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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Siracusa, sez. V, sentenza 20/01/2026, n. 93 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Siracusa |
| Numero : | 93 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 93/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 5, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
ARGENTO TEODORO, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 946/2024 depositato il 26/03/2024
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820239010155891 IRPEF-REDDITI IMPRESA (REGIMI
SEMPLIFICATI)
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 48/2026 depositato il 15/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: La parte ricorrente insiste nelle ragioni dell'istanza di sospensione. Resistente/Appellato: L'Ufficio si oppone alla sospensione.
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Il ricorrente Ricorrente_2 assistito e difeso dall'avv. Difensore_1, impugna, con richiesta di sospensiva della riscossione, l'intimazione di pagamento evidenziata in epigrafe, del complessivo importo di euro 6.764,05, relativa alla imposta sostitutiva contribuenti minimi anni 2010 e 2011, notificata dall'Agente della riscossione in data 7/03/2024, per la riscossione di un credito tributario specificato nell'atto impugnato.
All'Udienza della sospensiva il ricorrente evidenzia l'avvenuta rottamazione cartelle di pagamento e produce la definizione c.d. “saldo e stralcio” di cui alla comunicazione relativa alla adesione del 15/04/2019 prot.
135831; l'ADER costituita in giudizio conferma la legittimità del proprio operato e chiede il rigetto del ricorso.
Il Giudice monocratico passa alla trattazione della istanza di sospensiva e in detta data decide di trattare la controversia con sentenza semplificata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47/ter D. LGS 546/92, stante l'avvenuta rottamazione.
Con la produzione delle relative ricevute di pagamento, risulta estinto il giudizio per avvenuta rottamazione cartelle a saldo e stralcio, per cui la pretesa creditoria dell'esattore è venuta meno.
L'Agenzia delle Entrate costituita in giudizio insiste nella conferma del proprio operato chiedendo il rigetto del ricorso, poiché sostiene di aver rettificato l'avviso di rottamazione con ulteriori somme aggiuntive.
Il giudice monocratico acclarata l'estinzione del giudizio per avvenuta rottamazione delle cartelle di pagamento a saldo e stralcio di cui alla legge 145/2018 art. 1 comme 187) 188), ritiene che l'atto emesso dall'esattore è privo di titolo valido per poter procedere alla riscossione coattiva dei tributi erariali pretesi e, per tale ragione, annulla l'intimazione di pagamento impugnata e condanna al pagamento delle spese processuali del presente giudizio l'Agenzia Entrate riscossione, che si liquidano in euro 800, più oneri accessori IVA e CPA se dovuti, con distrazione a favore del difensore costituito.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico accoglie il ricorso in epigrafe e annulla l'atto impugnato. Condanna L'Agenzia delle
Entrate riscossione al pagamento delle spese processuali che si liquidano in euro 800, più oneri accessori
IVA e CPA, con distrazione a favore del difensore antistatario.
Così deciso in Siracusa il 13 gennaio 2026.
IL GIUDICE MONOCRATICO
Dott. Teodoro ARGENTO
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 5, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
ARGENTO TEODORO, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 946/2024 depositato il 26/03/2024
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820239010155891 IRPEF-REDDITI IMPRESA (REGIMI
SEMPLIFICATI)
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 48/2026 depositato il 15/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: La parte ricorrente insiste nelle ragioni dell'istanza di sospensione. Resistente/Appellato: L'Ufficio si oppone alla sospensione.
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Il ricorrente Ricorrente_2 assistito e difeso dall'avv. Difensore_1, impugna, con richiesta di sospensiva della riscossione, l'intimazione di pagamento evidenziata in epigrafe, del complessivo importo di euro 6.764,05, relativa alla imposta sostitutiva contribuenti minimi anni 2010 e 2011, notificata dall'Agente della riscossione in data 7/03/2024, per la riscossione di un credito tributario specificato nell'atto impugnato.
All'Udienza della sospensiva il ricorrente evidenzia l'avvenuta rottamazione cartelle di pagamento e produce la definizione c.d. “saldo e stralcio” di cui alla comunicazione relativa alla adesione del 15/04/2019 prot.
135831; l'ADER costituita in giudizio conferma la legittimità del proprio operato e chiede il rigetto del ricorso.
Il Giudice monocratico passa alla trattazione della istanza di sospensiva e in detta data decide di trattare la controversia con sentenza semplificata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47/ter D. LGS 546/92, stante l'avvenuta rottamazione.
Con la produzione delle relative ricevute di pagamento, risulta estinto il giudizio per avvenuta rottamazione cartelle a saldo e stralcio, per cui la pretesa creditoria dell'esattore è venuta meno.
L'Agenzia delle Entrate costituita in giudizio insiste nella conferma del proprio operato chiedendo il rigetto del ricorso, poiché sostiene di aver rettificato l'avviso di rottamazione con ulteriori somme aggiuntive.
Il giudice monocratico acclarata l'estinzione del giudizio per avvenuta rottamazione delle cartelle di pagamento a saldo e stralcio di cui alla legge 145/2018 art. 1 comme 187) 188), ritiene che l'atto emesso dall'esattore è privo di titolo valido per poter procedere alla riscossione coattiva dei tributi erariali pretesi e, per tale ragione, annulla l'intimazione di pagamento impugnata e condanna al pagamento delle spese processuali del presente giudizio l'Agenzia Entrate riscossione, che si liquidano in euro 800, più oneri accessori IVA e CPA se dovuti, con distrazione a favore del difensore costituito.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico accoglie il ricorso in epigrafe e annulla l'atto impugnato. Condanna L'Agenzia delle
Entrate riscossione al pagamento delle spese processuali che si liquidano in euro 800, più oneri accessori
IVA e CPA, con distrazione a favore del difensore antistatario.
Così deciso in Siracusa il 13 gennaio 2026.
IL GIUDICE MONOCRATICO
Dott. Teodoro ARGENTO