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Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. XIII, sentenza 12/02/2026, n. 563 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 563 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 563/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 13, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
SA GIUSEPPA, Presidente
RA GH, LA
DOLCI ALESSANDRA, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4539/2022 depositato il 11/11/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Milano
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820210061336273000 IRPEF-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820210061336273000 IRPEF-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820210061336273000 IVA-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820210061336273000 IVA-ALTRO 2015 a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1, rappresentato e difeso dal dr. Difensore_1, ha impugnato la cartella di pagamento n. 06820210061336273000, conseguente all'iscrizione a ruolo delle somme dovute ai sensi dell'art. 15-ter DPR n. 602 del 1973, in presenza di decadenza dalla rateazione degli importi dovuti a seguito di definizione di Processo Verbale di Constatazione Anni di imposta 2014 e 2015.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate DPII chiedendo dichiararsi in via preliminare l'inammissibilità del ricorso per violazione dell'art. 16bis, comma 3 del D.Lgs. n. 546/1992 e/o per violazione dell'art. 19, comma 3 del
D.Lgs. n. 546/1992; in via principale il rigetto del ricorso, con condanna del ricorrente alle spese del giudizio.
In data 27/01/2023 veniva presentata la Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione.
In data 28 luglio 2023 l'Agenzia delle Entrate-Riscossione accoglieva l'istanza di definizione agevolata comunicando le rate da pagare.
Il processo in data 20/06/2023 era stato sospeso ai sensi della L. 197/22.
Con istanza 28/01/2026 parte ricorrente evidenzia di aver presentato in data 27/01/2023 Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione, nella quale era indicato l'assunzione dell'impegno a rinunciare ai giudizi pendenti aventi ad oggetto i carichi ai quali si riferisce e di aver estinto in data 01/12/2025 il proprio debito verso l'erario relativamente alla cartella esattoriale n.
06820210061336273000, saldando l'ultima rata della cd. Rottamazione-Quater (Art. 1, commi da 231 a 252, legge n. 197/2022). Evidenzia altresì che l'Agenzia delle Entrate Riscossione in data 26/01/2026 ha rilasciato l'estratto di ruolo - qui allegato (all.1) insieme all'elenco delle quietanze (all.2) - della cartella oggetto del contendere dove risulta il residuo carico a 0 (zero), indicando la totale estinzione del debito.
Chiede, pertanto, che la Corte di Giustizia prenda atto di quanto sopra e dichiari l'estinzione del presente giudizio per cessazione della materia del contendere, ai sensi dell'art. 46 del D.lgs. n. 546/1992.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte preso atto che l'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha rilasciato l'estratto di ruolo della cartella oggetto del contendere dal quale risulta un residuo carico a “zero”, dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere a spese compensate.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. Spese compensate.
Così deciso in Milano, 09/02/2026
Il LA Il Presidente
RI AS GI LI
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 13, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
SA GIUSEPPA, Presidente
RA GH, LA
DOLCI ALESSANDRA, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4539/2022 depositato il 11/11/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Milano
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820210061336273000 IRPEF-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820210061336273000 IRPEF-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820210061336273000 IVA-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820210061336273000 IVA-ALTRO 2015 a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1, rappresentato e difeso dal dr. Difensore_1, ha impugnato la cartella di pagamento n. 06820210061336273000, conseguente all'iscrizione a ruolo delle somme dovute ai sensi dell'art. 15-ter DPR n. 602 del 1973, in presenza di decadenza dalla rateazione degli importi dovuti a seguito di definizione di Processo Verbale di Constatazione Anni di imposta 2014 e 2015.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate DPII chiedendo dichiararsi in via preliminare l'inammissibilità del ricorso per violazione dell'art. 16bis, comma 3 del D.Lgs. n. 546/1992 e/o per violazione dell'art. 19, comma 3 del
D.Lgs. n. 546/1992; in via principale il rigetto del ricorso, con condanna del ricorrente alle spese del giudizio.
In data 27/01/2023 veniva presentata la Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione.
In data 28 luglio 2023 l'Agenzia delle Entrate-Riscossione accoglieva l'istanza di definizione agevolata comunicando le rate da pagare.
Il processo in data 20/06/2023 era stato sospeso ai sensi della L. 197/22.
Con istanza 28/01/2026 parte ricorrente evidenzia di aver presentato in data 27/01/2023 Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione, nella quale era indicato l'assunzione dell'impegno a rinunciare ai giudizi pendenti aventi ad oggetto i carichi ai quali si riferisce e di aver estinto in data 01/12/2025 il proprio debito verso l'erario relativamente alla cartella esattoriale n.
06820210061336273000, saldando l'ultima rata della cd. Rottamazione-Quater (Art. 1, commi da 231 a 252, legge n. 197/2022). Evidenzia altresì che l'Agenzia delle Entrate Riscossione in data 26/01/2026 ha rilasciato l'estratto di ruolo - qui allegato (all.1) insieme all'elenco delle quietanze (all.2) - della cartella oggetto del contendere dove risulta il residuo carico a 0 (zero), indicando la totale estinzione del debito.
Chiede, pertanto, che la Corte di Giustizia prenda atto di quanto sopra e dichiari l'estinzione del presente giudizio per cessazione della materia del contendere, ai sensi dell'art. 46 del D.lgs. n. 546/1992.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte preso atto che l'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha rilasciato l'estratto di ruolo della cartella oggetto del contendere dal quale risulta un residuo carico a “zero”, dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere a spese compensate.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. Spese compensate.
Così deciso in Milano, 09/02/2026
Il LA Il Presidente
RI AS GI LI