avv. Contucci) - deduce a sua volta carenze dell'apparato motivazionale che è meramente apparente, di talché si impone annullamento con rinvio per un riesame degli atti.
6. PO (avv. Morra) , OT (avv. Pesavento) deducono difetto assoluto di motivazione in ordine alla delineata, ma mai provata, partecipazione alla associazione criminale, non essendo stato per altro individuato alcun ruolo in capo ai predetti, che poi si dolgono anche della omessa rideterminazione in melius del trattamento sanzionatorio. -7. AN (avv.Mattei) deduce carenze dell'apparato motivazionale in ordine al mancato riconoscimento del vincolo della continuazione tra i fatti per i quali è processo e quelli del tutto analoghi giudicati dal tribunale di Savona, nonché in ordine al negato bilanciamento tra le circostanze attenuanti generiche e la recidiva contestata. Si duole inoltre dell'erronea e immotivata negazione della sospensione condizionale della pena. -8. BI e CI (avv. Fumo) con separati ricorsi vengono dedotte censure in gran parte comuni. Quanto al delitto associativo, si osserva che la sentenza ricorsa manifesta vizi di violazione di legge e di illogicità manifesta, atteso che erroneamente al BI si attribuisce ruolo di vertice e al CI ruolo di partecipe in una struttura malavitosa in realtà inesistente. Il breve lasso temporale in cui si svolsero i fatti per i quali è processo, già di per sé rende non ipotizzabile la esistenza di una stabile organizzazione;
peraltro la evidente incapacità delinquenziale e imperizia tecnica degli imputati e il costante monitoraggio da parte delle FF.00. sono circostanze che contrastano con l'ipotesi di accusa, erroneamente condivisa dai giudici di merito.
8.1. Con riferimento al solo BI e in relazione ai capi 22, 23, 24 (19-20- dicembre 2006 istituto bancario IMI di Binasco)si deduce carenza dell'apparato motivazionale, atteso che la ritenuta responsabilità del predetto riposa tutta sul contenuto di una equivoca conversazione telefonica intercettata circa un anno dopo i fatti.
8.2. Con riferimento ad entrambi i ricorrenti e ai capi 31 e 32( 6-7 dicembre 2007 Credito artigiano ag. 14 Milano) si deduce ancora carenza dell'apparato motivazionale in quanto non è stato dimostrato che i ricorrenti si fossero procurati in precedenza i codici riservati necessari per l'accesso fraudolento al sistema informatico, accesso che di fatti non si verificò. Né di una attività preparatoria o successiva è traccia nelle conversazioni intercettate. Quanto al capo 32, il contestato delitto ex artt. 56- 615 ter cp (tentativo di installare il long wireless extender), non può parlarsi di condotta punibile, in quanto la stessa fu seguita e monitorata interamente dalla p.g. è inoltre emersa la assoluta incapacità del SI sotto il profilo tecnologico e la confusione del BI, apparso non in grado di fornire indicazioni precise.
8.3. Con riferimento sempre ad entrambi i ricorrenti e ai capi 38 e 39 (19 settembre 2007 MPS ag. 1 AP), ancora carenza dell'apparato motivazionale, atteso che non è stata rilevata la presenza sul posto dei ricorrenti, né risultano intercettate conversazioni pertinenti. È pur vero che risulta una conversazione tra BI e SI al quale viene chiesto di rintracciare CI, ma la richiesta di reperire una "spinetta" riguarda il SI e non certo il CI.
8.4. Con riferimento al solo CI e al capo 42 (2 ottobre 2007, Credito artigiano ag. 4 Monza), si svolgono censure e considerazioni analoghe a quelle subito prima illustrate, atteso che la responsabilità di CI è desunta unicamente dal contenuto di conversazioni intercettate, oltre che dai servizi di appostamento, ma non è chiarito quale dato o quale conversazione siano stati ritenuti decisivi.
8.5. Sia BI che CI, infine, deducono violazione di legge con riferimento alla determinazione del trattamento sanzionatorio, atteso il comportamento processuale corretto sempre tenuto, la scelta del rito abbreviato che ha certamente velocizzato il processo, il ruolo secondario del CI e il fatto che i precedenti (unico per entrambi gli imputati) appaiono risalenti e non tali da giustificare la ritenuta efficacia della recidiva.
9. MI (avv. Piazza Spessa) · deduce carenza dell'apparato motivazionale con riferimento ai capi 29, 30, 35. Invero il fatto che fosse stata installata una key logger è dedotto solo dalla circostanza che ad un certo punto, dal computer della banca che si suppone essere stata individuata come "bersaglio" essi avevano potuto conoscere anche la password personale di una impiegata del predetto istituto di credito. In realtà, gli atti di indagine acquisiti hanno permesso di accertare che, nel caso di specie, il tentativo non andò a buon fine. È pur vero che successivamente personale della banca rinvenne una "chiavetta", ma non vi è alcuna prova che la stessa sia riferibile agli imputati. D'altra parte, l'assoluzione intervenuta in primo grado per i capi 29, 30, 35 non è stata contrastata con quella "motivazione rafforzata" che la giurisprudenza ritiene indispensabile in caso di reformatio in pejus, essendosi la corte torinese limitata a riportare un passo della informativa della polizia postale, la quale per altro dà corpo a una mera supposizione.
9.1. Con specifico riferimento al capo 31, poi, non vi è adeguata risposta ai motivi di appello.
9.2. Viene ancora denunziata violazione di legge e in particolare dell'art. 15 cp per il mancato assorbimento del capo 29 (art. 615 quinquies cp) nel capo 30 (art. 617 quater cp).
9.3. Infine si deduce mancanza di motivazione in ordine agli aumenti per continuazione, atteso che essi sono stati stabiliti in misura fissa, senza distinguere tra fattispecie consumate e fattispecie tentate. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso del SI è inammissibile in ragione della sua più che riconoscibile genericità. Evidentemente l'appartenenza ad una associazione per delinquere non deve essere necessariamente dedotta da specifiche chiamate in correità. Il fatto poi che la societas LE abbia (asseritamente) operato per breve periodo di tempo è circostanza certamente non incidente sulla struttura del delitto ex art. 416 cp. Per altro verso, è da osservare che lo stesso ricorrente afferma che egli interveniva dopo la individuazione della agenzia bancaria da "colpire"; egli ha dunque descritto, in tal modo, il preciso ruolo che gli era stato attribuito. Assolutamente aspecifiche sono le doglianze in tema di trattamento sanzionatorio, mentre meramente enunciate sono le doglianze relative alla riconosciuta responsabilità per i capi 29), 30), 35).
2. Generico è anche il ricorso del IE, il quale si limita ad enunciare la mera apparenza dell'apparato argomentativo, senza alcuna altra indicazione o specificazione.
3. OT ed PO, come premesso, sostengono che non sarebbe stata fornita la prova della esistenza della struttura delinquenziale di cui al capo 1); ciò che non è. Invero la sentenza impugnata mette in evidenza, tanto la divisione di ruoli e compiti (già delineata nel capo di imputazione), quanto la comunanza di mezzi e strumenti per commettere i reati, quando la identità di modus operandi e la sistematicità programmatica delle varie azioni criminose. Da tali elementi viene dedotta certo non illogicamente la sussistenza di uno - stabile legame associativo tra gli imputati, accomunati dall'intento di ideare e portare ad esecuzione un numero indeterminato di delitti ex art. 640 ter cp. La censura, pertanto, è manifestamente infondata. Generica invece è la censura relativa al trattamento sanzionatorio che si sostanzia in una aspecifica doglianza in ordine alla pretesa severità della pena. Anche i ricorsi di PO e OT sono,m pertanto, inammissibili.
4. Anche il ricorso di AN va dichiarato inammissibile per genericità, atteso che le doglianze sul mancato riconoscimento della continuazione con precedente condanna, sul diniego della sospensione condizionale, sul bilanciamento tra la recidiva e le circostanze attenuanti non sono di fatto argomentate.
5. Quanto la ricorso BI: a) per quel che riguarda il delitto di cui all'art. 416 cp, non si può che richiamare quanto appena premesso al punto 3., non mancando di osservare che la scarsa professionalità criminale degli associati (ammesso che tale sia) nulla ha a che vedere con la esistenza della associazione, b) è noto che la affermazione di responsabilità di un imputato ben possa essere fondata sul contenuto di intercettazioni telefoniche o ambientali (da ultimo: ASN 201522471- RV 263714 ); specie quando poi si inserisca in un articolato contesto di ulteriori attività delinquenziali, c) le censure relative ai capi 31) e 32) come quelle relative ai capi 38) e 39) sono sostanzialmente articolate in fatto (anche ovviamente per quel che riguarda la interpretazione del contenuto delle conversazioni intercettate), né la circostanza che la condotta si sia in parte svolta sotto il controllo degli organi bancari toglie ad essa il carattere della antigiuridicità. Del tutto generica è poi la doglianza per quel che riguarda il trattamento sanzionatorio. Il ricorso è pertanto, anche esso, inammissibile.
6. Quanto al ricorso del CI: per quel che riguarda le censure comuni col BI, non rimane che riportarsi a ciò che si è appena scritto. Con riferimento alla doglianza relativa al capo 42), ricordata la giurisprudenza appena citata in tema di interpretazione delle conversazioni intercettate, è da dire che lo stesso ricorrente finisce per dare conto del fatto che la predetta interpretazione sia suffragata dall'esito della attività di pedinamento e osservazione da parte della polizia giudiziaria. Infine il rivendicato ruolo di minor rilevanza rivendicato da questo imputato ha trovato riscontro nel trattamento sanzionatorio (anni uno e mesi nove di reclusione, dopo la condanna anche per i capi 29, 30, 35) certamente più mite di quello inflitto al BI (anni quattro e mesi tre di reclusione). Anche il ricorso CI, pertanto, appare inammissibile per genericità e manifesta infondatezza.
7. Inammissibile per manifesta infondatezza è infine anche il ricorso del MI, il quale, evidentemente, si azzarda ad ipotizzare che, nel medesimo periodo di tempo, un'altra banda criminale avesse, con il medesimo modus operandi, preso "a bersaglio" la medesima agenzia bancaria, dimenticando una "chiavetta" proprio in quel PC oggetto delle attenzioni dei suoi sodali. La motivazione relativa alla affermata (in secondo grado) colpevolezza anche per i delitti sub 29), 30), 35) appare poi adeguata e scevra da vizi logici, né, d'altra parte, il ricorrente specifica quali falle logico-ricostruttive avrebbe in essa individuato. Manifestamente infondata è poi la doglianza relativa agli aumenti per continuazione. Invero, una volta rilevata la continuazione e individuata la pena base da calibrarsi sul reato più grave, il giudice è libero di operare gli aumenti di pena in base al suo discrezionale apprezzamento, non dovendo rispecchiare la maggiore o minore incidenza delle pene indicate in astratto dal legislatore. Ne consegue che egli ben può equiparare - e, si intende, quoad poenam - per quel che riguarda l'aumento da operare ex art. 81 cp, il delitto tentato a quello consumato, in una visione necessariamente unitaria, appunto del delitto continuato.
7.1. Quanto "al problema dell'assorbimento" (del capo 35 nel 29), trattasi di un evidente lapus calami del giudice di appello, che può e deve essere corretto anche in sede di giudizio di legittimità, nel senso che, evidentemente, è il capo 30) (e non il 35) che risulta assorbito nel capo 29). Invero, la attività di fraudolenta intercettazione di comunicazione informatiche (art. 617 quater cp) presuppone la previa istallazione delle apparecchiature atte a realizzare tale intercettazione (art. 617 quinquies cp); e se è possibile la installazione senza l'intercettazione, non è possibile che si verifichi l'inverso. Il legislatore, in altri termini, ha certamente voluto reprimere autonomamente anche la "semplice" opera di predisposizione delle apparecchiature atte a intercettare, anticipando la soglia di punibilità (di talché tiene certamente una condotta rilevante anche chi si limiti a installare apparecchiature atte a intercettare, impedire, interrompere comunicazioni telematiche), ma non si può ipotizzare che, in presenza di una effettiva attività di abusiva intercettazione, abbia voluto frazionare la condotta, ancorando la punibilità a due (distinte, ma conseguenti) azioni: la (necessitata) predisposizione e la (conseguente) intercettazione, trattandosi viceversa di un riconoscibile caso di progressione criminosa. La correzione operata, tuttavia, non comporta alcun riflesso sul piano sanzionatorio, in quanto, in sostituzione del capo 30), che perde la sua autonomia, il capo 35) la riacquista.
8. I ricorrenti vanno singolarmente condannati alle spese del grado e al versamento di somma in favore della cassa delle ammende, somma che si stima equo determinare in euro mille. Gli stessi vanno anche solidalmente condannati al ristoro delle spese sostenute nel grado dalla parte civile, che si liquidano come da dispositivo.
PQM
corretto il dispositivo della sentenza impugnata nel senso che l'assorbimento è riferito al capi 29) e 30), anziché ai capi 29) e 35), dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di mille euro in favore della cassa delle ammende, nonché al rimborso, in solido, delle spese anticipate dalla parte civile, che liquida in complessivi euro quattromilacinquecento, oltre accessori come per legge. Così deciso in Roma, in data 18.XII.2015- : Il presidente - A. Nappi DEPOMTATA IN CANCELLERIA - M. Fumoescizin y L'estensore addi 29 GEN 2016 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Carmela Lanzuise ин