Cass. civ., sez. II, sentenza 25/05/2001, n. 7129
CASS
Sentenza 25 maggio 2001

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime2

Il provvedimento ex art.789, comma terzo, cod. proc. civ. con cui il giudice istruttore, in difetto di contestazioni, dichiara esecutivo il progetto divisionale predisposto in corso di causa, ha forma e contenuto di ordinanza, in quanto si limita a dare atto di un regolamento negoziale divisionale e, pertanto, non è impugnabile con ricorso per cassazione ex art.111 Cost..

In tema di divisione giudiziale, una volta passata in giudicato la sentenza con la quale è stato disposto lo scioglimento della comunione e siano stati determinati i lotti, questi entrano da quel momento a far parte del patrimonio di ciascuno degli ex comunisti se pure, nel caso ne sia disposto il sorteggio, l'individuazione in concreto di costoro abbia luogo successivamente in concomitanza con tale adempimento di carattere puramente formale, onde qualsiasi evento si verifichi nel frattempo a vantaggio o in danno dei beni costituenti ciascun singolo lotto, si verifica a vantaggio od in danno dell'ex comunista cui lo stesso verrà assegnato in sede di sorteggio, senza che tali accadimenti possano più minimamente influire sulla determinazione della composizione dei lotti e dar luogo ad ulteriori aggiustamenti o conguagli.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 25/05/2001, n. 7129
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 7129
    Data del deposito : 25 maggio 2001

    Testo completo