Sentenza 9 febbraio 1999
Massime • 1
In materia di reati finanziari l'amnistia concessa dal D.P.R. 20 gennaio 1992 n. 23 è oggettivamente condizionata soltanto alla attivazione regolare della procedura di definizione agevolata delle situazioni e pendenze tributarie, disciplinata dal titolo VI della legge 30 dicembre 1991 n. 413, e non richiede pertanto il previo versamento effettivo delle imposte dovute, a meno che esso non sia espressamente richiesto per l'efficacia della stessa istanza di definizione amministrativa.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 09/02/1999, n. 3906 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3906 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Signori Udienza pubblica
Dott. Davide AVITABILE Presidente del 9.2.1999
Dott. Antonio ZUMBO Consigliere SENTENZA
Dott. Amedeo POSTIGLIONE Consigliere N. 392
Dott. Pierluigi ONORATO (est.) Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. Alfredo TERESI Consigliere N. 32703/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dal procuratore generale presso la corte di appello di Firenze, nel procedimento
contro
RI UI, nato a [...] il [...],
avverso la sentenza resa il 25.5.1998 dal tribunale di Firenze. Vista la sentenza denunciata e il ricorso,
Udita la relazione svolta in udienza dal consigliere Dr. Pierluigi Onorato,
Udito il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale Dr. Eduardo Scardaccione, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, Osserva:
In fatto e in diritto
1 - UR UI veniva rinviato a giudizio davanti al tribunale di Firenze per rispondere del reato di cui all'art. 2, ult. comma, legge 516/1982 (testo originario), perché - quale sostituto d'imposta -
non aveva versato all'erario le ritenute fiscali effettivamente operate sulle somme pagate nel corso del 1990.
Il tribunale, con sentenza del 25.5.1998, proscioglieva il UR perché il reato ascrittogli era estinto per amnistia ai sensi del D.P.R. 23/1992. Osservava che l'imputato aveva in effetti omesso di versare all'erario le ritenute fiscali;
che però aveva presentato rituale e tempestiva dichiarazione integrativa ai sensi della legge 413/1991; che pertanto, anche se non aveva ancora provveduto a versare le ritenute de quibus, era già maturata la condizione richiesta dall'art. 2, comma 3, D.P.R. 23/1992 per l'applicazione dell'amnistia.
2 - Avverso la sentenza ha proposto ricorso (per saltum) il procuratore generale di Firenze, deducendo violazione di legge. Sostiene che per l'applicazione dell'amnistia il citato decreto richiede chiaramente il versamento effettivo delle somme dovute dal contribuente.
3 - Il ricorso è infondato e va respinto.
3.1 - Per l'esattezza, il pubblico ministero ricorrente prescinde dalla fattispecie penale tributaria contestata in concreto all'imputato, e argomenta in via generale che per tutti i reati tributari definibili in via amministrativa ai sensi della legge 30.12.1991 n. 413 (titolo VI), il D.P.R. 20.1.1992 n. 23 concede amnistia solo a condizione che il contribuente abbia versato le imposte dovute.
Questa tesi generale era stata già formulata dallo stesso pubblico ministero con identiche argomentazioni in altro ricorso, che questa sezione ha già respinto con sentenza n. 8548 del 23.7.1998. Questa pronuncia, alla cui ampia motivazione si può in questa sede far semplice rinvio, ha statuito che l'amnistia concessa dal D.P.R. 23/1992 è oggettivamente condizionata soltanto alla attivazione regolare della procedura di definizione agevolata delle situazioni e pendenze tributarie, disciplinata nel titolo VI della legge 30.12.1991 n. 413, e non richiede pertanto il previo versamento effettivo delle imposte dovute, a meno che esso non sia espressamente richiesto per l'efficacia della stessa istanza di definizione amministrativa (Cass. Sez. III n. 8548 del 23.7.1998, ud. 8.5.1998, p.m. in proc. Gaito, rv. 211532).
3.2 - E tuttavia la soluzione del problema generale non è rilevante in ordine al thema decidendum che è oggetto del presente processo. Infatti, il reato contestato al UR è solo quello di cui all'art.2, ultimo comma, della legge 516/1982, perché - quale sostituto di imposta - egli aveva omesso di versare all'erario ritenute fiscali operate nel corso dell'anno 1990. Orbene, non v'è dubbio che in ordine a questo reato l'amnistia è concessa a prescindere dall'effettivo versamento all'erario delle ritenute precedentemente non versate. Infatti, il terzo comma dell'art. 1 del D.P.R. 23/1992 testualmente stabilisce che "per i reati commessi dai sostituti di imposta l'amnistia si applica a condizione che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, le ritenute siano state versate ovvero l'importo delle ritenute non versate risulti compreso in quello indicato nella dichiarazione integrativa". Per questi reati, quindi, la condizione per ottenere la clemenza è chiaramente alternativa: o il versamento delle ritenute o la loro indicazione nella dichiarazione integrativa, in modo che l'amministrazione finanziaria le possa riscuotere coattivamente con l'iscrizione a ruolo. Il tribunale di Firenze ha applicato l'amnistia dopo aver accertato che ricorreva la seconda condizione. Ma il pubblico ministero ricorrente si è completamente astenuto dall'argomentare su questo specifico punto.
P.Q.M.
la corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 9 febbraio 1999.
Depositato in Cancelleria il 24 marzo 1999