Sentenza 3 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 03/10/2003, n. 14783 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14783 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2003 |
Testo completo
147 83/03 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREM SEZIONE Decoderse Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Franco PONTORIERI Presidente R.G.N. 21657/00 Cron. 29872 Dott. Salvatore BOGNANNI Consigliere Rep. 3952 Dott. Olindo SCHETTINO - Rel. Consigliere Dott. Giovanni Consigliere SETTIMJ Ud.13/05/03 - Dott. Francesco Paolo FIORE Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: : AP MI, elettivamente domiciliato in ROMA B, VIA R R PEREIRA 202, presso lo studio dell'avvocato FRANCO BOFFA, che lo difende, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
MINICUCCI CAIRO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA 80, presso lo studio SEGNA, difeso DELLA GIULIANA dall'avvocato GIUSEPPE ROSSETTI, giusta delega in atti;
- controricorrente 2003 avverso la sentenza n. 3770/99 della Corte d'Appello 767 di ROMA, depositata il 21/12/99; -1- udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/05/03 dal Consigliere Dott. Olindo SCHETTINO;
udito l'Avvocato - BOFFA Franco, difensore del ricorrente che ha chiesto accoglimento;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele CENICCOLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. ་ ་ -2- R.G.N.21657/00 Oggetto: Decadenza dall'azione di garanzia. - SVOLGIMENTO DEL PROCESSO IO AP conveniva in giudizio davanti al tribunale di Rieti AI CU per chiederne la condanna al risarcimento dei danni cagionatigli dalla cattiva esecuzione dei lavori di copertura ed impermeabilizzazione di un suo fabbricato in Vacone, commessi ed eseguiti nell'autunno 1982. Nel costituirsi in giudizio il convenuto contestava la domanda sotto tutti i profili, eccependo preliminarmente la decadenza dell'attore dall'azione di garanzia per omessa denuncia dei pretesi vizi entro sessanta giorni dalla scoperta, nonché la prescrizione per il decorso del biennio dalla consegna. Con sentenza del 15-4/27-5-1996, l'adito tribunale accoglieva l'eccezione di decadenza. Proponeva appello l'attore, ma la corte di appello di Roma, con sentenza pubblicata il 21 dicembre 1999 lo ha rigettato, dichiarando compensate le spese del grado, con la motivazione che, contrariamente a quanto dedotto dall'appellante, i vizi non erano stati tempestivamente denunciati e 2 non era risultato provato che il convenuto ne aveva comunque riconosciuto l'esistenza e si era impegnato ad eliminarli. ÷ La corte ha anche ritenuto che legittimamente il tribunale aveva dichiarato che l'attore era e che, inoltre, decaduto dalla prova testimoniale, riguardo alla non ricorreva e non ricorre, con tempestività della denuncia dei vizi ed al preteso riconoscimento degli stessi da parte del convenuto ed al suo impegno di eliminarli, un'ipotesi di semiplena probatio in favore dell'attore, che dovrebbe giustificare il deferimento a lui del giuramento suppletorio. Né, infine, è ammissibile, secondo la corte, il giuramento decisorio deferito dall'appellante all'appellato, che non consentirebbe, in ogni caso, di definire la lite con la invocata condanna del convenuto, essendo sempre necessario un ulteriore accertamento sulla natura, la causa e l'entità dei lamentati danni, che in fase istruttoria è stato del tutto carente. Ricorre per la cassazione della sentenza IO AP, deducendo cinque motivi di gravame. Resiste con controricorso AI CU. 3 MOTIVI DELLA DECISIONE Con la proposta impugnazione il ricorrente denuncia violazioni di legge, travisamento dei fatti e vizi di motivazione della sentenza impugnata (art.360 nn.3 e 5 c.p.c.) con riguardo ai seguenti punti: motivazione "sul perché (il secondo1) omessa giudice) abbia omesso di valutare singolarmente ciascuna delle indicate emergenze (di causa) e le stesse nella loro coordinazione logico-semantica, ai sensi dell'art.2729 C.C. ed abbia invece prescelto 2 soli elementi, ai fini della decisione del motivo (il primo), uno dei quali relativo alle parziali ammissioni del convenuto, mentre ha travisato l'altro, relativo alla linearità e coerenza dell'attore/appellante”. 2) omesso esame del motivo di appello relativo alla decisione ultra petita del tribunale, con riferimento alla di decadenzadichiarazione dell'attore dalla prova (irritualmente illegittimam ente pronunciata dal g.i.), nonostante che il convenuto, in sede di precisazione delle conclusioni, avesse convertito l'originaria domanda di decadenza, che doveva ritenersi quindi abbandonata, "in quella di reiezione della prova"; e mancata affermazione, da parte dello stesso giudice, "della piena vigenza delle prove attoree già acquisite". Con lo stesso motivo il ricorrente censura anche la statuizione della corte, in punto di mancata 愚 ammissione della prova diretta a dimostrare l'impossibilità dei testi a comparire all'udienza fissata per la loro escussione, nonché l'effettuata intimazione degli stessi;
e, quindi, per la mancata fissazione di una nuova udienza ai sensi dell'art. 104 co.2 disp.att.c.p.c. e comunque per la mancata ammissione della prova ex art.251 (?) per una nuova escussione dei testi già c.p.c., sentiti, ai sensi dell'art.257 c.p.c., e per l'assunzione del teste di risulta NI DO. 3) rigetto, con motivazione carente e contraddittoria, del motivo di appello riguardante la mancata ammissione del giuramento suppletorio e di quello decisorio deferito dall'attore al con conseguente violazione degli convenuto, artt.2729 e 2730 c.c. e 278 e 115 c.p.c. 4) mancata pronuncia della corte di appello sullo specifico motivo con il quale era stato censurato il tribunale, per non essersi pronunciato sulle specifiche doglianze relative al riconoscimento, da parte del CU, della sussistenza e la 5 imputabilità ad esso appaltatore dei vizi dell'opera. 5) mancato esame del motivo di appello relativo alla condanna alle spese di lite del primo grado del ' giudizio. Le parti hanno depositato memorie. Il ricorso è infondato. Con il primo motivo il ricorrente censura sostanzialmente la valutazione delle risultanze processuali fatta dal giudice di appello, con specifico riferimento all'esclusione della tempestività della denuncia dei vizi dell'opera e del loro riconoscimento da parte del convenuto;
riconoscimento che, secondo l'appellante, doveva invece ritenersi per avvenuto, come era lecito desumere ai sensi dell'art.2729 c.c., "sulla scorta della linearità e determinatezza del comportamento processuale dello stesso appellante, a fronte della parziali ammissioni del convenuto, incongrue nella loro incompletezza". La censura è priva di pregio e pecca di estrema genericità, risultando dalla sentenza impugnata che la corte, valutando complessivamente le "emergenze" processuali sottoposte al suo esame, ha tratto il convincimento del quale ha dato debito conto, con ! 6 l'indicazione degli elementi significativi posti a base, poi, dell'adottata statuizione che la dei vizi dell'opera non era stata denuncia tempestiva e, soprattutto, che è mancata la prova 2 che il convenuto li avesse riconosciuti. In presenza, pertanto, di motivazione congrua e coerente con i fatti accertati, la critica del ricorrente, che tende ad offrire e sostituire, sul punto, una valutazione delle cennate emergenze diversa da quella compiuta dalla corte, è sterile e non vale ad inficiare la statuizione contro la quale è rivolta. Quanto al secondo motivo, si Osserva che la spiegazione fornita dalla corte, per escludere che il tribunale, nel confermare il provvedimento del giudice istruttore che aveva dichiarato l'attore decaduto dalla prova testimoniale, fosse incorso nel vizio di ultrapetizione, è corretta ed aderente alla legge (ved.artt.177 e 178 c.p.c.); come parimenti corretta è la soluzione data all'altra questione, riproposta dal ricorrente con il motivo asserita piena validità della provain esame testimoniale assunta che si pone come consequenziale alla precedente, dal logicamente momento che non può ritenersi valida e produttiva 7 di effetti una prova illegittimamente assunta. E' inammissibile, infine, la censura contenuta nello stesso motivo, relativa alla mancata ammissione della prova volta a dimostrare il 2 legittimo impedimento dei testi a comparire alle udienze fissate per la loro assunzione ed anche ( a quanto sembra di capire) "ad accertare e provare l'avvenuta intimazione degli stessi"; e ciò vuoi perché, come ha già Osservato il giudice di appello, le circostanze giustificative (della mancata comparizione dei testi) non erano state mai allegate nelle udienze predette, vuoi perché ancora in questa sede non sono state né indicate né allegate le circostanze sulle quali i testi avrebbero dovuto deporre, e neppure sono state indicate quelle dirette a provare l'avvenuta intimazione, da parte dell'attore, degli stessi. L'inammissibilità di tale ultima censura comporta l'inammissibilità anche del terzo motivo, con il quale il ricorrente si duole sia della mancata ammissione del giuramento suppletorio che di quello decisorio da lui deferito al convenuto, in quanto, con riguardo al primo, la mancata prova della tempestiva denuncia dei vizi da parte dell'attore e del mancato riconoscimento degli stessi da parte 8 del convenuto, con il presunto impegno da lui assunto di eliminarli, risolve evidentemente in via pregiudiziale la questione di merito proposta risarcimento del dall'attore, con la domanda di * danno che in dipendenza dei lavori non eseguiti a regola d'arte dal convenuto egli avrebbe subito;
e, con riguardo al secondo, tendente a risolvere, come si legge nella sentenza, "in favore dell'attore la questione della decadenza dall'azione, del fondamento della pretesa risarcitoria derivante dall'asserito impegno di ovviare ai vizi (pur Ahm prescindendo dalla eccezione di novità di quest'ultima domanda)", per il motivo che, non essendone stata qui riportata la formulazione "in articoli separati, in modo chiaro e specifico" (art.233 c.p.c.), non è possibile neppure valutarne l'idoneità ai fini della "decisione totale O parziale della causa" (art.2736 c.c.). Il quarto motivo, a parte la sua genericità (" il secondo giudice non si è minimamente soffermato sul detto specifico motivo (il quinto, n.d.e.) che ha censurato la prima sentenza per non essersi pronunciata sulle specifiche doglianze, deducenti come il CU " è assorbito da quanto detto con riferimento alle censure contenute nei g 9 precedenti tre motivi, a proposito della prova dalla corte non dedotta dall'attore e ritenuta validamente assunta. Il rigetto dell'appello, con la implicita conferma della sentenza di primo grado, anche in punto di condanna dell'attore alle spese di quel giudizio " secondo il principio della soccombenza, rende, infine, priva di pregio la censura di cui al quinto motivo. In conclusione, il ricorso va rigettato. Il controricorso è inammissibile, in quanto non contiene specifiche contestazione del ricorso, ma si limita a confutarne genericamente i motivi (ved.sent.3421/97). Sussistono, pertanto, giusti motivi per compensare • le spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese. Così deciso in Roma, il 13 maggio 2003 Il presidente Il consigliere est. (Dr.Olindo Schettino)(Dr.Olindo (Dr. Franco Pontorier,folet frame IL CANCELLIERE C1 Francesco Catania t DEPOSITATO IN CANCELLERIA Roma 3 011. 2003- t IL CANCELLIERE C1 Franc