Sentenza 17 aprile 2002
Massime • 2
Nel caso in cui il bene promesso in vendita con contratto preliminare sia affetto da vizi e difformità che, senza renderlo oggettivamente diverso per struttura e funzione, incidano sul suo valore o sulle modalità di godimento, ben possono cumulativamente essere esercitate e accolte l'azione di esecuzione specifica ex art. 2932 cod. civ. e l'azione di riduzione del prezzo.
L'indagine sul carattere essenziale o meno del termine pattuito ai sensi dell'art. 1457 cod. civ. è istituzionalmente riservata al giudice di merito e non è sindacabile in sede di legittimità allorquando sia stata condotta e adeguatamente argomentata tenendo conto della natura e dell'oggetto del contratto, nonché del comportamento tenuto dalle parti e delle espressioni adoperate dai contraenti, laddove l'espressione "entro e non oltre" si raffigura quale mera locuzione di stile, non indicativa di per sè della improrogabilità del termine cui si accompagna.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 17/04/2002, n. 5509 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5509 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2002 |
Testo completo
M 055 09 /02 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL PO O LA CORTE SUPREMA DI ASSAZIONE Oggetto cocehall распуштале SEZIONE SECONDA CIVILE Ele Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: иновикаме R.G.N. 21487/99 PONTORIERI - Presidente Dott. Franco Cron.16547 MENSITIERI - Consigliere Dott. Alfredo Rep. 1260 ELEFANTE - Consigliere Dott. Antonino Ud.18/01/02 Consigliere Dott. Roberto Michele TRIOLA Rel. Consigliere Dott. Francesco Paolo FIORE - ha pronunciato la seguente SENTENZA ANCELLERIA sul ricorso proposto da: TO GIUSEPPE, TO CARMINE, elettivamente domiciliati in ROMA VIA PRINCIPESSA CLOTILDE 2, presso lo studio dell'avvocato CLARIZIA,ANGELO difesi dall'avvocato GAETANO BRUNO, giusta delega in atti;
ricorrenti contro elettivamente PA FA, AL GE, ER domiciliati in ROMA VIA CASSIODORO 6, presso lo studio VITTORIO DEL VECCHIO, LEPORE, difesi dall'avvocato 0045041 giusta delega in atti;
- controricorrenti G045042 2002 nonchè contro 79 -1- $045020 ME. C.A.P. srl;
- intimata avverso la sentenza n. 426/98 della Corte d'Appello di SALERNO, depositata il 06/10/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/01/02 dal Consigliere Dott. Francesco Paolo FIORE;
udito 1'Avvocato Bruno difensoreGAETANO, del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito l'Avvocato LEPORE Gaetano, per delega dell'Avv. DEL VECCHIO depositata udienza,in difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione del 27 novembre 1982, GE LI FA convenivano in giudizio, LO innanzi al Tribunale di Salerno, i fratelli US no e pe e NE IN. Assumevano che, con scrittura privata del 25 NE US IN avevano ottobre 1981, promesso di vendere ad essi attori, che avevano promesso di acquistare, per sé per persona da nominare, un appezzamento di terreno di mq. 9.669, in agro di Castel S.Giorgio, per il prezzo di lire 243.000.000, di cui lire 40.000.000 immediatamente versati, a titolo di caparra confirmatoria;
che i si erano obbligati promittenti venditori a conse- libero da persone cose, al momento gnare il fondo, della stipula del contratto definitivo di vendita, prevista entro sei mesi dal preliminare, ossia per il 25 aprile 1982; che tale termine, con scrittura differito al 31 era stato privata aggiuntiva, ottobre 1982; che i promittenti venditori si erano sottratti alla stipula del contratto definitivo di vendita;
che il fondo promesso in vendita non era libero da persone e cose, ma soggetto a rapporto di ne escludeva il godimento affitto agrario, che immediato e ne diminuiva il valore, occorrendo per 3 la sua liberazione (così da destinarlo alla costru- zione di un opificio) il versamento all'affittuario indennità previste dalla sopravvenuta legge delle 203 del 1982. n. In forza di ritenendoassunti, questi di avere diritto ad ottenere la proprietà di quel fondo a prezzo ridotto rispetto a quello pattuito e dichia- randosi disposti a versarlo, anche per intero, chiedevano che si sentenza, pronunciasse che tenesse luogo del contratto non concluso, a favore della ME.CA.P. s.r.l., terzo appunto nominato con lo stesso atto di citazione, e che si determinasse il nuovo e minor prezzo dovuto. In via subordinata, chiedevano la condanna dei convenuti al pagamento della somma, che si sarebbe dovuta versare, ai sensi della citata legge n. 203 del 1982, per la risoluzione del rapporto di affitto agrario, gravante sul fondo. Domandavano, infine, la condan- na dei convenuti al risarcimento del danno. I convenuti SE e NE IN si costitui- vano e, contestata preliminarmente la decadenza (perché tardiva) della nomina del terzo, deducevano che gli attori, fin dal momento della sottoscrizio- ne del contratto preliminare, erano a conoscenza dell'insediamento di due coloni sul fondo promesso 4 in vendita;
che essi convenuti, prima della scaden- za del termine pattuito in origine per la stipula avevano raggiunto con i del contratto definitivo, indennità per il dovuta coloni un'intesa sulla rilascio fondo,del intesa vanificata però dal mancato rispetto di quel termine da parte degli attori;
che l'entrata in vigore della legge sui contratti agrari, n. 203 del 1982, intervenuta dopo la proroga del detto termine, richiesta dagli attori, aveva reso eccessivamente onerosa la loro prestazione di consegnare il fondo, libero da persone e cose, essendo stato previsto per il rilascio del fondo da parte dell'affittuario un indennizzo di gran lunga superiore a quello dappri- ma determinabile nell'ambito di una libera contrat- tazione. quindi, resistevano In forza di tali deduzioni, in via riconvenziona- alle pretese degli attori e, le, chiedevano che si disponesse la risoluzione del per eccessiva onerosità contratto preliminare con condanna delle controparti al sopravvenuta, risarcimento del danno. Gli attori resistevano alla domanda riconvenziona- le. In corso di causa, interveniva la società ME.CA.P. 5 e aderiva alla domanda degli attori. All'udienza di precisazione delle conclusioni del dei convenuti 22 dicembre 1988, il procuratore chiedeva che si dichiarasse la risoluzione del contratto preliminare per inadempimento degli attori ovvero per eccessiva onerosità. Con sentenza del 9/11 ottobre 1996, il Tribunale di Nocera Inferiore, istituito con legge n. 127 del 1992, cui la causa era stata rimessa, trasferiva la proprietà del fondo in questione а favore di GE AN e FA LO, condizionando pagamento del residuo e al tale trasferimento diprezzo lire 101.000.000, e rigettava ridotto ogni altra domanda, compresa quella formulata dalla società ME.CA.P.. SE e NE IN, interponevano gravame, in forza di tre motivi, cui resistevano le
contro
- parti GE AN e FA LO, mentre la società ME.CA.P. restava contumace. Con sentenza del 24 settembre/ 6 ottobre 1998, la Corte d'appello di Salerno rigettava il gravame. A motivo della decisione, con riguardo particolare al primo motivo di gravame, segnatamente esponeva che il giudice di primo grado, nel dare esecuzione specifica del contratto preliminare, con contestua- 6 le riduzione del pattuito prezzo di vendita, per perdita di valore del bene, garantito libero e invece gravato da rapporto di affitto agrario, non aveva travalicato il limite dell'identità della cosa oggetto del trasferimento con quella prevista nel preliminare, né altro limite, posto che ben potevano essere cumulativamente esercitate ed accolte, locome erano state, le due azioni di esecuzione specifica ex art. 2932 C.C. e di ridu- zione del prezzo. In tale contesto, la Corte venditori precisava che, avendo i promittenti assunto l'obbligo di consegnare libero da persone e cose il fondo promesso in vendita, nessuna rilevan- za poteva attribuirsi al fatto, peraltro indimo- strato (la dedotta prova testimoniale era ritenuta indicazione dei inammissibile perché priva della testi), che i promissari acquirenti sapessero del rapporto di affitto agrario, gravante su quel fondo, fin dal contratto preliminare. Con riguardo al secondo motivo di gravame, relativo alla pretesa essenzialità del termine pattuito per la stipula del contratto definitivo e alla maconnessa dal giudice di primo grado respinta domanda di risolu- la Corte zione contrattuale inadempimento, per osservava che tale domanda era inammissibile f siccome tardivamente proposta in sede di precisa- accettazione del zione delle conclusioni, senza rilevava la non contraddittorio, e, altresì, essenzialità del detto termine, raffigurato da mera clausola di stile "entro e non oltre" e poi proro- gato, silente l'altro, con l'accordo di uno (Carmi- ne IN) dei due fratelli, promittenti venditori, insette anni,che solo distanza dia corso di causa, in sede di precisazione delle conclusioni, ne fattoavevano valere il preteso carattere di essenzialità. Con riguardo al terzo motivo di gravame, la Corte Osservava che l'eccessiva onero- sità della prestazione, dedotta dai promittenti venditori in ragione della sopravvenuta vigenza della legge n. 203 del 1982, era insussistente sia per difetto di imprevedibilità dell'evento che per difetto di prova sul grave e dedotto squilibrio economico tra prestazione e controprestazione. La legge citata, infatti, era entrata in vigore il 6 maggio 1982, nel periodo di proroga concordata (al 31 ottobre 1982) del termine inizialmente fissato (al 25 aprile 1982) per la conclusione del contrat- definitivo di vendita, e, in difetto di prova to sul punto (quella testimoniale richiesta era perché non decisiva e, ritenuta inammissibile 8 peraltro, mancante della indicazione dei testi), non era neppure verificabile quale sproporzione si fosse realizzata tra quel che i promittenti vendi- tori, per adempiere l'obbligo di consegnare libero da persone e ilcose fondo promesso in vendita, avrebbero dovuto agli affittuari versare di tale fondo nel regime della nuova e sopravvenuta legge a quello che avrebbero invece potuto e rispetto dovuto versare in precedenza. Per la cassazione di tale sentenza, SE e NE IN hanno proposto ricorso in forza di cinque motivi. GE AN e FA LO hanno resi- stito con controricorso. La società ME.CA. P. non ha svolto alcuna difesa. MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente, va esaminata l'eccezione di inammissibilità del ricorso, che i resistenti sollevano per supposta invalidità della procura a margine di tale atto, priva di data e redatta senza riferimento specifico al giudizio di cassazione. L'eccezione è infondata. Ed invero, in base al consolidato principio secondo cui la procura a margine fa corpo unico con l'atto della specialità della cui accede, il requisito Q procura a margine del ricorso per cassazione, anche sotto il profilo del rilascio successivo alla sentenza impugnata, deve ritenersi soddisfatto, pur se la procura non contempli specificamente il giudizio di cassazione e sia priva di data, come nella specie (v. ex plurimis Cass. n. 1241/00, n. 46/00, n. 7422/99, n. 462/99 e n. 2646/98). Sotto unico titolo "violazione o falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 n. 3 c.p.c.); omessa, insufficiente о contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia", i ricorrenti espongono cinque motivi, sostanzialmente reiterati- vi delle censure mosse in grado d'appello. In particolare, 1)si dolgono: che, sostituendosi impropriamente alla volontà delle parti, in viola- zione dell'art. 2932 C.C., la sentenza impugnata abbia trasferito a favore dei promissari acquirenti un fondo libero da un fondo occupato in luogo di 2)invece promesso;
che sia persone e cose, come stato negato il carattere essenziale del termine, in origine previsto per la conclusione del contrat- to definitivo di vendita, quando invece tale appariva dallo stesso tenore della relativa clauso- la contrattuale "entro e non oltre", clausola immutata per uno dei promittenti questa- rimasta 10 venditori, SE IN, che, а differenza dell'altro, non aveva aderito alla proroga di quel termine, richiesta dai promissari acquirenti;
3) del termine, avrebbe che, l'essenzialità giusta dovuto essere accolta la domanda di risoluzione del contratto preliminare per inadempimento dei promis- sari acquirenti, che, diversamente da quanto affermato nella sentenza impugnata, era stata ritualmente proposta;
4) che sia stata respinta la ہو domanda di risoluzione del contratto per eccessiva onerosità, che andava invece accolta, ricorrendone raffigurati dalla i presupposti, segnatamente sopravvenuta entrata in vigore della legge n. 203 del 1982 e dai conseguenti maggior aggravi di spesa per la liberazione dal rapporto di affitto agrario del fondo promesso in vendita;
5) che non sia stata ammessa la prova testimoniale, ritualmente dedotta in grado d'appello, in primo grado e riproposta mediante indicazione specifica dei fatti e delle persone da interrogare. I motivi esposti sono tutti privi di pregio, anche al di là della genericità diffusa, che in gran parte li caratterizza, per quanto precipuamente ripropositivi di assunti difensivi, svolti in sede di merito, e non già espositivi -come dovuto di 11 : specifiche critiche delle ragioni di decisione, adottate nella sentenza impugnata. Ed invero, con riguardo al primo motivo, va osser- vato che, per condiviso orientamento di questa Corte, ben possono essere cumulativamente esercita- te ed accolte l'azione di esecuzione specifica ex art. 2932 c.c. e l'azione di riduzione del prezzo, nelle ipotesi in cui il bene promesso in vendita, con contratto preliminare, sia affetto da vizi e difformità, che, senza renderlo oggettivamente diverso per struttura e funzione, incidano sul suo valore o sulle modalità di godimento (v. ex pluri- mis Cass. n. 5121/00, n. 3679/99, n. 5615/96 e n. 947/95). Il che è stato correttamente ritenuto dalla senten- za impugnata, che al sopraindicato orientamento si è appunto attenuta, nella considerazione che per tal via non viene affatto mutata (diversamente da quanto sostenuto dai ricorrenti) la condizione di identità della cosa oggetto del trasferimento con contratto preliminare, laddove quella prevista nel cosa deve intendersi la sua per identità della immutata conservazione di entità strutturale e funzionale. Con riguardo al secondo motivo, va osservato che è 12 istituzionalmente riservata al giudice di merito l'indagine sul carattere essenziale o non essenzia- le del termine pattuito, ai sensi dell'art. 1457 C.C., e tale indagine non è sindacabile in sede di condotta e allorquando sia stata legittimità come nella sentenza adeguatamente argomentata, della natura e impugnata, tenendo conto dell'oggetto del contratto, nonché del comportamen- to tenuto dalle parti e delle espressioni adoperate dai contraenti, laddove l'espressione "entro e non oltre" si raffigura quale mera locuzione di stile, non indicativa di per sé della improrogabilità del n. 6086/99, n. termine, cui si accompagna (v. Cass. 2347/95, n. 367/79 e n. 1622/73). Con riguardo al terzo motivo, va osservato che la doglianza involge questione subordinata sul piano sopraindicato e logico a quella posta con il infondato secondo motivo di ricorso e, quindi, non può non avere analogo esito di rigetto;
e ciò, non trascurando di considerare che la sentenza impugna- ta, quanto alla accertata inammissibilità della domanda di risoluzione del contratto preliminare in oggetto per inadempimento dei promissari acquiren- ti, ha dato adeguata motivazione, alla stregua di attività interpretativa degli atti una specifica 13 : processuali delle parti, in quanto tale istituzio- nalmente riservata al giudice di merito e unicamen- te sindacabile in disede legittimità sotto il profilo del vizio di motivazione. va osservato che i Con riguardo al quarto motivo, ricorrenti, al di fuori del modello legale, non criticano specificamente le ragioni della sentenza impugnata, pur adeguatamente svolte -come innanzi riportato, in narrativa- sulla inaccoglibilità della domanda di risoluzione del contratto per eccessiva onerosità, sostanzialmente limitandosi alla esposizione di contraria tesi difensiva, peraltro fondata su una ricostruzione della vicenda negoziale, affatto diversa da quella accertata in sentenza, anche in ordine ai punti decisivi dell'intervenuta entrata in vigore della legge n. 203 del 1982, nel tempo di proroga del termine previsto per la conclusione del contratto definiti- vo di vendita, e della mancanza di prova sui fatti necessari alla verifica del preteso, grave squili- brio economico tra prestazione e controprestazione. Con riguardo al quinto motivo, infine, va osservato che i ricorrenti neppure precisano le circostanze, fondamento dei che intendevano far accertare a il relativo e propri assunti, così precludendo 14 necessario controllo di c.d. decisività, che, per principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, deve poter essere effettuato sulla sola base delle deduzioni contenute in tale atto, senza che alla genericità e lacunosità delle stesse possa supplirsi con indagini integrative o con elementi ricavati aliunde (v. ex plurimis Cass. n. 1988/98, n. 1028/97, n. 3233/95 e n. 9928/94). Conclusivamente, quindi, per le ragioni esposte, il ricorso deve essere rigettato. Le spese del giudizio di cassazione sono regolate secondo principio di soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna in solido i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di 2 cassazione in favore dei resistenti, liquidate in euro 65,00 ' oltre euro 3.500,00 per onorari. Così deciso il 18 gennaio 2002, in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile. Ω presidente rancese are fore Praner Doutorié IL CANCELLIERE C1 Francesco Catania 109T 129,11 DEPOSITATE IN ERIA 149 APR. 2002 Roma IL CANCELLIERE C1 4E3T 41 32 21,3 IL CANCELLIERE C1 Francesco Catania TOT. 170,431