TRIB
Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 11/11/2025, n. 2463 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 2463 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VERONA
TERZA SEZIONE
VERBALE DI UDIENZA
MEDIANTE COLLEGAMENTO AUDIOVISIVO A DISTANZA
EX ART. 127 BIS CPC E 196 CPC CP_1
Nella causa RG 5853 \ 2025 promossa da
) Parte_1 C.F._1
( ) Parte_2 C.F._2
contro
( ) Controparte_2 C.F._3
* * *
Successivamente oggi martedì 11 novembre 2025 alle ore
09.00 il giudice, previa verifica della regolare comunicazione di cancelleria del provvedimento di fissazione dell'udienza contenente il collegamento alla stanza virtuale, procede alla trattazione della causa mediante collegamento audiovisivo a distanza;
è collegato l'avv. Felix Amato per parte ricorrente nessuno per parte convenuta;
l'avv. Amato ex art. 196 duodecies dda cpc assicura che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento;
i presenti mantengono attiva la funzione video per tutta la durata dell'udienza; agli stessi è vietata la registrazione dell'udienza; si dà atto che il luogo dal quale il giudice si collega è considerato aula d'udienza a tutti gli effetti e l'udienza si considera tenuta nell'ufficio giudiziario davanti al quale è pendente il procedimento;
rilevata la regolarità della notifica dichiara la contumacia di parte convenuta;
parte ricorrente precisa le conclusioni come in atti: nel merito, dichiarare la risoluzione del contratto di locazione in ragione della gravità e rilevanza dell'inadempimento del conduttore, con ogni statuizione conseguente sia in termini di rilascio dell'immobile in favore degli odierni intimanti sia in ordine alle spese del giudizio;
- in ogni caso, ingiungere all'intimato sig. , nato a [...] in Controparte_2 data 27.05.1972, ivi residente in [...].11.2024, a oggi persona dichiarata dal qual soggetto irreperibile Controparte_3 anagraficamente, c.f. oc. 2), con provvedimento C.F._3 immediatamente esecutivo il pagamento della somma di Euro 4.200,00 per canoni scaduti per i mesi da giugno 2024 a luglio 2025, cui andranno aggiunti eventuali canoni scaduti nelle more del giudizio (a oggi pari ulteriori euro 1.200 e dunque per complessivi, al mese di novembre compreso, euro 5.400,00) e sino all'effettivo rilascio dell'immobile, oltre interessi nella misura legale. Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre Iva, cpa e spese generali come per legge.
dà atto che la morosità persiste ed ammonta ad € 5.400,00; il giudice si ritira in camera di consiglio dando atto che la sentenza sarà comunicata all'esito.
Il giudice onorario di pace Carlo Favaro
Pagina 2 di 5 Seguito verbale 11/11/2025
SENT. CONT. 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA
III sezione civile
Il GOP Carlo Favaro ha pronunciato la seguente
SENTENZA
OGGETTO: Risoluzione del contratto di locazione per inadempimento uso diverso nella causa civile 5853\2025 promossa con ricorso 30/09/2025
DA
( ) residente in Parte_1 C.F._1 CP_3
Interrato Acqua Morta, 4 e Parte_2
( ) residente in [...]v. Setterive, 1 ed C.F._2
elettivamente domiciliato in indirizzo telematico presso lo studio dell'avv. Felix Amato che lo rappresenta e difende come da mandato in calce all'atto introduttivo
RICORRENTI
CONTRO
Pagina 3 di 5 ) residente in Controparte_2 C.F._3
v. Duomo, 6 int. 2 CP_3
CONVENUTO CONTUMACE
FATTO E DIRITTO
Trattasi di contratto di locazione ad uso diverso 01.07.2016 relativo ad immobile sito in v. Seminario, 1 CP_3
Nel procedimento di intimazione di sfratto per morosità e contestuale citazione per la convalida veniva disposto il mutamento del rito stante la notificazione ex art. 143 cpc dell'atto introduttivo incompatibile con il processo;
nel presente processo parte convenuta rimaneva contumace.
Lamenta la ricorrente il mancato pagamento dei canoni per €
5.400,00.
I documenti versati in atti, in difetto di contrasto da parte del convenuto rimasto contumace, conferma la ricostruzione attorea.
Parte ricorrente mediante la produzione del contratto di locazione regolarmente registrato, dal quale risulta l'obbligazione del convenuto di corrispondere il canone nei termini espressi nell'atto introduttivo del giudizio, ha dato prova del fatto costitutivo della pretesa azionata.
La domanda va accolta.
Le spese seguono la soccombenza.
PQM
Il Giudice disattesa ogni altra domanda, eccezione e deduzione
Pagina 4 di 5 accertato l'inadempimento del convenuto, dichiara la risoluzione del contratto di locazione ad uso diverso 01.07.2016 relativo ad immobile sito in v. Seminario, 1, fissando per il rilascio il CP_3
termine del 12.01.2026; condanna parte convenuta al pagamento, in favore del ricorrente, della somma di € 5.400,00 per canoni scaduti e spese, ed al pagamento della somma di € 300,00 (a titolo risarcitorio) per ogni mensilità successiva fino alla data dell'effettivo rilascio dell'immobile, oltre interessi legali sulle singole mensilità dalla scadenza al saldo;
condanna parte convenuta al pagamento in favore di parte attrice delle spese di lite che liquida in complessivi € 3.370,00 (di cui €
1.705,00 per fase sommaria, € 709,00 per fase introduttiva del giudizio, € 210,00 per fase istruttoria, € 746,00 per fase decisionale) oltre ad anticipazioni, a rimborso forfetario nella misura del 15%, Iva e Cpa.
Dispone che ex art. 52, 2 del Dlvo 196\2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi delle parti.
Verona, martedì 11 novembre 2025
Il giudice onorario di pace Carlo Favaro
Pagina 5 di 5
TERZA SEZIONE
VERBALE DI UDIENZA
MEDIANTE COLLEGAMENTO AUDIOVISIVO A DISTANZA
EX ART. 127 BIS CPC E 196 CPC CP_1
Nella causa RG 5853 \ 2025 promossa da
) Parte_1 C.F._1
( ) Parte_2 C.F._2
contro
( ) Controparte_2 C.F._3
* * *
Successivamente oggi martedì 11 novembre 2025 alle ore
09.00 il giudice, previa verifica della regolare comunicazione di cancelleria del provvedimento di fissazione dell'udienza contenente il collegamento alla stanza virtuale, procede alla trattazione della causa mediante collegamento audiovisivo a distanza;
è collegato l'avv. Felix Amato per parte ricorrente nessuno per parte convenuta;
l'avv. Amato ex art. 196 duodecies dda cpc assicura che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento;
i presenti mantengono attiva la funzione video per tutta la durata dell'udienza; agli stessi è vietata la registrazione dell'udienza; si dà atto che il luogo dal quale il giudice si collega è considerato aula d'udienza a tutti gli effetti e l'udienza si considera tenuta nell'ufficio giudiziario davanti al quale è pendente il procedimento;
rilevata la regolarità della notifica dichiara la contumacia di parte convenuta;
parte ricorrente precisa le conclusioni come in atti: nel merito, dichiarare la risoluzione del contratto di locazione in ragione della gravità e rilevanza dell'inadempimento del conduttore, con ogni statuizione conseguente sia in termini di rilascio dell'immobile in favore degli odierni intimanti sia in ordine alle spese del giudizio;
- in ogni caso, ingiungere all'intimato sig. , nato a [...] in Controparte_2 data 27.05.1972, ivi residente in [...].11.2024, a oggi persona dichiarata dal qual soggetto irreperibile Controparte_3 anagraficamente, c.f. oc. 2), con provvedimento C.F._3 immediatamente esecutivo il pagamento della somma di Euro 4.200,00 per canoni scaduti per i mesi da giugno 2024 a luglio 2025, cui andranno aggiunti eventuali canoni scaduti nelle more del giudizio (a oggi pari ulteriori euro 1.200 e dunque per complessivi, al mese di novembre compreso, euro 5.400,00) e sino all'effettivo rilascio dell'immobile, oltre interessi nella misura legale. Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre Iva, cpa e spese generali come per legge.
dà atto che la morosità persiste ed ammonta ad € 5.400,00; il giudice si ritira in camera di consiglio dando atto che la sentenza sarà comunicata all'esito.
Il giudice onorario di pace Carlo Favaro
Pagina 2 di 5 Seguito verbale 11/11/2025
SENT. CONT. 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA
III sezione civile
Il GOP Carlo Favaro ha pronunciato la seguente
SENTENZA
OGGETTO: Risoluzione del contratto di locazione per inadempimento uso diverso nella causa civile 5853\2025 promossa con ricorso 30/09/2025
DA
( ) residente in Parte_1 C.F._1 CP_3
Interrato Acqua Morta, 4 e Parte_2
( ) residente in [...]v. Setterive, 1 ed C.F._2
elettivamente domiciliato in indirizzo telematico presso lo studio dell'avv. Felix Amato che lo rappresenta e difende come da mandato in calce all'atto introduttivo
RICORRENTI
CONTRO
Pagina 3 di 5 ) residente in Controparte_2 C.F._3
v. Duomo, 6 int. 2 CP_3
CONVENUTO CONTUMACE
FATTO E DIRITTO
Trattasi di contratto di locazione ad uso diverso 01.07.2016 relativo ad immobile sito in v. Seminario, 1 CP_3
Nel procedimento di intimazione di sfratto per morosità e contestuale citazione per la convalida veniva disposto il mutamento del rito stante la notificazione ex art. 143 cpc dell'atto introduttivo incompatibile con il processo;
nel presente processo parte convenuta rimaneva contumace.
Lamenta la ricorrente il mancato pagamento dei canoni per €
5.400,00.
I documenti versati in atti, in difetto di contrasto da parte del convenuto rimasto contumace, conferma la ricostruzione attorea.
Parte ricorrente mediante la produzione del contratto di locazione regolarmente registrato, dal quale risulta l'obbligazione del convenuto di corrispondere il canone nei termini espressi nell'atto introduttivo del giudizio, ha dato prova del fatto costitutivo della pretesa azionata.
La domanda va accolta.
Le spese seguono la soccombenza.
PQM
Il Giudice disattesa ogni altra domanda, eccezione e deduzione
Pagina 4 di 5 accertato l'inadempimento del convenuto, dichiara la risoluzione del contratto di locazione ad uso diverso 01.07.2016 relativo ad immobile sito in v. Seminario, 1, fissando per il rilascio il CP_3
termine del 12.01.2026; condanna parte convenuta al pagamento, in favore del ricorrente, della somma di € 5.400,00 per canoni scaduti e spese, ed al pagamento della somma di € 300,00 (a titolo risarcitorio) per ogni mensilità successiva fino alla data dell'effettivo rilascio dell'immobile, oltre interessi legali sulle singole mensilità dalla scadenza al saldo;
condanna parte convenuta al pagamento in favore di parte attrice delle spese di lite che liquida in complessivi € 3.370,00 (di cui €
1.705,00 per fase sommaria, € 709,00 per fase introduttiva del giudizio, € 210,00 per fase istruttoria, € 746,00 per fase decisionale) oltre ad anticipazioni, a rimborso forfetario nella misura del 15%, Iva e Cpa.
Dispone che ex art. 52, 2 del Dlvo 196\2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi delle parti.
Verona, martedì 11 novembre 2025
Il giudice onorario di pace Carlo Favaro
Pagina 5 di 5