Cass. civ., sez. I, sentenza 16/03/2001, n. 3838
CASS
Sentenza 16 marzo 2001

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In materia di sanzioni amministrative per pregresse violazioni dell'imprenditore fallito, fermo il potere dell'ente impositore di determinare l'ammontare della sanzione pecuniaria, il relativo credito è soggetto alle regole concorsuali e deve essere fatto valere con insinuazione al passivo del fallimento e non mediante ordinanza - ingiunzione a norma dell'art. 18 della legge n. 689/1981, la quale se emessa è priva di efficacia ai fini del concorso collettivo. Tuttavia, il curatore può impugnare in via autonoma l'ordinanza ingiunzione emessa nei confronti del fallito, stante la sussistenza del suo interesse ad un accertamento negativo, ma il giudice, adito in sede di giudizio di opposizione a norma dell'art. 22 bis legge citata, una volto edotto dell'esistenza del fallimento, deve limitarsi a dichiarare l'inefficacia dell'ordinanza ingiunzione nei confronti della massa, senza poter esaminare le altre ragioni eventualmente dedotte dall'opponente, essendo le stesse riservate al giudice del fallimento.

In materia di sanzioni amministrative per il disposto dell'art. 6, comma terzo, della legge n. 689 del 1981, la responsabilità dell'illecito amministrativo compiuto da soggetto che abbia la qualità di rappresentante legale della persona giuridica, grava sull'autore medesimo e non sull'Ente rappresentato e solo solidalmente obbligato al pagamento delle somme corrispondenti alle sanzioni irrogate. Ne consegue che legittimamente la sanzione viene applicata e notificata nei confronti del detto autore nella sua qualità di legale rappresentante della persona giuridica.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 16/03/2001, n. 3838
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3838
    Data del deposito : 16 marzo 2001

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