Cass. civ., sez. II, sentenza 22/03/1999, n. 2658
CASS
Sentenza 22 marzo 1999

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La sanatoria prevista dagli artt. 31 e seguenti della legge 28 febbraio 1985 n. 47 e 39 della legge 23 dicembre 1994 n. 724 (cosiddetto condono edilizio) inerendo al rapporto fra P.A. e privato costruttore, non ha alcuna incidenza nei rapporti fra privati, non vale a mutare la normativa in concreto applicabile e non priva il proprietario del fondo contiguo leso dalla violazione delle norme urbanistiche edilizie, del diritto di chiedere ed ottenere l'abbattimento o l'arretramento dell'opera illegittima.

La domanda nuova proposta nell'udienza di precisazione delle conclusioni deve ritenersi ritualmente introdotta in giudizio per accettazione implicita del contraddittorio qualora la parte nei cui confronti essa è rivolta non ne abbia eccepito nella stessa udienza la preclusione ai sensi dell'art. 184 cod. proc. civ., non essendo utile allo scopo l'opposizione fatta nella comparsa conclusionale, ovvero in prosieguo del giudizio, in appello o in cassazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 22/03/1999, n. 2658
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2658
    Data del deposito : 22 marzo 1999

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