Sentenza 3 aprile 2007
Massime • 1
L'istituto della sospensione condizionata della pena previsto dalla legge n. 207 del 2003 si applica soltanto ai condannati che siano in stato di detenzione, ovvero in attesa di esecuzione della pena, alla data di entrata in vigore della legge. Pertanto se sono poste contemporaneamente in esecuzione due condanne, una delle quali posteriore a tale limite temporale di applicabilità, il concorso fra le due modalità esecuzione fra loro incompatibili deve essere regolato all'interno del medesimo rapporto esecutivo, non essendo possibile operare una scissione ideale delle pene concorrenti; di conseguenza, attesa la sopravvenienza di un titolo ostativo alla fruizione del beneficio, prevale l'espiazione della pena cumulata nelle forme ordinarie.
Commentario • 1
- 1. Estradizione ed ergastolo (Cass. 31052/20)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 11 novembre 2020
La commutazione della pena dell'ergastolo, in attuazione della condizione che la pena non comporti inevitabilmente la privazione della libertà personale per l'intera vita, apposta con il provvedimento di estradizione assunto in accoglimento di una richiesta di estensione - dalle Autorità di uno Stato il cui ordinamento non ammetta la pena perpetua, è d'impedimento alla esecuzione come pena perpetua di altra pena dell'ergastolo, oggetto di cumulo con quella interessata dalla condizione e divenuta pur essa eseguibile in forza di altro e precedente provvedimento di estradizione emesso, però, senza alcuna condizione dal medesimo Stato estero? Corte di Cassazione sez. I Penale, ordinanza 22 …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 03/04/2007, n. 16740 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16740 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FABBRI Gianvittore - Presidente - del 03/04/2007
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Consigliere - SENTENZA
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - N. 1420
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 025420/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
EL TI TO, N. IL 04/07/1955;
avverso ORDINANZA del 18/04/2006 TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CORRADINI GRAZIA;
lette le conclusioni del P.G. Dott. D'ANGELO Giovanni che ha chiesto rigettarsi il ricorso.
OSSERVA
Con ordinanza in data 18.4.2006 il Tribunale di Sorveglianza di Napoli ha respinto il reclamo presentato da EL IG NI - condannato in esecuzione di un cumulo di pene della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ariano Irpino che comprendeva pure una sentenza del Tribunale di Ariano Irpino esecutiva dal 26.9.2003 - contro il provvedimento del Magistrato di Sorveglianza in sede che aveva rigettato la istanza di sospensione condizionata della pena ai sensi della L. n. 207 del 2003. Il Tribunale di Sorveglianza ha rilevato che, poiché si trattava di pene poste contemporaneamente in esecuzione per condanne l'una anteriore e l'altra posteriore al limite temporale di applicabilità della L. n. 207 del 2003, il concorso fra le due modalità di esecuzione fra loro incompatibili doveva essere regolato all'interno dello stesso rapporto esecutivo, non essendo invece possibile operare la scissione ideale delle pene concorrenti;
per cui la sopravvenienza di un titolo ostativo alla fruizione del beneficio faceva prevalere la espiazione delle forme ordinarie dell'unica esecuzione cumulativa. Ha proposto ricorso per Cassazione la difesa del condannato invocando lo scioglimento del cumulo alla stregua dei principi sanciti dalla Corte Costituzionale con la sentenza del 27.7.1994 che, stante il "favor rei", dovevano prevalere sul provvedimento amministrativo emesso ai sensi dell'art. 80 c.p.. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso per il rigetto del ricorso.
Il ricorso è in effetti infondato.
Pur dovendosi rilevare che in effetti la L. n. 207 del 2003 fa più volte rinvio alle disposizioni in materia di misure alternative alla detenzione ed al principio di meritevolezza, caratteristico delle misure alternative disciplinate dall'ordinamento penitenziario, peraltro occorre considerare che si tratta, sotto altri profili, di un istituto peculiare, del tutto temporaneo, che, in particolare, a norma della L. n. 207 del 2003, art. 7, si applica soltanto ai condannati in stato di detenzione ovvero in attesa di esecuzione della pena alla data di entrata in vigore della legge più volte citata.
Sotto tale aspetto, qualora siano contemporaneamente poste in esecuzione condanne anteriori e posteriori al limite temporale di applicabilità della L. n. 207 del 2003, come nel caso in esame, è necessario regolare il concorso tra le due modalità di esecuzione, fra di loro incompatibili, nell'ambito di un unitario ed immodificato rapporto esecutivo e non già operare una scissione "ideale" delle pene concorrenti per determinare su quali, e in quale misura, opera la sospensione condizionata dell'esecuzione della pena, ricomponendo all'esito il cumulo secondo il nuovo calcolo delle pene eseguibili. Conseguentemente, nel caso in cui il soggetto stia espiando la pena nelle forme previste dalla L. n. 207 del 2003 e sopravvenga un titolo che non consente tale modalità di esecuzione, prevale l'espiazione delle forme ordinarie nell'ambito dell'unica esecuzione cumulativa, fermo restando che il tempo precedentemente trascorso in regime di sospensione condizionata va computato come pena espiata. Il concorso delle pene non può infatti in tal caso essere regolato facendo riferimento all'istituto dello scioglimento del cumulo, ammesso dalla giurisprudenza ad altri fini e per altri istituti penitenziari, essendo la sospensione condizionata dell'esecuzione della pena un provvedimento legato ad un preciso momento temporale e ad un preciso limite di pena (L. n. 207 del 2003, artt. 1 e 7), il cui superamento lo esclude in toto, come espressamente previsto dall'art. 2, comma 8 che richiama gli artt. 51 bis e 51 ter dell'Ordinamento Penitenziario relativi alla sopravvenienza di nuovi titoli privativi della libertà personale. In tal senso è anche la giurisprudenza di questa Corte (v. per tutte Cass. 23.9.2005 n. 34279) che ha specificamente rilevato come la sospensione condizionata della pena presenti elementi specializzanti rispetto ad altri benefici, come ad esempio l'indulto, che comporta la eliminazione secca di una parte della pena, mentre il regime di cui alla L. n. 207 del 2003 non incide sulla durata della pena, bensì sulle modalità dell'esecuzione, che avviene non nel luogo di detenzione, ma in stato di libertà, peraltro limitato (art. 4) da consistenti obblighi mutuati in parte da misure coercitive previste dal codice di rito ed in parte dalla misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale e cioè con modalità incompatibili con la detenzione, per cui, se sopravviene un titolo che non consente tale modalità di esecuzione, questa deve cessare in quanto incompatibile con la esecuzione ordinaria.
Correttamente pertanto il Tribunale di Sorveglianza ha respinto nel caso in esame la istanza di applicazione della sospensione condizionata alle pene già in esecuzione al momento di entrata in vigore della legge n. 207 del 2003, essendo state tali pene ormai assorbite nell'ambito di un'unica esecuzione cumulativa, preclusiva sotto vari aspetti del beneficio invocato.
Il ricorso deve essere in conseguenza respinto in quanto infondato sotto tutti i profili addotti, con le conseguenze di legge in punto di spese.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 3 aprile 2007.
Depositato in Cancelleria il 2 maggio 2007