2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 364 comma 2.
3. I difensori nonche' i consulenti tecnici eventualmente nominati hanno diritto di assistere al conferimento dell'incarico, di partecipare agli accertamenti e di formulare osservazioni e riserve.
4. Qualora, prima del conferimento dell'incarico, la persona sottoposta alle indagini formuli riserva di promuovere incidente probatorio, il pubblico ministero dispone che non si proceda agli accertamenti salvo che questi, se differiti, non possano piu' essere utilmente compiuti.
(( 4-bis. La riserva di cui al comma 4 perde efficacia e non puo' essere ulteriormente formulata se la richiesta di incidente probatorio non e' proposta entro il termine di dieci giorni dalla formulazione della riserva stessa )) 5. ((Fuori del caso di inefficacia della riserva di incidente probatorio previsto dal comma 4-bis,)) Se il pubblico ministero, malgrado l'espressa riserva formulata dalla persona sottoposta alle indagini e pur non sussistendo le condizioni indicate nell'ultima parte del comma 4, ha ugualmente disposto di procedere agli accertamenti, i relativi risultati non possono essere utilizzati nel dibattimento.