Cass. pen., sez. I, sentenza 03/04/2007, n. 16740
CASS
Sentenza 3 aprile 2007

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Massime1

L'istituto della sospensione condizionata della pena previsto dalla legge n. 207 del 2003 si applica soltanto ai condannati che siano in stato di detenzione, ovvero in attesa di esecuzione della pena, alla data di entrata in vigore della legge. Pertanto se sono poste contemporaneamente in esecuzione due condanne, una delle quali posteriore a tale limite temporale di applicabilità, il concorso fra le due modalità esecuzione fra loro incompatibili deve essere regolato all'interno del medesimo rapporto esecutivo, non essendo possibile operare una scissione ideale delle pene concorrenti; di conseguenza, attesa la sopravvenienza di un titolo ostativo alla fruizione del beneficio, prevale l'espiazione della pena cumulata nelle forme ordinarie.

Commentario1

  • 1Estradizione ed ergastolo (Cass. 31052/20)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 11 novembre 2020

    La commutazione della pena dell'ergastolo, in attuazione della condizione che la pena non comporti inevitabilmente la privazione della libertà personale per l'intera vita, apposta con il provvedimento di estradizione assunto in accoglimento di una richiesta di estensione - dalle Autorità di uno Stato il cui ordinamento non ammetta la pena perpetua, è d'impedimento alla esecuzione come pena perpetua di altra pena dell'ergastolo, oggetto di cumulo con quella interessata dalla condizione e divenuta pur essa eseguibile in forza di altro e precedente provvedimento di estradizione emesso, però, senza alcuna condizione dal medesimo Stato estero? Corte di Cassazione sez. I Penale, ordinanza 22 …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 03/04/2007, n. 16740
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 16740
Data del deposito : 3 aprile 2007

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