CASS
Sentenza 19 aprile 2023
Sentenza 19 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 19/04/2023, n. 16573 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16573 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: YA EL AT 049SFQF nato il [...] avverso la sentenza del 04/02/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore TE OC che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso Penale Sent. Sez. 3 Num. 16573 Anno 2023 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: MAGRO MARIA BEATRICE Data Udienza: 24/02/2023 RITENUTO IN FATTO 1. AY AB FA ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna in epigrafe indicata, con il quale era stata confermata la condanna per i reati di cui agli artt. 73, comma 5, 80, comma 1, d.P.R.309/1990 (capo A) e art.4, comma 2, L.110/1975 (capo B) 2. 11 ricorrente deduce violazione dell'art. 420 bis cod. proc. pen., in ordine alla dichiarazione di assenza nel procedimento penale a suo carico, sul rilievo che - come affermato dalla più recente giurisprudenza di legittimità - la sola elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio non costituisce presupposto idoneo alla dichiarazione di assenza, dovendo il giudice verificare la presenza di eventuali indici - quali la effettiva instaurazione del rapporto professionale con il difensore di fiducia o d'ufficio- tali da far ritenere con certezza che l'imputato abbia avuto conoscenza del procedimento. Deduce di aver eletto domicilio presso il difensore d'ufficio nel corso delle indagini preliminari, ma di non aver instaurato effettivamente alcun rapporto professionale con tale difensore, e di aver successivamente nominato un difensore di fiducia, dopo gli atti introduttivi del giudizio di appello. 3. Il Procuratore generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso non merita accoglimento in quanto infondato. 1.1. Questa Corte ha chiarito che, ai fini della dichiarazione di assenza non può considerarsi presupposto idoneo la sola elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio da parte dell'indagato, dovendo il giudice, in ogni caso, verificare, anche in presenza di altri elementi, che vi sia stata l'effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra il legale domiciliatario e l'indagato, tale da fargli ritenere con certezza che quest'ultimo abbia avuto conoscenza del procedimento ovvero si sia sottratto volontariamente alla stessa (Sez. U, n. 23948 del 28/11/2019 Ud. (dep. 17/08/2020) Rv. 279420). Sicchè, dall'elezione del domicilio effettuata dall'indagato presso il difensore d'ufficio nella fase delle indagini preliminari non discende una presunzione di conoscenza del processo o di volontaria sottrazione allo stesso, dovendo il giudice verificare, attraverso ulteriori indici, l'effettiva instaurazione del rapporto professionale tra il legale domiciliatario e l'indagato, tale da fargli ritenere con certezza che quest'ultimo abbia avuto conoscenza del processo ovvero si sia volontariamente sottratto ad esso (Sez. 3, n. 11813 del 24/11/2020, dep. 2021, Rv. 281483). 1.2. Nella specie, il giudice di merito ha ritenuto sussistenti diversi indici dai quali ha desunto che il ricorrente ha avuto la possibilità di instaurare il rapporto professionale con il difensore d'ufficio e pertanto ha avuto effettiva conoscenza del procedimento. Infatti, il ricorrente ha eletto il domicilio presso il difensore d'ufficio nella fase delle indagini preliminari nel verbale di 1 identificazione, tradotto in lingua a lui comprensibile, e da lui sottoscritto;
ha ricevuto i recapiti del difensore d'ufficio, necessari per stabilire un effettivo contatto;
era radicato in Italia da diversi anni, già con precedenti penali, e quindi conscio delle procedure prodromiche all'instaurazione di procedimenti a suo carico;
risulta dai verbali di udienza che il difensore d'ufficio nulla ha eccepito in ordine all'instaurazione del rapporto professionale, anzi il difensore è stato presente in udienza e ha prestato il consenso alla acquisizione ed utilizzazione degli atti contenuti nel fascicolo del PM, mostrando in tal modo di effettuare scelte difensive per conto e nell'interesse del suo assistito. Da tutti i suddetti indici, il giudice ha correttamente inferito che il ricorrente era a conoscenza del procedimento penale a suo carico e che volontariamente abbia deciso di non parteciparvi. Sussistono pertanto i presupposti per la dichiarazione di assenza. 2.11 ricorso deve essere, dunque, rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso all'udienza del 24 febbraio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore TE OC che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso Penale Sent. Sez. 3 Num. 16573 Anno 2023 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: MAGRO MARIA BEATRICE Data Udienza: 24/02/2023 RITENUTO IN FATTO 1. AY AB FA ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna in epigrafe indicata, con il quale era stata confermata la condanna per i reati di cui agli artt. 73, comma 5, 80, comma 1, d.P.R.309/1990 (capo A) e art.4, comma 2, L.110/1975 (capo B) 2. 11 ricorrente deduce violazione dell'art. 420 bis cod. proc. pen., in ordine alla dichiarazione di assenza nel procedimento penale a suo carico, sul rilievo che - come affermato dalla più recente giurisprudenza di legittimità - la sola elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio non costituisce presupposto idoneo alla dichiarazione di assenza, dovendo il giudice verificare la presenza di eventuali indici - quali la effettiva instaurazione del rapporto professionale con il difensore di fiducia o d'ufficio- tali da far ritenere con certezza che l'imputato abbia avuto conoscenza del procedimento. Deduce di aver eletto domicilio presso il difensore d'ufficio nel corso delle indagini preliminari, ma di non aver instaurato effettivamente alcun rapporto professionale con tale difensore, e di aver successivamente nominato un difensore di fiducia, dopo gli atti introduttivi del giudizio di appello. 3. Il Procuratore generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso non merita accoglimento in quanto infondato. 1.1. Questa Corte ha chiarito che, ai fini della dichiarazione di assenza non può considerarsi presupposto idoneo la sola elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio da parte dell'indagato, dovendo il giudice, in ogni caso, verificare, anche in presenza di altri elementi, che vi sia stata l'effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra il legale domiciliatario e l'indagato, tale da fargli ritenere con certezza che quest'ultimo abbia avuto conoscenza del procedimento ovvero si sia sottratto volontariamente alla stessa (Sez. U, n. 23948 del 28/11/2019 Ud. (dep. 17/08/2020) Rv. 279420). Sicchè, dall'elezione del domicilio effettuata dall'indagato presso il difensore d'ufficio nella fase delle indagini preliminari non discende una presunzione di conoscenza del processo o di volontaria sottrazione allo stesso, dovendo il giudice verificare, attraverso ulteriori indici, l'effettiva instaurazione del rapporto professionale tra il legale domiciliatario e l'indagato, tale da fargli ritenere con certezza che quest'ultimo abbia avuto conoscenza del processo ovvero si sia volontariamente sottratto ad esso (Sez. 3, n. 11813 del 24/11/2020, dep. 2021, Rv. 281483). 1.2. Nella specie, il giudice di merito ha ritenuto sussistenti diversi indici dai quali ha desunto che il ricorrente ha avuto la possibilità di instaurare il rapporto professionale con il difensore d'ufficio e pertanto ha avuto effettiva conoscenza del procedimento. Infatti, il ricorrente ha eletto il domicilio presso il difensore d'ufficio nella fase delle indagini preliminari nel verbale di 1 identificazione, tradotto in lingua a lui comprensibile, e da lui sottoscritto;
ha ricevuto i recapiti del difensore d'ufficio, necessari per stabilire un effettivo contatto;
era radicato in Italia da diversi anni, già con precedenti penali, e quindi conscio delle procedure prodromiche all'instaurazione di procedimenti a suo carico;
risulta dai verbali di udienza che il difensore d'ufficio nulla ha eccepito in ordine all'instaurazione del rapporto professionale, anzi il difensore è stato presente in udienza e ha prestato il consenso alla acquisizione ed utilizzazione degli atti contenuti nel fascicolo del PM, mostrando in tal modo di effettuare scelte difensive per conto e nell'interesse del suo assistito. Da tutti i suddetti indici, il giudice ha correttamente inferito che il ricorrente era a conoscenza del procedimento penale a suo carico e che volontariamente abbia deciso di non parteciparvi. Sussistono pertanto i presupposti per la dichiarazione di assenza. 2.11 ricorso deve essere, dunque, rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso all'udienza del 24 febbraio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente