Sentenza 16 marzo 2001
Massime • 2
In materia di sanzioni amministrative per pregresse violazioni dell'imprenditore fallito, fermo il potere dell'ente impositore di determinare l'ammontare della sanzione pecuniaria, il relativo credito è soggetto alle regole concorsuali e deve essere fatto valere con insinuazione al passivo del fallimento e non mediante ordinanza - ingiunzione a norma dell'art. 18 della legge n. 689/1981, la quale se emessa è priva di efficacia ai fini del concorso collettivo. Tuttavia, il curatore può impugnare in via autonoma l'ordinanza ingiunzione emessa nei confronti del fallito, stante la sussistenza del suo interesse ad un accertamento negativo, ma il giudice, adito in sede di giudizio di opposizione a norma dell'art. 22 bis legge citata, una volto edotto dell'esistenza del fallimento, deve limitarsi a dichiarare l'inefficacia dell'ordinanza ingiunzione nei confronti della massa, senza poter esaminare le altre ragioni eventualmente dedotte dall'opponente, essendo le stesse riservate al giudice del fallimento.
In materia di sanzioni amministrative per il disposto dell'art. 6, comma terzo, della legge n. 689 del 1981, la responsabilità dell'illecito amministrativo compiuto da soggetto che abbia la qualità di rappresentante legale della persona giuridica, grava sull'autore medesimo e non sull'Ente rappresentato e solo solidalmente obbligato al pagamento delle somme corrispondenti alle sanzioni irrogate. Ne consegue che legittimamente la sanzione viene applicata e notificata nei confronti del detto autore nella sua qualità di legale rappresentante della persona giuridica.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 16/03/2001, n. 3838 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3838 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PASQUALE REALE - Presidente -
Dott. GIAMMARCO CAPPUCCIO - rel. Consigliere -
Dott. GIOVANNI VERUCCI - Consigliere -
Dott. GIUSEPPE MARIA BERRUTI - Consigliere -
Dott. SALVATORE SALVAGO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
RI LI, elettivamente domiciliato in Roma, viale Carso 67, presso l'avv. Raffaele Condemi, rappresentato e difeso dall'avv. Rocco Michele Cimadomo giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
COMUNE di POTENZA, in persona del Sindaco p. t..
- intimato -
avverso la sentenza del Pretore di Potenza n. 361 del 2/17.12.98. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/12/00 dal Relatore Cons. Dott. G. Cappuccio;
Udito l'avv. Rocco Michele Cimadomo;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Francesco Mele, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Svolgimento del processo
Con sentenza 2/17.12.98 il Pretore di Potenza rigettava l'opposizione proposta da RI GL avverso la ordinanza n. 6 in data 13.1.97 del Sindaco di Potenza, che gli irrogava al sanzione di lire 5 milioni, oltre alle spese, per violazione degli artt. 3 e ss. del d.p.r. 322/82 per aver effettuato forniture di prodotti del salumificio AT GL s.r.l. privi delle prescritte etichette.
Rilevava la sentenza che la eccezione di nullità dell'ordinanza, perché diretta al GL in quanto persona fisica e non allo stesso nella sua qualità di rappresentante della società, era infondata perché al GL era imputata una responsabilità diretta - così come previsto dall'art.
6.3 della l.s. 689/81 - estendibile alla società solo in via solidale. In conseguenza, era irrilevante il fallimento della società, mentre del tutto carente era la prova della infondatezza delle violazioni contestate. Contro tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il GL, avanzando, con atto notificato in data 22.5.99 al Comune presso il domicilio eletto, un unico motivo di censura.
Il Comune non si è costituito.
Motivi della decisione
Assume il ricorrente che la sentenza è incorsa in violazione degli artt. 18 e 22 della l.s. 689/81 nonché in vizio di motivazione, perché la ingiunzione doveva essere diretta alla società, nei cui confronti - e non nei confronti del GL persona fisica - la pretesa di pagamento della sanzione andava rivolta. Parimenti, il credito doveva esser fatto valere nelle forme di rito ed insinuato al passivo del fallimento, come previsto dalla sentenza 7815/97 della Cassazione. Il ricorso è infondato.
Dell'infrazione commessa risponde in via diretta l'autore e, in via solidale, la società da cui dipende (S.U. 5357/94): tanto si ricava dalla lettura dell'art.
6.3 della l.s. 689/81. Il Comune di Potenza ha ritenuto che la infrazione alle norme sanitarie richiamate sia stata commessa dal rappresentante della società Salumificio AT GL s.r.l. e si è quindi rivolta alla persona fisica titolare dell'organo rappresentativo, assumendone la personale responsabilità. Della infrazione poteva essere chiamata a rispondere, in via solidale, anche la società, ma nei confronti della società la ingiunzione non è stata proposta e giustamente, quindi, la sentenza impugnata ha escluso che il fallimento della società avesse rilievo in una controversia che aveva ad oggetto la responsabilità personale di RI GL e non quella, solidale, della società. D'altra parte, il GL non aveva contestato la propria qualità di legale rappresentante della società - idonea, a termini dell'art.
6.3. l.s. 689/81, a configurare la sua responsabilità - e si era limitato a negare che l'illecito sussistesse, senza assumere o provare che, ove sussistente, non era a lui rapportabile.
Sussiste, quindi, una assoluta incoerenza tra le censure proposte e la chiara motivazione della sentenza impugnata, la cui ratio decidendi non viene ne' individuata ne' posta in discussione dal ricorrente.
La assenza dell'intimato giustifica il non luogo a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 19 dicembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 16 marzo 2001