Sentenza 29 luglio 2003
Massime • 1
In sede di impugnazione di licenziamento per riduzione di personale effettuato a norma dell'art. 4 della legge n. 223 del 1991, ove venga contestata, da parte del lavoratore, la mancata osservanza dei criteri di scelta dei lavoratori da porre in mobilità, grava sul datore di lavoro l'onere di indicare e provare le circostanze di fatto poste a base dell'applicazione dei suddetti criteri.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 29/07/2003, n. 11651 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11651 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TREZZA Vincenzo - Presidente -
Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio - rel. Consigliere -
Dott. MAIORANO Francesco - Consigliere -
Dott. FOGLIA Raffaele - Consigliere -
Dott. D'AGOSTINO Giancarlo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RU SQ, ET LU, elettivamente domiciliati in ROMA VIA LABICANA 80 SC. A INT. 1 - 1^ piano, presso lo studio dell'avvocato MAURILIO PIACENTI, che li rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
RENDELIN SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma VIA CICERONE, 28, presso lo studio rappresentato e difeso dall'avvocato RAFFAELE IZZO, rappresentato e difeso dall'avvocato FRANCESCO CASTIGLIONE, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1370/99 del Tribunale di NOLA, depositata il 23/12/99 - R.G.N. 555/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/02/03 dal Consigliere Dott. Fabrizio MIANI CANEVARI;
udito l'Avvocato PIACENTI;
udito l'Avvocato PUCCI per delega CASTIGLIONE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Federico SORRENTINO che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con distinti ricorsi al PR di OL, LE SO e UI CI, premesso di aver svolto rispettivamente le mansioni di capo cantiere e capo squadra alle dipendenze della S.p.a. EL, deducevano l'inefficacia o illegittimità del licenziamento loro intimato dalla datrice di lavoro nell'ambito di una procedura di riduzione del personale conclusasi con un accordo sindacale del 5 marzo 1996.
I ricorrenti deducevano che la comunicazione effettuata dalla società all'inizio della procedura di mobilità non aveva rispettato le disposizioni di cui all'art. 4, comma 2, legge n. 223/91, perché non aveva fornito le specifiche indicazioni ivi prescritte, anche in ordine alle possibilità di soluzioni alternative alla riduzione di personale;
che non erano stati inoltre rispettati i criteri di scelta di cui all'art. 5 della stessa legge. Rilevavano, in particolare, che non erano stati osservati i criteri della anzianità e del carico di famiglia, ed era stata omessa la comparazione della loro posizione con quella di tutti gli altri dipendenti della società.
Costituitosi il contraddittorio tra le parti, riuniti i procedimenti, il PR adito rigettava le domande. Con la sentenza oggi denunciata il Tribunale di OL confermava tale decisione sulla base dei seguenti rilievi:
- quanto alla dedotta violazione all'art. 4, comma 2, della legge n.223/91, la comunicazione effettuata aveva dato conto sia delle ragioni della eccedenza del personale, sia dei motivi tecnici per i quali non era possibile adottare altre misure;
- correttamente il PR aveva rilevato la inammissibilità della tardiva deduzione della violazione dell'art. 4, comma 9, della legge, che impone contestualmente al recesso la comunicazione agli uffici competenti e alle organizzazioni sindacali delle specifiche modalità di applicazione dei criteri di scelta;
- non sussisteva poi la violazione dell'art. 5, comma 1, della legge, in relazione all'avvenuto esame delle posizioni concorrenti con quelle dei lavoratori licenziati nell'ambito del settore colpito dalla crisi, nel quale erano state individuate le unità da mettere in mobilità, mediante il raffronto con lavoratori del medesimo profilo professionale e dello stesso livello.
Avverso questa sentenza i sigg. SO e CI propongono ricorso per cassazione affidato a due motivi. La S.p.a. EL resiste con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie. MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1. Il primo motivo, con la denuncia dei vizi di violazione e falsa applicazione degli artt. 24, 4/5 legge 23 luglio 1991 n. 223 e successive modifiche, anche in relazione agli artt. 18 e 35 legge 20 maggio 1970 n.300 ed 1 legge 11 maggio 1990 n.108, degli artt. 115-
116 cod. proc. civ. e degli artt. 1175-1375 cod. civ., nonché di omessa insufficiente contraddittoria motivazione, si sviluppano una serie di censure che possono essere così elencate.
1.2. Si afferma che la comunicazione inviata dalla società datrice di lavoro in data 26 gennaio 1996 ai sensi dell'art. 4, comma terzo, della legge n. 223/1991 non forniva una corretta informazione in ordine ai dati prescritti da tale normativa, anzitutto per il riferimento alla necessità di procedere alla collocazione in mobilità di "n. 30 dipendenti del cantiere di Napoli, strutturalmente esuberanti, su un organico di n. 60 addetti." I ricorrenti sostengono che l'indicazione relativa all'area di Napoli era "inconferente", perché nella specie la dedotta riduzione o trasformazione di attività o di lavoro doveva essere riferita all'intero complesso aziendale in tutte le aree dei suoi servizi;
la S.p.a. EL fornisce servizi ad altre aziende industriali in tutta Italia con trasferte del proprio personale "centrale", "all'occorrenza supportato da lavoratori assunti in loco", e non esisteva un 'cantiere di Napoli' della società, dato che almeno la metà dei dipendenti era immatricolata presso la sede legale della EL in comune di Cercola, mentre la restante parte aveva "varia immatricolazione periferica sparsa per l'Italia".
1.3. Ulteriori carenze dovevano essere rilevate - contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale - per l'indicazione dei motivi che determinavano la situazione di eccedenza, atteso che il presupposto del ridimensionamento aziendale non si realizza quando si verifichi un'esigenza soltanto temporanea di riduzione del personale in presenza di una crisi di carattere congiunturale.
1.4. A supporto della propria contestazione dell'effettiva esistenza di una esigenza di riduzione dell'attività produttiva, la parte richiama la circostanza che la procedura si concluse con la collocazione in mobilità di un numero di addetti inferiore al numero degli esuberi dichiarati con la comunicazione iniziale del 26 gennaio 1996; rileva, inoltre, che in primo grado era stata accertata l'assunzione di lavoratori con contratti a termine, e dunque la necessità di colmare vuoti in organico.
1.5. Gli obblighi di informazione di cui all'art. 4, comma terzo, legge 223/1991 non erano stati rispettati neppure per quanto riguarda l'indicazione di misure alternative alla collocazione in mobilità;
un'analisi in proposito era stata del tutto pretermessa.
1.6. Si censura poi la statuizione con cui il Tribunale ha ritenuto preclusa la nuova prospettazione di vizi procedimentali che la parte ricorrente riferisce (pag. 41 del ricorso) alla tardività "della comunicazione alle organizzazioni sindacali del recesso comunicato ai lavoratori". La parte afferma che, ai fini della determinazione del thema decidendum, doveva ritenersi sufficiente l'allegazione, contenuta nel ricorso introduttivo, della violazione di tutte le procedure previste dalla legge.
1.7. Un altro vizio procedurale, che si sostiene dedotto dai ricorrenti nell'atto introduttivo, riguarda la mancata indicazione delle modalità di applicazione dei criteri di scelta dei lavoratori da licenziare nella comunicazione di cui all'art. 4, comma 9, della legge n. 223/1991. Sul punto, si afferma nel ricorso (pag.46), la sentenza tace del tutto.
2.1. Il motivo non merita accoglimento sotto alcun profilo. Va qui ricordato anzitutto, secondo il concorde insegnamento di dottrina e giurisprudenza, che la disciplina introdotta dalla legge 23 luglio 1991 n. 223 segna il passaggio dal controllo giurisdizionale, che nel precedente assetto ordinamentale si esercitava ex post ad un controllo dell'iniziativa imprenditoriale, concernente il ridimensionamento dell'impresa, devoluto ex ante alle organizzazioni sindacali, destinatarie di incisivi poteri di informazione e consultazione. In questo sistema, la decisione dell'imprenditore di ridurre il personale (per trasformare o limitare o, persine far cessare l'impresa) resta insindacabile nell'an ma vincolata nel quomodo (gravando comunque sull'imprenditore l'obbligo di agire secondo buona fede sicché ai fini della giustificazione del licenziamento, non rilevano gli specifici motivi della riduzione del personale ma la correttezza procedurale dell'operazione. Ne consegue che non possono trovare ingresso in sede giudiziaria tutte quelle censure con le quali, senza contestare specifiche violazioni delle prescrizioni dettate dagli artt. 4 e 5 e senza fornire la prova di maliziose elusioni dei poteri di controllo delle organizzazioni sindacali e delle procedure di mobilità, al fine di operare discriminazioni tra i lavoratori, si finisce per investire l'autorità giudiziaria di un'indagine sulla presenza di "effettive" esigenze di riduzione o trasformazione dell'attività produttiva. Nel licenziamento collettivo non rileva, dunque, il requisito causale, perché i licenziamenti per riduzione di personale sono soggetti ad una forma di controllo collettivo procedurale - dal quale risulta sottratto e devoluto alla competenza del giudice solo la ricaduta sul piano individuale del mancato rispetto dei criteri di scelta di cui all'art. 5 della legge n. 223 - a differenza di quanto accade in relazione ai licenziamenti per giustificato motivo obiettivo, che devono superare, invece, il filtro dell'adeguatezza dei motivi;
con l'ulteriore conseguenza che nella riduzione del personale il corretto svolgimento della procedura, nell'ipotesi di preventivo accordo tra le parti sociali, attesta l'impossibilità di adottare misure alternative ai licenziamenti, mentre nel licenziamento per giustificato motivo oggettivo è sempre dovuta dal datore di lavoro la prova di non potere adibire il lavoratore ad altri compiti nell'ambito aziendale. Corollario di quanto sinora detto è che condotte datoriali - quali lo svolgimento di lavoro straordinario, l'assunzione di nuovi lavoratori o la devoluzione all'esterno dell'impresa di parte della produzione - successive al licenziamento collettivo non sono suscettibili di incidere sulla validità del licenziamento stesso, una volta che la procedura per la mobilità si sia spiegata nel rispetto dei vari adempimenti indicati dagli articoli 4 e 5 della legge n. 223/1991, a differenza di quanto accadeva prima dell'entrata in vigore di detta legge, allorquando le suddette condotte potevano configurarsi, seppure in presenza di particolari condizioni e modalità, come figure sintomatiche della mancanza di causa giustificativa della riduzione del personale (cfr. Cass. 12 ottobre 1999 n. 11455).
2.2. Con riguardo all'adempimento degli specifici obblighi posti a carico dell'imprenditore per l'inizio della procedura, secondo il disposto dell'art. 4, comma terzo, della legge in esame, questa Corte ha più volte affermato che il mancato corretto adempimento da parte del datore di lavoro dell'obbligo di comunicare alle organizzazioni sindacali le informazioni sugli elementi indicati dall'art. 4, 3^ comma, l. n. 223 del 1991 (così come integrato dal d.lgs. n. 151 del 1997), causato dalla inesattezza o dalla incompletezza dei dati, incide sulla validità dell'accordo che sia stato ugualmente concluso tra impresa e organizzazioni sindacali a norma del quinto comma, quando la carenza informativa, essendo rilevante ai fini di una compiuta, trasparente e consapevole consultazione sindacale, abbia potuto condizionare la conclusione dell'accordo; e, poiché, a norma dell'art. 4, 12^ comma, l'irregolarità della procedura determina l'inefficacia dei licenziamenti, i lavoratori interessati, nell'impugnare questi ultimi, sono legittimati a far valere le carenze - aventi una tale incidenza - delle informazioni in questione;
resta, peraltro, a carico del lavoratore l'onere di dedurre e provare non solo l'esistenza dei denunciati vizi o carenze delle informazioni, ma anche la rilevanza dei medesimi ai fini di una compiuta, trasparente e consapevole consultazione sindacale (Cass. 19 febbraio 2000 n. 1923, 15 novembre 2000 n. 14760).
2.3. Ciò premesso, la Corte osserva che nel caso di specie la parte ricorrente contesta l'esattezza dei dati forniti con la comunicazione del 26 gennaio 1996, con il fondamentale rilievo della inesistenza di un "cantiere di Napoli" della società, per la quale si rappresenta un'attività aziendale diffusa sul territorio nazionale. Questa prospettazione risulta, peraltro, sviluppata solo nel ricorso per cassazione, posto che nei ricorsi introduttivi del giudizio di primo grado si lamenta soltanto la genericità del riferimento della suddetta comunicazione alla crisi dell'economia e dell'industria napoletana, richiamandosi, poi, senza ulteriori specificazioni, l'esigenza di paragonare la posizione del dipendente a quella di tutti gli altri lavoratori della società. La sentenza del primo giudice, poi, non è stata investita da specifici motivi di gravame in ordine a tali profili;
è dunque completamente mancata nelle fasi di merito una precisa allegazione in ordine alla divergenza tra le indicazioni fornite con la suddetta comunicazione iniziale della procedura e la struttura organizzativa dell'azienda, tale da compromettere, con una falsa rappresentazione della realtà, il corretto svolgimento dell'esame congiunto con il sindacato. Si deve, pertanto, concludere che la parte non ha assolto al proprio onere di allegazione sul punto, e che la censura sul punto appare inammissibile, perché propone nuovi temi di contestazione involgenti accertamenti di fatto non compiuti, perché non richiesti, in sede di merito.
2.4. Le considerazioni di cui ai punti 1.3. e 1.4. risultano irrilevanti, nella parte in cui, senza prospettare specifiche carenze informative della comunicazione iniziale, tali da eludere i poteri di controllo delle organizzazioni sindacali, propongono - in contrasto con i principi sopra richiamati sub 2.1. - un'indagine del giudice sull'effettiva presenza di esigenze di riduzione dell'attività produttiva.
2.5. Analoghi rilievi valgono per il profilo di cui al punto 1.5., che investe un apprezzamento di fatto compiuto dal giudice di merito in ordine alla sufficienza delle indicazioni fornite dall'azienda circa l'impossibilità di adottare misure alternative alla collocazione in mobilità. La parte ricorrente non precisa del resto circostanze di fatto per le quali sarebbe mancata l'informazione, rilevanti ai fini della valutazione della possibilità di tali scelte alternative.
2.6. Il Tribunale ha confermato la statuizione del primo giudice, che ha ritenuto preclusa, perché tardiva rispetto alle deduzioni del ricorso introduttivo, l'allegazione di nuovi profili di violazione delle regole procedurali di cui all'art. 4, comma 9, della legge 223/1991, con riferimento alla dedotta tardività della comunicazione all'Ufficio regionale del lavoro e alla commissione regionale per l'impiego.
La decisione si sottrae alla censura di cui al punto 1.6., risultando del tutto infondato l'assunto della sufficienza di una generica allegazione, con l'atto introduttivo, dell'inottemperanza di tutti gli obblighi sanciti dalla legge n. 223/1991. Secondo il costante orientamento di questa Corte, il lavoratore che voglia ottenere la dichiarazione di inefficacia o l'annullamento del licenziamento intimatogli in base alla legge n. 223 del 1991, sull'assunto del mancato rispetto dell'iter procedurale previsto dalla citata legge per la messa in mobilità o per la riduzione del personale, è tenuto - a fronte dei numerosi adempimenti imposti dalla menzionata legge - ad indicare nell'atto introduttivo del giudizio le specifiche omissioni e irregolarità addebitate al datore, su cui fonda il petitum;
ne consegue che egli non può far valere nel corso del giudizio omissioni o irregolarità diverse o ulteriori rispetto a quelle originariamente denunziate, perché una siffatta condotta processuale si traduce in una mutatio libelli non consentita ai sensi dell'art. 420 c.p.c. (Cass. 14 ottobre 2000 n. 13727; cfr. anche Cass. 24 marzo 1998 n. 3133, 16 dicembre 1999 n. 14173).
2.7. Analoghi rilievi valgono per la doglianza di cui al punto 1.7:
la violazione delle prescrizioni di cui al nono comma dell'art. 4, sotto l'ulteriore profilo dell'omessa indicazione delle modalità di applicazione dei criteri di scelta del lavoratori da licenziare, risulta formulata solo in appello.
3.1. Il secondo motivo, con la denuncia dei vizi di omessa insufficiente contraddittoria motivazione, violazione e falsa applicazione degli artt. 24, 4/5 legge 23 luglio 1991 n. 223 e successive modifiche, anche in relazione agli artt. 115-116 cod. proc. civ. e agli artt. 1175-1375 cod. civ., contiene diverse censure relative alla violazione dei criteri di scelta indicati dall'art. comma 1, legge citata.
In proposito, il Tribunale ha escluso la fondatezza delle doglianze degli appellanti richiamando la valutazione compiuta dal primo giudice in ordine alla "comparazione delle singole posizioni", ed osservando in particolare che le posizioni dei concorrenti erano state individuate nell'ambito del settore colpito dalla crisi, all'interno del quale erano state identificate le unità da mettere in mobilità; erano stati raffrontati, sulla base dei criteri legali di cui all'art. 5, 1^ comma, legge n. 223/1991, lavoratori del medesimo profilo professionale con riguardo al livello e alle mansioni.
Le critiche dei ricorrenti, anche se svolte in buona parte con frequenti richiami della decisione del PR, consentono di identificare i seguenti punti specifici riferibili alla sentenza impugnata.
3.2. Un primo profilo riguarda la mancata formazione di una "graduatoria" dei lavoratori, per i quali si è operata la comparazione: questo aspetto si collega peraltro alla deduzione, di cui si è già rilevata la inammissibilità, della violazione di una regola procedurale desumibile dall'art. 4, comma 9, e non rileva ai fini della dimostrazione dell'effettiva violazione del principio di cui all'art. 5, primo comma, che prescrive l'individuazione dei lavoratori da collocare in mobilità (in mancanza - come nella specie - di criteri stabiliti dai contratti collettivi di cui all'art. 4 comma secondo) mediante l'applicazione, in concorso tra loro, dei tre criteri legali relativi a carichi di famiglia, anzianità ed esigenze tecnico-produttive ed organizzative.
3.3. Una seconda critica riguarda l'ambito entro il quale avrebbe dovuto effettuarsi la comparazione, non soltanto tra i lavoratori risultanti dall'organico centrale della EL S.p.a., cioè un organico "nolano", ma anche tra tutti gli altri lavoratori "immatricolati fuori sede" e facenti parte del complessivo organico. La questione riguarda, prima che l'applicazione dei suddetti criteri di scelta, la predeterminazione dell'ambito spaziale all'interno del quale l'imprenditore intende operare le scelte stesse;
ma, per quanto si è già rilevato sub 2.3., questo tema di contestazione riguarda una questione nuova, non sottoposta al giudice dell'appello, e la censura è quindi inammissibile.
3.4. Si afferma poi l'erroneità delle comparazioni effettuate tra lavoratori di pari livello contrattuale e profilo professionale: per entrambi i ricorrenti, si richiama ancora la motivazione della sentenza del PR, per ricordare che i dati aziendali erano già stati contestati nelle difese dell'attore in primo grado, con rilievi specifici che "rimettevano in discussione l'intera valutazione pretorile delle risultanze della istruttoria di causa". Per il ricorrente CI, si rileva poi che la suddetta valutazione era stata specificamente confutata nell'atto di appello. Il profilo di censura è fondato, limitatamente alla decisione relativa al ricorrente CI. Si osserva infatti che per il SO nessuna doglianza risulta formulata nell'atto di appello per la valutazione, compiuta dal primo giudice, della comparazione della posizione di questo dipendente con quella di altri lavoratori;
i rilievi oggi svolti non possono essere, dunque, esaminati in questa sede, in base al principio, già richiamato, secondo cui i motivi del ricorso per cassazione devono investire, a pena di inammissibilità, questioni che hanno formato oggetto di gravame con l'atto di appello, sicché nel giudizio di legittimità non possono essere prospettate per la prima volta questioni nuove o temi nuovi di contestazione involgenti accertamenti di fatto non compiuti, perché non richiesti, dal giudice di merito (giurisprudenza costante: v. per tutte Cass. 4 ottobre 1985 n. 4790 21 giugno 2002 n. 9097). Per il CI, invece, l'atto di appello contiene uno specifico motivo di gravame relativo alla violazione del principio posto dalla citata norma dell'art. 5 legge 223/1991; si era, infatti, dedotto che tale dipendente era stato prescelto in luogo di altri due addetti, per i quali era stata data prevalenza ora alla anzianità aziendale (per GA AT) ora ai carichi di famiglia (IT LF), e, a sostegno della doglianza, si era affermato che la norma invocata non consente di effettuare bilanciamenti discrezionali che diano prevalenza, a seconda del dipendente valutato, ora all'uno ora all'altro criterio.
Questa doglianza non è stata in alcun modo esaminata nella sentenza impugnata, che risulta quindi affetta dai vizi denunciati, perché la specifica allegazione dell'illegittimità della scelta compiuta, con l'indicazione dei lavoratori in relazione ai quali l'operazione di selezione sarebbe stata realizzata, imponeva un'apposita indagine sull'avvenuto rispetto dei criteri di scelta indicati dall'art. 5, (primo comma, della legge n. 223/1991, tenuto conto del principio secondo cui, in relazione ad una simile contestazione, grava sul datore di lavoro l'onere di indicare e provare le circostanze di fatto poste a base dei criteri seguiti (Cass. 29 maggio 1998 n. 5358, 9 luglio 2000 n. 9045, 14 luglio 2000 n. 9374). La sentenza deve essere, quindi, annullata in relazione a questo profilo di censura, con rinvio della causa ad altro giudice, designato nella Corte di Appello di Napoli, che provvedere a verificare, alla luce di tali principii sulla distribuzione dell'onere della prova, se i suddetti criteri sono stati osservati per il licenziamento del sig. CI.
Il giudice del rinvio provvedere anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte rigetta il primo motivo di ricorso. Accoglie il secondo per quanto di ragione. Cassa e rinvia anche per le spese alla Corte di Appello di Napoli.
Così deciso in Roma, il 17 febbraio 2003.
Depositato in Cancelleria il 29 luglio 2003