Sentenza 25 maggio 2001
Massime • 2
Il provvedimento ex art.789, comma terzo, cod. proc. civ. con cui il giudice istruttore, in difetto di contestazioni, dichiara esecutivo il progetto divisionale predisposto in corso di causa, ha forma e contenuto di ordinanza, in quanto si limita a dare atto di un regolamento negoziale divisionale e, pertanto, non è impugnabile con ricorso per cassazione ex art.111 Cost..
In tema di divisione giudiziale, una volta passata in giudicato la sentenza con la quale è stato disposto lo scioglimento della comunione e siano stati determinati i lotti, questi entrano da quel momento a far parte del patrimonio di ciascuno degli ex comunisti se pure, nel caso ne sia disposto il sorteggio, l'individuazione in concreto di costoro abbia luogo successivamente in concomitanza con tale adempimento di carattere puramente formale, onde qualsiasi evento si verifichi nel frattempo a vantaggio o in danno dei beni costituenti ciascun singolo lotto, si verifica a vantaggio od in danno dell'ex comunista cui lo stesso verrà assegnato in sede di sorteggio, senza che tali accadimenti possano più minimamente influire sulla determinazione della composizione dei lotti e dar luogo ad ulteriori aggiustamenti o conguagli.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 25/05/2001, n. 7129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7129 |
| Data del deposito : | 25 maggio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GAETANO GAROFALO - Presidente -
Dott. ANTONIO VELLA - Consigliere -
Dott. ANTONINO ELEFANTE - Consigliere -
Dott. GIANDONATO NAPOLETANO - Consigliere -
Dott. GIOVANNI SETTIMJ - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
LI RE, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA COLA DI RIENZO 92, presso lo studio dell'avvocato CARLINO P., difeso dall'avvocato BELLET BARTOLO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
LI US, elettivamente domiciliato in ROMA PZA SALLUSTIO 9, presso lo studio dell'avvocato PALERMO GIANFRANCO, che lo difende unitamente all'avvocato MICELI ANTONINO SALVATORE, per procura speciale Notaio Luigi MANZO, in TRAPANI rep.n.6430 del 25/11/98;
- controricorrente -
nonché contro
LI SA, LI CA PA, BA AS, BA BR;
- intimati -
avverso il provvedimento R.G.677/76 del Tribunale di TRAPANI, depositato il 21/07/98;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 20/12/00 dal Consigliere Dott. Giovanni SETTIMJ;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. NT MARTONE con le quali si chiede che la Corte di Cassazione, in camera di consiglio, dichiari inammissibile il ricorso, con le conseguenze di legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione 29.10/3.11.76, AL e CE LA EL nonché IA US ved. EL - premesso che in data 5.5.66 e 18.2.73 erano deceduti, rispettivamente, i germani NT e SE EL - convenivano in giudizio innanzi al tribunale di Trapani i coeredi SE e AN EL nonché AN AT, in proprio e quale esercente la potestà sui figli minori EL e MA AT, al fine di ottenere la divisione dei beni ereditati pro indiviso.
Il tribunale, con sentenza 6.5.81, dato atto del consenso espresso dalle parti in ordine alla divisione per stirpi, dopo aver disposto consulenza tecnica d'ufficio, provvedeva a formare le quote nelle quali includeva parte dell'opificio industriale (pastifico) sito in Trapani alla via Dei Mulini.
Avverso tale decisione AL e CE LA EL nonché IA US ved. EL proponevano appello, assumendo che erroneamente il tribunale avesse ritenuto divisibile il suddetto opificio in quanto inutilizzato ed inoltre che i valori dei beni, stante il tempo trascorso, non fossero più rispondenti ai prezzi di mercato.
La corte d'appello di Palermo, fatta eseguire nuova consulenza tecnica d'ufficio, con sentenza 9.12.87, imparziale accoglimento del gravame, disponeva procedersi alla divisione dei beni relitti, secondo il progetto depositato dal consulente in data 14.12.83, sorteggiando fra le due stirpi le quote previstevi - l'una, comprensiva dell'opificio quale bene utilizzabile nella sua attuale destinazione;
l'altra, composta dagli altri beni nonché da quanto dovuto a conguaglio, per un importo di L. 42.058.100, da parte degli assegnatari della prima quota - e rimetteva le parti innanzi al primo giudice per la prosecuzione delle operazioni divisionali. Avverso tale sentenza AL e CE LA EL nonché IA US ved. EL proponevano ricorso per cassazione, rigettato da questa Corte con sentenza 13.7.91. Riassunto il giudizio da SE EL (divenuto unico titolare dei diritti di comproprietà della propria stirpe) nei confronti di AL e CE LA EL nonché degli eredi di IA US ved. EL (nel frattempo deceduta), le parti, previa integrazione del contraddittorio, in data 15.10.97 venivano rimesse dal G.I. innanzi al notaio dr. Ugo Baresi per procedere al sorteggio. Pervenuto in cancelleria il verbale delle operazioni divisionali - redatto dal notaio Baresi in data 14.7.98 - il G.I. lo approvava con decreto in data 21.7.98, dando atto dell'intervenuta preclusione per ogni questione relativa alla valutazione dell'asse ereditario ed alla formazione delle quote, atteso che sul punto aveva statuito la corte d'appello di Palermo con sentenza 13.2/9.12.1987, soggetta regime d'impugnazioni alla stessa proprio.
Avverso tale decreto SA EL proponeva ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. con unico articolato motivo illustrato anche da successiva memoria.
Resisteva SE EL con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sostiene il ricorrente l'illegittimità dell'impugnato provvedimento in quanto, "data la funzione compensativa dell'equivalente in natura dei conguagli, i quali, rappresentando una quota dell'eredità, ne riflettono i mutamenti di valore e non costituiscono un mero debito di valuta", alle operazioni di sorteggio non si sarebbe potuto procedere, atteso l'incremento di valore dell'una delle quote (rectius delle porzioni o dei lotti, n.d.e.) verificatosi nell'arco di tempo intercorso tra la stima e le operazioni divisionali rispetto al conguaglio determinato con la stima stessa, e, pur essendo stata tale contestazione sollevata innanzi all'istruttore, questi, invece d'adottare i provvedimenti di competenza ex artt. 791/2 CPC e 187 CPC, astenendosi dall'approvare il verbale di sorteggio e rimettendo le parti al collegio ex art. 195 d. a. CPC, ne aveva deciso, rigettandola ed in tal guisa arrogandosi un potere d'esclusiva competenza del collegio.
Il motivo non merita accoglimento.
Devesi, anzi tutto, notare come le premesse stesse dalle quali è stato mosso il ricorrente, tanto nel sollevare a suo tempo le contestazioni quanto nell'introdurre il ricorso, siano prive di fondamento.
La principale finalità cui deve rispondere il giudizio divisorio è che, procedendosi allo scioglimento della comunione, sia assicurata la formazione di porzioni di valore attuale corrispondente alle quote di partecipazione, esigenza cui si provvede facendo precedere la formazione delle porzioni - che possono avere ad oggetto parti del bene comune, ma anche somme di denaro, pur se non comprese nella massa dividenda come nell'ipotesi del conguaglio - dalla stima dei beni e, se questa risulti effettuata in epoca di troppo antecedente alla decisione, facendo eseguire una nuova stima del bene in relazione al suo attuale effettivo prezzo di mercato. Peraltro, una volta che a tale adempimento siasi proceduto in sede istruttoria e, quindi, siasi provveduto a dichiarare con la sentenza, anche implicitamente;
l'intervenuto scioglimento della comunione ed a determinare le porzioni da assegnare a ciascuno dei condividenti in proporzione alle rispettive quote di partecipazione, eventualmente disponendo altresì per il successivo sorteggio ove a tale modalità debba farsi ricorso in sede attuativa ex art. 729 CC, con il passaggio in giudicato di tale sentenza il detto risultato è conseguito e, come più non sussiste la comunione dei beni ma solo sussistono ormai le porzioni formate con i beni che ne costituivano l'oggetto, in tal guisa determinate, così queste sono insuscettibili di modifica in ragione di circostanze di fatto sopravvenute, in quanto la divisione ha avuto luogo, si è esaurita, e la composizione delle porzioni rimane cristallizzata al momento in cui la sentenza che l'ha stabilita diviene incontrovertibile ed i suoi effetti immutabili.
Poiché il conguaglio è debito di valore che insorge, al momento dello scioglimento della comunione 1d est del passaggio in giudicato della sentenza che l'ha pronunziato, a carico del condividente cui sia pervenuto, per assegnazione in sentenza o per successivo sorteggio, il bene non comodamente divisibile, potrà in seguito farsi questione, ove del tempo sia trascorso, in ordine all'eventuale debenza così d'una rivalutazione del conguaglio come d'interessi corrispettivi su di esso, ma solo a far tempo dall'indicato momento d'insorgenza del credito - sempre che ne ricorrano i presupposti e/o le condizioni, quindi tenendo conto che la rivalutazione del credito ha pur sempre natura risarcitoria ex art. 1224/2 CC, onde il danno non deve derivare da causa imputabile allo stesso creditore quale l'ingiustificata protrazione del contenzioso, come nella specie - in ogni caso non più in ordine al valore di ciascuna delle porzioni quale determinato, al momento dello scioglimento della comunione, con la sentenza passata in giudicato che questa ha disposta (cfr. Cass. 24.7.00 n. 9659 e riferimenti ivi).
Una volta, dunque, che sia passata in giudicato la sentenza con la quale è stato disposto lo scioglimento della comunione e sono stati determinati i lotti, questi entrano da quel momento a far parte del patrimonio di ciascuno degli ex comunisti se pure, nel caso ne sia disposto il sorteggio, l'individuazione in concreto di costoro abbia luogo successivamente in concomitanza con tale adempimento di carattere puramente formale, onde, qualsiasi evento si verifichi nel frattempo a vantaggio od in danno dei beni costituenti ciascun singolo lotto, si verifica a vantaggio od in danno dell'ex comunista cui lo stesso verrà assegnato in sede di sorteggio, senza che tali accadimenti possano più minimamente influire sulla determinazione della composizione dei lotti e dar luogo ad ulteriori aggiustamenti o conguagli.
Tanto anche in funzione di quanto segue premesso, va, comunque, rilevato come il motivo non meriti accoglimento sotto altro diverso ed, anzi, logicamente preliminare profilo.
Una volta decise le questioni relative all'accertamento dell'entità delle quote ed alla formazione dei lotti ad esse proporzionali con sentenza passata in giudicato o, comunque, esecutiva, infatti, tanto l'ordinanza con la quale il giudice istruttore dia le disposizioni necessarie per l'estrazione a sorte dei lotti, ex art. 789/4 CPC, quanto il decreto con il quale lo stesso giudice approvi il verbale delle operazioni divisionali, ex art. 195 d. a. CPC, tale decisione presupponendo e di essa costituendo soltanto gli strumenti attuativi, non hanno alcun contenuto decisorio ne' producono, per forza propria ed autonoma, effetti sui diritti soggettivi delle parti che non siano quelli stessi già prodotti dalla sentenza presupposta, l'estrazione a sorte costituendone, come si è sopra evidenziato, solo un atto di mera esecuzione preordinato alla materiale individuazione dei soggetti destinatari dei singoli lotti già determinati in sede contenziosa.
Gli atti summenzionati ed, in particolare, per quanto in questa sede interessa, il decreto ex art. 195 d. a. CPC non sono, pertanto, impugnabili con il ricorso per cassazione ex art. 111 della costituzione (per ipotesi analoghe: Cass.
1.3.95 n. 2317, 2.8.90 n.
7708, 13.8.91 n. 8803). Contenuto decisorio ed efficacia lesiva dei diritti soggettivi delle parti può riconoscersi loro, con la consequenziale ammissibilità del detto ricorso in difetto d'altri rimedi processuali, solo ove vi siano state risolte, rispettivamente, contestazioni sollevate ex artt. 789/3 o 791/3 CPC in ordine al progetto di divisione od ex art. 195 d. a. CPC in ordine alle operazioni materiali di sorteggio e di attribuzione dei lotti aliunde predeterminati, in quanto le decisioni al riguardo sono dal codice del rito riservate al collegio. Nel caso di specie, peraltro, l'odierno ricorrente non ebbe a sollevare questione sulla regolarità delle operazioni d'estrazione a sorte dei lotti innanzi al notaio, uniche in ordine alle quali il giudice istruttore fosse tenuto a rimettere la decisione al collegio ex art. 195 d. a. CPC ed avrebbe potuto illegittimamente operare decidendone, bensì ebbe a sollevarne sul valore dei lotti, ed in ordine a tal questione lo stesso giudice si è correttamente limitato a rilevare, coerentemente ai principi sopra esposti, l'intervenuto giudicato formatosi sulla sentenza della corte d'appello di Palermo 9.12.87, dalla quale erano stati determinati i lotti da sorteggiare ed i consequenziali conguagli ed alla quale altro egli non poteva ed, anzi, doveva fare se non dare esecuzione.
Per quanto sin qui esposto, il provvedimento de quo non poteva essere impugnato ex art. 111 della Costituzione ed il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile.
Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P. Q. M.
LA CORTE Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese che liquida in L.
4.125.800 delle quali L.
4.000.000 per onorari. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 20 dicembre 2000. Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2001