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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 22/12/2025, n. 253 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 253 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei magistrati
Dott.ssa Francesca Garofalo Presidente relatore
Dott.ssa Olimpia Abet Giudice
Dott.ssa Fortunata Esposito Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 499/25 R.G.
promossa da
(C.F. ), nata a [...], il [...], residente Parte_1 C.F._1 in Catanzaro, viale Europa n. 78/B, rappresentata e difesa dall'Avv. Magda Mellea ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Catanzaro, alla via A. Turco n. 27/A
E
(C.F. ), nato a [...], il [...], ivi CP_1 C.F._2 residente alla via Madonna del Pozzo snc, rappresentato e difeso dall'Avv. Teresa Matacera ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Catanzaro, alla via Mario Greco n. 21
RICORRENTI
P.M. in sede
INTERVENTORE EX LEGE
Conclusioni delle parti: come da note scritte depositate telematicamente.
FATTO E DIRITTO
I sig.ri e , in epigrafe generalizzati, premesso: Parte_1 CP_1 - che in data 10/09/2011 contraevano matrimonio in Reggio Emilia, con rito concordatario, in regime patrimoniale della separazione dei beni;
- che il matrimonio veniva trascritto nei registri della Stato Civile del Comune di Reggio Emilia con atto n. 163, parte I, Serie dell'anno 2011;
- che dalla loro unione nascevano in data 25/07/2012 i figli Persona_1
( ) e ( ) ed in data 15/10/2014 la figlia C.F._3 Per_2 C.F._4 Per_3
( ); C.F._5
- che l'incompatibilità di carattere e le incomprensioni avevano reso progressivamente intollerabile la prosecuzione della convivenza e, pertanto, i medesimi in data 14/12/2022, ottenevano da
Codesto Tribunale, l'omologa della separazione consensuale;
- che dalla predetta data sono trascorsi oltre sei mesi e dunque sono stati superati i termini di cui all'art. 3 Legge 898/1970 e successive modifiche, per la pronuncia di scioglimento del matrimonio sopra descritto e che da allora non si è ricostituita tra i coniugi né la comunione materiale né quella spirituale;
- che i ricorrenti sono, pertanto, addivenuti alla determinazione di richiedere congiuntamente la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle seguenti
Condizioni
“1. I coniugi concordano l'affido paritario dei minori , e Persona_4 Per_2 Per_3 ad entrambi i genitori, con residenza anagrafica presso il domicilio della madre che costituirà
l'indirizzo di riferimento per il prelievo/riconsegna di bambini all'altro genitore.
2. Entrambi i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente sui figli, per le questioni di ordinaria amministrazione, nei rispettivi periodi di convivenza. Le decisioni di maggiore interesse per i minori, relative all'istruzione, all'educazione e alla salute verranno assunte di comune accordo dai genitori, tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.
3. Disporre l'affido paritario nella residenza di ciascun genitore secondo lo schema di seguito riprodotto: prima settimana del mese – Lunedì, Martedì e Mercoledì i minori staranno con la madre, Giovedì,
Venerdì, Sabato e Domenica con il padre;
seconda settimana del mese – Lunedì, Martedì e Mercoledì i minori staranno con il padre,
Giovedì, Venerdì, Sabato e Domenica con la madre;
terza settimana del mese – Lunedì, Martedì e Mercoledì i minori staranno con la madre, Giovedì,
Venerdì, Sabato e Domenica i minori staranno con il padre;
quarta settimana del mese – Lunedì, Martedì e Mercoledì i minori staranno con il padre, Giovedì,
Venerdì, Sabato e Domenica i minori staranno con la madre.
4. Entrambi i genitori concorderanno, in considerazione delle esigenze e delle necessità dei figli, come regolare il diritto di tenere con sé i minori in occasione delle feste e nel periodo estivo;
in caso di disaccordo le vacanze pasquali saranno trascorse ad anni alterni dal Venerdì Santo alle ore 19:00 e fino alle ore 20:00 della domenica di Pasqua;
oppure dalle 20:00 della domenica di
Pasqua alle 20:00 del Lunedì dell'Angelo. Le vacanze natalizie saranno trascorse con i genitori ad anni alterni, dalle ore 16:00 del 24 dicembre alle ore 21:00 del 26 dicembre, oppure dalle
16:00 del 31 dicembre alle ore 21:00 dell'1 gennaio;
oppure il giorno dell'Epifania ad anni alterni il pranzo con il padre e la cena con la madre.
5. I compleanni dei minori , e per amore dei piccoli, Persona_4 Per_2 Per_3 potrà essere festeggiato congiuntamente;
in caso di disaccordo ad anni alterni il pranzo con la madre e la cena con il padre ad anni invertiti.
6. Per le vacanze estive i bimbi trascorreranno con il padre, compatibilmente con gli impegni di lavoro 15 giorni consecutivi ad agosto e a luglio, oppure a settimane alterne luglio e agosto, i cui periodi andranno comunicati con largo anticipo di ciascun anno;
per il restante periodo di vacanza scolastica, a partire dal giorno successivo alla fine della scuola, si manterrà un'alternanza di presenza dei bambini presso uno e l'altro genitore, secondo il calendario di frequentazione infrasettimanale/weekend di cui sopra, salvo miglior accordo tra genitori.
7. Le restanti festività e/o ponti verranno concordati di volta in volta, rispettando comunque il criterio di alternanza della presenza dei figli presso l'uno e l'altro dei genitori.
8. I coniugi si danno reciprocamente atto di non avanzare richieste di assegno di mantenimento l'uno nei confronti dell'altra. Gli stessi a tale proposito dichiarano di godere di reddito proprio e di essere perciò indipendenti economicamente e, pertanto, vivranno con i loro proventi senza richiedere alcunché l'uno nei confronti dell'altra.
9. Le parti provvederanno pariteticamente alle spese ordinarie mentre le spese straordinarie opportunamente concordate e documentate saranno sostenute nella misura del 50%. Le spese extra e quelle anticipate da uno dei genitori verranno rimborsate alla presentazione di giustificativi di spesa nel mese successivo. Per la individuazione delle spese ordinaria/straordinarie si farà riferimento all'attuale protocollo di intesa in uso presso il
Tribunale di Catanzaro.
10. I coniugi si impegnano a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei minori con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale”.
Fissata l'udienza in Camera di Consiglio per il 03/12/2025 con le modalità della trattazione scritta, venivano acquisite le dichiarazioni delle parti, circa la persistenza del loro proposito, come da note depositate in atti;
la causa era trattenuta in decisione sulle concordi conclusioni delle parti.
***
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Invero si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della Legge 01/12/1970 n. 898, così come modificata dalla Legge 6 marzo 1987 n. 74 e dalla Legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo ampiamente decorsi i termini previsti dalla separazione, data in cui i coniugi sono stati autorizzati a vivere separatamente e da cui è perdurata la separazione, la quale, secondo le dichiarazioni delle parti, deve presumersi ininterrotta.
In siffatta situazione, l'indagine in ordine alla possibilità di ricostruire la comunione materiale e spirituale non può che risolversi negativamente dal momento che la durata della separazione, il rifiuto opposto al tentativo di riconciliazione operato dal Tribunale e la concorde domanda di divorzio, rendono palese che è venuta meno ogni affectio coniugalis,
Quanto alle condizioni formalizzate nel ricorso, il Tribunale ritiene di poter porre i patti di cui sopra a fondamento della decisione, poiché gli stessi non risultano essere contrari a norme imperative e sono rispondenti agli interessi dei minori.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta nulla deve disporsi a carico delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando sul ricorso dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Reggio Emilia in data
10/09/2011, tra e , registrato negli atti di matrimonio, con atto Parte_1 CP_1
n. 163, parte I, Serie dell'anno 2011, confermandosi le condizioni pattuite tra i coniugi;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Reggio Emilia di procedere alle annotazioni prescritte dagli artt. 3 e 10 della Legge 898/70;
3) nulla sulle spese di giudizio.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 03/12/2025.
IL PRESIDENTE RELATORE
Dott.ssa Francesca Garofalo
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei magistrati
Dott.ssa Francesca Garofalo Presidente relatore
Dott.ssa Olimpia Abet Giudice
Dott.ssa Fortunata Esposito Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 499/25 R.G.
promossa da
(C.F. ), nata a [...], il [...], residente Parte_1 C.F._1 in Catanzaro, viale Europa n. 78/B, rappresentata e difesa dall'Avv. Magda Mellea ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Catanzaro, alla via A. Turco n. 27/A
E
(C.F. ), nato a [...], il [...], ivi CP_1 C.F._2 residente alla via Madonna del Pozzo snc, rappresentato e difeso dall'Avv. Teresa Matacera ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Catanzaro, alla via Mario Greco n. 21
RICORRENTI
P.M. in sede
INTERVENTORE EX LEGE
Conclusioni delle parti: come da note scritte depositate telematicamente.
FATTO E DIRITTO
I sig.ri e , in epigrafe generalizzati, premesso: Parte_1 CP_1 - che in data 10/09/2011 contraevano matrimonio in Reggio Emilia, con rito concordatario, in regime patrimoniale della separazione dei beni;
- che il matrimonio veniva trascritto nei registri della Stato Civile del Comune di Reggio Emilia con atto n. 163, parte I, Serie dell'anno 2011;
- che dalla loro unione nascevano in data 25/07/2012 i figli Persona_1
( ) e ( ) ed in data 15/10/2014 la figlia C.F._3 Per_2 C.F._4 Per_3
( ); C.F._5
- che l'incompatibilità di carattere e le incomprensioni avevano reso progressivamente intollerabile la prosecuzione della convivenza e, pertanto, i medesimi in data 14/12/2022, ottenevano da
Codesto Tribunale, l'omologa della separazione consensuale;
- che dalla predetta data sono trascorsi oltre sei mesi e dunque sono stati superati i termini di cui all'art. 3 Legge 898/1970 e successive modifiche, per la pronuncia di scioglimento del matrimonio sopra descritto e che da allora non si è ricostituita tra i coniugi né la comunione materiale né quella spirituale;
- che i ricorrenti sono, pertanto, addivenuti alla determinazione di richiedere congiuntamente la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle seguenti
Condizioni
“1. I coniugi concordano l'affido paritario dei minori , e Persona_4 Per_2 Per_3 ad entrambi i genitori, con residenza anagrafica presso il domicilio della madre che costituirà
l'indirizzo di riferimento per il prelievo/riconsegna di bambini all'altro genitore.
2. Entrambi i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente sui figli, per le questioni di ordinaria amministrazione, nei rispettivi periodi di convivenza. Le decisioni di maggiore interesse per i minori, relative all'istruzione, all'educazione e alla salute verranno assunte di comune accordo dai genitori, tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.
3. Disporre l'affido paritario nella residenza di ciascun genitore secondo lo schema di seguito riprodotto: prima settimana del mese – Lunedì, Martedì e Mercoledì i minori staranno con la madre, Giovedì,
Venerdì, Sabato e Domenica con il padre;
seconda settimana del mese – Lunedì, Martedì e Mercoledì i minori staranno con il padre,
Giovedì, Venerdì, Sabato e Domenica con la madre;
terza settimana del mese – Lunedì, Martedì e Mercoledì i minori staranno con la madre, Giovedì,
Venerdì, Sabato e Domenica i minori staranno con il padre;
quarta settimana del mese – Lunedì, Martedì e Mercoledì i minori staranno con il padre, Giovedì,
Venerdì, Sabato e Domenica i minori staranno con la madre.
4. Entrambi i genitori concorderanno, in considerazione delle esigenze e delle necessità dei figli, come regolare il diritto di tenere con sé i minori in occasione delle feste e nel periodo estivo;
in caso di disaccordo le vacanze pasquali saranno trascorse ad anni alterni dal Venerdì Santo alle ore 19:00 e fino alle ore 20:00 della domenica di Pasqua;
oppure dalle 20:00 della domenica di
Pasqua alle 20:00 del Lunedì dell'Angelo. Le vacanze natalizie saranno trascorse con i genitori ad anni alterni, dalle ore 16:00 del 24 dicembre alle ore 21:00 del 26 dicembre, oppure dalle
16:00 del 31 dicembre alle ore 21:00 dell'1 gennaio;
oppure il giorno dell'Epifania ad anni alterni il pranzo con il padre e la cena con la madre.
5. I compleanni dei minori , e per amore dei piccoli, Persona_4 Per_2 Per_3 potrà essere festeggiato congiuntamente;
in caso di disaccordo ad anni alterni il pranzo con la madre e la cena con il padre ad anni invertiti.
6. Per le vacanze estive i bimbi trascorreranno con il padre, compatibilmente con gli impegni di lavoro 15 giorni consecutivi ad agosto e a luglio, oppure a settimane alterne luglio e agosto, i cui periodi andranno comunicati con largo anticipo di ciascun anno;
per il restante periodo di vacanza scolastica, a partire dal giorno successivo alla fine della scuola, si manterrà un'alternanza di presenza dei bambini presso uno e l'altro genitore, secondo il calendario di frequentazione infrasettimanale/weekend di cui sopra, salvo miglior accordo tra genitori.
7. Le restanti festività e/o ponti verranno concordati di volta in volta, rispettando comunque il criterio di alternanza della presenza dei figli presso l'uno e l'altro dei genitori.
8. I coniugi si danno reciprocamente atto di non avanzare richieste di assegno di mantenimento l'uno nei confronti dell'altra. Gli stessi a tale proposito dichiarano di godere di reddito proprio e di essere perciò indipendenti economicamente e, pertanto, vivranno con i loro proventi senza richiedere alcunché l'uno nei confronti dell'altra.
9. Le parti provvederanno pariteticamente alle spese ordinarie mentre le spese straordinarie opportunamente concordate e documentate saranno sostenute nella misura del 50%. Le spese extra e quelle anticipate da uno dei genitori verranno rimborsate alla presentazione di giustificativi di spesa nel mese successivo. Per la individuazione delle spese ordinaria/straordinarie si farà riferimento all'attuale protocollo di intesa in uso presso il
Tribunale di Catanzaro.
10. I coniugi si impegnano a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei minori con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale”.
Fissata l'udienza in Camera di Consiglio per il 03/12/2025 con le modalità della trattazione scritta, venivano acquisite le dichiarazioni delle parti, circa la persistenza del loro proposito, come da note depositate in atti;
la causa era trattenuta in decisione sulle concordi conclusioni delle parti.
***
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Invero si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della Legge 01/12/1970 n. 898, così come modificata dalla Legge 6 marzo 1987 n. 74 e dalla Legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo ampiamente decorsi i termini previsti dalla separazione, data in cui i coniugi sono stati autorizzati a vivere separatamente e da cui è perdurata la separazione, la quale, secondo le dichiarazioni delle parti, deve presumersi ininterrotta.
In siffatta situazione, l'indagine in ordine alla possibilità di ricostruire la comunione materiale e spirituale non può che risolversi negativamente dal momento che la durata della separazione, il rifiuto opposto al tentativo di riconciliazione operato dal Tribunale e la concorde domanda di divorzio, rendono palese che è venuta meno ogni affectio coniugalis,
Quanto alle condizioni formalizzate nel ricorso, il Tribunale ritiene di poter porre i patti di cui sopra a fondamento della decisione, poiché gli stessi non risultano essere contrari a norme imperative e sono rispondenti agli interessi dei minori.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta nulla deve disporsi a carico delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando sul ricorso dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Reggio Emilia in data
10/09/2011, tra e , registrato negli atti di matrimonio, con atto Parte_1 CP_1
n. 163, parte I, Serie dell'anno 2011, confermandosi le condizioni pattuite tra i coniugi;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Reggio Emilia di procedere alle annotazioni prescritte dagli artt. 3 e 10 della Legge 898/70;
3) nulla sulle spese di giudizio.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 03/12/2025.
IL PRESIDENTE RELATORE
Dott.ssa Francesca Garofalo