Sentenza 18 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 18/02/2002, n. 2344 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2344 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2002 |
Testo completo
NE ZIO D.P.R. 26/4/1986 ISTRA 0066619 EG E PUBBLICA ITALIANA 0 2 344/ 02 R A D 1 SENSI DEL TE 】 B A SEN ALL IBUT - E 131 TAB I IA TR A ER N. T A M LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Pasquale Reale Presidente R.G.N.23109/99 Dott. Eugenio Amari Consigliere Dott. Vincenzo Di Nubila Consigliere Cron. 5587 Dott. Achille Meloncelli Consigliere Rep. Cons. Rel. Ud. 02/10/01 Dott. Francesco TIRELLI ha pronunciato la seguente: CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CAMPIONE CIVILE SENTENZA N. 66619 sul ricorso proposto da: srl Casa di Cura S. IA, elettivamente domiciliata in Roma, via Piero Foscari 40, presso l'avv. Vincenzo Colaiacovo, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
ricorrente
contro
Amministrazione delle Finanze dello Stato, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende per legge;
controricorrente - avverso la sentenza n. 107/VI/98, depositata il 8 8 8 1 6/10/1998 dalla Commissione Tributaria Regionale dello Abruzzo. Oggetto: condizioni per la deducibilità delle spese di manutenzione di un immobile locato e di pernottamento di un dipendente. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 2/10/2001 dal Relatore Cons. Francesco Tirelli;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marco Pivetti, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso, La Corte, osserva quanto segue. Con atto notificato l'11/11/1999, la srl Casa di Cura S. IA esponeva che in data 4/6/1996 aveva presentato ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di L'Aquila contro l'avviso di accertamento con cui l'Ufficio II.DD. di Sulmona le aveva contestato, per l'anno 1992, un maggior reddito d'impresa pari a complessive £. 61.054.000. Il giudice adito aveva, però, condiviso soltanto una parte delle doglianze, confermando l'accertamento per quanto riguardava le riprese di £.
5.056.200 e £.19.218.426, ripettivamente pagate per il pernottamento in albergo di un proprio 2 dipendente e per l'ammodernamento e la ristrutturazione di un immobile condotto in locazione. Contro simile decisione si era rivolta alla Commissione Tributaria Regionale, che aveva però rigettato il gravame con una sentenza che andava senz'altro cassata per violazione e falsa applicazione degli artt. 62 e 74 del DPR n. 917/86, nonché difetto di motivazione su punto decisivo della controversia. Sosteneva infatti la ricorrente che oltre ad aver fatto erroneo richiamo all'art. 74 del DPR n. 917/1986 (che riferendosi ai canoni pagati in dipendenza di contratti di locazione finanziaria, risultava sicuramente inapplicabile nel caso di specie. in cui non vi era stato alcun accenno a rapporti di leasing), i giudici di appello avevano escluso la deducibilità delle spese alberghiere per mancanza di prova della loro inerenza, così dimenticando che sarebbe toccato semmai all'Ufficio l'onere di dimostrare la superfluità delle stesse in ragione della possibilità di ospitare il dipendente presso una diversa struttura a diretta gestione aziendale. Sempre i giudici di appello, poi, non avevano 3 dato adeguato conto dell'iter logico da essi seguito, limitandosi a rilevare, per quanto riguardava più in particolare il disconoscimento delle spese di ammodernamento e ristrutturazione, che in mancanza del contratto di locazione non sarebbe stato possibile risalire agli accordi in tema di manutenzione, a proposito della quale era invece evidente che se non risultavano condizioni diverse, voleva dire che le parti si erano attenute alla ripartizione prevista dalla legge. L'intimata resisteva con controricorso e la controversia veniva decisa all'esito della pubblica udienza del 2/10/2001. MOTIVI DELLA DECISIONE Premesso che nella motivazione della decisione impugnata non si rinviene alcun accenno all'art. 74 TUIR, osserva il Collegio che l'art. 75 del DPR n. 917/1986 esige, per la deducibilità delle spese, che le stesse risultino da elementi certi e precisi e siano inerenti all'attività dell'impresa, ossia ad essa collegate. La norma mira all'evidenza ad impedire che il contribuente possa portarsi in detrazione delle odspese indimostrate ovvero sproporzionate ingiustificate, perché magari dovute da altri e sostenute, invece, dal dichiarante non a causa di un rifiuto della mancanza di mezzi dell'obbligato, ma per abbattere artificiosamente i propri utili od anche per evitare una perdita secca al soggetto realmente onerato, ma impossibilitato a dedurle perché, ad esempio, persona fisica non esercente attività d'impresa. Ciò posto, devesi rilevare che la Commissione Tributaria Regionale ha negato la deducibilità delle spese di pernottamento del dipendente, dando atto che l'interessata non aveva fornito alcuna prova al riguardo. La Casa di Cura S. IA ha criticato tale decisione sia sotto il profilo del difetto di motivazione, sia sotto quello della violazione e falsa applicazione di norme di diritto, in ordine alla quale ha sostanzialmente sostenuto che una volta accertata, da parte della Guardia di Finanza, l'effettiva sopportazione del costo, i giudici a quo avrebbero potuto escluderne la deducibilità soltanto nel caso in cui l'Ufficio avesse dato la prova della possibilità di ospitare il dipendente in una struttura aziendale. Simile censura risulta, tuttavia, per un verso inammissibile perché rivolta a far valere un errore 5 di fatto da denunciare, semmai, come motivo di revocazione e per l'altro infondata in quanto gravando sul contribuente l'onere di fornire la prova della deducibilità degli esborsi portati in detrazione, la Casa di Cura non avrebbe potuto limitarsi ad invocare la mera sopportazione del costo, ma avrebbe dovuto altresì spiegare e dimostrare la ragione per la quale poteva ritenersi realmente collegata all'attività ed all'interesse dell'azienda una spesa relativa al soggiorno di un dipendente in un albergo sito proprio in Sulmona e, cioè, nella stessa città in cui aveva sede ed operava la clinica. Sotto quest'ultimo aspetto, la srl S. IA non ha invece dedotto nulla nel ricorso e neppure ha sostenuto di esservisi inutilmente soffermata nel precedente grado di giudizio, la cui decisione finale deve ritenersi pertanto corretta ed immeritevole di qualsiasi censura sul punto. Rigettato così il primo motivo del ricorso, nonché il secondo nella parte relativa alle spese di pernottamento, rimane unicamente da aggiungere che come risulta dalla stessa sentenza impugnata, l'altra ripresa di cui si discute ha riguardato la quota annuale di ammortamento dei costi sostenuti 6 per un intervento edilizio su di un immobile condotto in locazione. La Commissione Tributaria Regionale ha escluso la deducibilità dei predetti costi perché in difetto del contratto di locazione, non si potevano "intravedere le condizioni poste inerenti l'ordinaria e straordinaria manutenzione". Così argomentando, i giudici a quo sembrerebbero aver voluto dire che non essendo possibile identificare il soggetto tenuto all'esecuzione dei lavori, risultava di conseguenza impossibile riconoscere l'effettiva giustificazione dei lavori e, quindi, la reale inerenza degli stessi all'attività della Casa di Cura. Una motivazione del genere appare, tuttavia, effettivamente inadeguata perché la mancata produzione od, addirittura, l'inesistenza di un contratto scritto non poteva da sola bastare ad escludere la deducibilità della spesa, in quanto il codice civile detta una disciplina integrativa che soprattutto se valutata anche alla luce della normale prassi commerciale, rappresenta un utile parametro cui fare riferimento per risolvere i casi dubbi come, d'altronde, dimostrato anche dalla disposizione dell'art. 67/9 del DPR n. 917/1986, 7 che partendo appunto dalla effettiva conformità alla prassi della previsione contenuta nell'art. che addossa all'usufruttuario dell'azienda2561 CC, l'onere di provvedere alla conservazione dell'efficacia degli impianti, riconosce proprio a costui la facoltà di dedurre le relative quote di ammortamento, a meno che non risulti la stipulazione di un patto in deroga alla disciplina del codice (art. 14 del DPR n. 42/1988). Consegue da ciò che la Commissione Tributaria Regionale non avrebbe potuto limitarsi a constatare la mancanza del contratto di locazione, ma dopo aver verificato se la contribuente utilizzava effettivamente l'immobile, avrebbe dovuto passare ad interrogarsi sulla reale natura delle opere su di esso eseguite ed andare poi a vedere se sulla scorta del codice, delle normali usanze e delle altre circostanze del caso concreto, il pagamento dei lavori da parte della srl S. IA poteva o meno riguardarsi come il frutto di un' effettiva esigenza aziendale ovvero come un espediente per lucrare un indebito risparmio d'imposta attraverso 1' artificioso spostamento di una voce di costo da un soggetto ad un altro. Essendo mancato ogni accertamento in proposito, il 8 secondo motivo del ricorso dev'essere, per quanto di ragione, accolto. La sentenza impugnata va di conseguenza annullata con rinvio degli atti, anche per le spese del presente giudizio, ad altra sezione della medesima Commissione Tributaria Regionale dell' Abruzzo.
P.Q.M.
la Corte, rigetta il primo motivo del ricorso, accoglie per quanto di ragione il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese del presente Commissione giudizio, ad altra sezione della Tributaria Regionale dell' Abruzzo. .InCONSIGLIERE ST thuches Им IL PRESIDENTE IL CANCELLIERE C1 Innocenzo Batista DEPOSITATO IN CANCELLERIA 18 FEB 2002 Oggi IL CANCELLIERE C1 Innocenzo Battista D A B E D L L I E R R E D T T B I A S N T E N E ES IA 1 S 13 I R A . E N T A 9 M