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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 09/10/2025, n. 1709 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 1709 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
Il Giudice del Lavoro designato, Dr.ssa Susanna Cirianni, in funzione di Giudice del lavoro, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite, nel proc.n.r.g. 727/2019, ha pronunciato ai sensi dell'art 429 cpc., la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 727/2019
TRA
difeso dall'avv. Michele Novella Parte_1
RICORRENTE
CONTRO
, rappresentati e difesi, rispettivamente, dagli Avv.ti Elisabetta Controparte_1
NE e IA LL
RESISTENTI
La presente decisione è assunta all'esito della trattazione scritta della causa, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, nel rispetto dei termini concessi per il deposito delle note di trattazione scritta ed è redatta in forma semplificata, ai sensi dell'art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c., con esposizione succinta dei motivi in fatto e in diritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO - MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 16.4.2019, parte ricorrente proponeva opposizione, ai sensi dell'art. 615 c.p.c., avverso l'intimazione di pagamento n.
139201690013618770000, notificata in data 18 gennaio 2019, recante l'importo complessivo di €1.057,18, emessa per il mancato pagamento dei contributi e premi
1 riferiti agli anni 1998, 1999, 2000 e 2001, deducendo la prescrizione del CP_1 credito.
2. Il ricorso veniva originariamente proposto dinanzi al Tribunale di Palmi – Sezione
Lavoro, che con ordinanza del 1° marzo 2019, notificata in data 6 marzo 2019, dichiarava la propria incompetenza per territorio in favore del Tribunale di Vibo
Valentia – Sezione Lavoro, assegnando alla parte ricorrente il termine di 30 giorni per la riassunzione della causa ai sensi dell'art. 50 c.p.c.
3. La parte ricorrente riassumeva il giudizio in data 16 aprile 2019, dunque entro il termine di legge.
4. Si costituiva l' , eccependo la tardività della Controparte_2 riassunzione e, nel merito, chiedendo il rigetto del ricorso.
5. Si costituiva altresì l' , che rappresentava come la cartella esattoriale n. CP_1
139200400081111277, notificata nel mese di giugno 2016, per l'importo complessivo di euro 622,81, fosse stata oggetto di pagamento parziale per euro
81,63, residuando un debito pari ad euro 541,18, chiedendo il rigetto dell'opposizione.
*****
6. Preliminarmente va esaminata l'eccezione di intempestività della riassunzione sollevata dall' . Controparte_2
7. L'ordinanza del Tribunale di Palmi, notificata in data 6 marzo 2019, assegnava il termine di 30 giorni per la riassunzione del giudizio ai sensi dell'art. 50 c.p.c.
8. Nel caso di specie, la riassunzione è avvenuta il 16 aprile 2019, dunque entro il termine perentorio di tre mesi previsto dal secondo comma dell'art. 50 c.p.c., e comunque nel rispetto del termine assegnato dal giudice remittente.
9. Pertanto, l'eccezione di intempestività va rigettata e il processo deve considerarsi ritualmente proseguito davanti a questo Tribunale.
10. Nel merito, la domanda è infondata.
2 11. Dalla documentazione in atti risulta che la cartella esattoriale è stata regolarmente notificata nel mese di giugno 2016.
12. Trattandosi di crediti previdenziali e assicurativi, trova applicazione l'art. 3, commi 9 e 10, della legge 8 agosto 1995 n. 335, secondo cui tali crediti si prescrivono nel termine quinquennale.
13.
Considerato che
l'opposizione è stata proposta nel 2019, nessuna prescrizione può dirsi maturata, essendo decorso un periodo inferiore a cinque anni dalla notifica della cartella.
14. Non risultano altresì elementi che consentano di ravvisare una decadenza o un vizio di notifica tale da rendere inefficace il titolo esecutivo.
15. Alla luce di ciò, la domanda attorea deve essere rigettata in quanto infondata nel merito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vibo Valentia – Sezione Lavoro e Previdenza – definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al n. R.G. 727/2019, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
Dichiara tempestiva la riassunzione del giudizio dinanzi a questo Tribunale;
Rigetta l'opposizione proposta da parte ricorrente avverso l'intimazione di pagamento n.
139201690013618770000;
Compensa le spese del giudizio
Così deciso, 10/10/2025
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite, adempimento da effettuarsi in luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e in diritto della decisione ex art.429 c.p.c.
Il Giudice del Lavoro Il g.o.p. dott.ssa Susanna Cirianni
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