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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. V, sentenza 07/01/2026, n. 127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 127 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 127/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 5, riunita in udienza il 21/11/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
LO MONACO CARLO, Presidente
PITARRESI RA PAOLO, Relatore
PILLITTERI COSTANTINO, Giudice
in data 21/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 513/2023 depositato il 26/01/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620200092870249000 REGISTRO 2007
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'avvocato Ricorrente_1, in proprio, ricorreva nei confronti dell'DE, avverso la Cartella di pagamento n. 296 2020 0092870249000, notificatagli in data 10.10.22, limitatamente al ruolo 2020/130 per imposta di registro, interessi e sanzioni - anno 2007, iscritto dall'Amministrazione Finanziaria per l'importo di euro 279,85.
Eccepiva, al riguardo:
1) La omessa notifica degli atti presupposto;
2) La prescrizione e\o decadenza quinquennale.
Si costituiva (tardivamente), solo in data 13.11.2025, la Agenzia delle Entrate Riscossione, sostenendo che
- a prescindere dal fatto che l'eccezione relativa all'omessa e\o tardiva notifica dell'avviso di liquidazione dell'imposta avrebbe dovuto esser formulata nei confronti dell'Ente impositore la notifica della cartella di pagamento era tempestiva, stante che la prescrizione del tributo era decennale e che, medio tempore, i termini di prescrizione erano stati interrotti dalla normativa emergenziale emanata per far fronte alla pandemia da Covid\19.
Alla odierna udienza la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso appare fondato, nei termini che si andranno a puntualizzare.
Va rimarcato, in limine, come la cartella contenga vari carichi, sia di natura fiscale - tasse automobilistiche – che di altra natura - contravvenzione al C.d.S. – ma che il ricorso afferisce unicamente alla somma liquidata a titolo di imposta di registro con provvedimento, relativo a Esecuzione mobiliare, emesso da tribunale di
Palermo nell'anno 2007, numero 000004172 sottonumero 0.
Ora, osserva, in primo luogo, la Corte come debba ritenersi sanata con la costituzione del resistente la nullità della notifica del ricorso, eseguita in violazione delle norme tecniche che disciplinano il processo telematico tributario, stante che il ricorrente ha notificato a controparte e depositato nel fascicolo telematico un file pdf contenente “l'immagine” scannerizzata del ricorso.
Procedendo oltre, va rilevato che, avuto riguardo alla data nella quale il giudizio è stato incoato dianzi a questa AG, parte ricorrente non aveva alcun obbligo di convenire anche l'Ente impositore, restando, pertanto, facoltà dell'Agente della Riscossione chiedere l'autorizzazione alla integrazione del contraddittorio (opzione, peraltro, non più utilmente esperibile, stante la tardiva costituzione in giudizio dell'DE) ovvero procedere ad autonoma litis denuntiatio.
Ora, sebbene, come correttamente argomentato dalla parte resistente, ex art. 78 del DPR n. 131 del 1986, la prescrizione della imposta di registro, una volta divenuto definitivo, per mancata impugnazione, l'avviso di liquidazione, è quella ordinaria decennale (ex multis, Cass., n. 6606\2021 e n. 18949\2023), nella specie difetta pur sempre la prova della previa notifica dell'avviso suddetto.
Invero, a fronte della specifica eccezione di parte ricorrente, che ha negato di aver mai ricevuto tale avviso, sarebbe stato onere dell'Agente della riscossione convenuto fornire la prova contraria, tramite produzione della relata (ovvero, come indicato in premessa, provvedendo alla rituale e tempestiva integrazione del giudizio, sì da non doverne sopportare in proprio gli esiti).
L'omesso soddisfacimento di tale onere determina la illegittimità della pretesa fatta valere nella impugnata cartella, che va annullata nei correlativi limiti.
Avuto riguardo ai motivi dell'accoglimento del ricorso, di fatto non imputabili all'DE (che, con la sua costituzione, ha sanato la nullità dell'atto introduttivo del giudizio), può disporsi la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso ed annulla, nei limiti della domanda, l'atto impugnato.
Spese compensate.
Così deciso in Palermo il 21.11.2024.
Il giudice relatore Francesco Paolo Pitarresi
Il Presidente Carlo Lo Monaco
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 5, riunita in udienza il 21/11/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
LO MONACO CARLO, Presidente
PITARRESI RA PAOLO, Relatore
PILLITTERI COSTANTINO, Giudice
in data 21/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 513/2023 depositato il 26/01/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620200092870249000 REGISTRO 2007
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'avvocato Ricorrente_1, in proprio, ricorreva nei confronti dell'DE, avverso la Cartella di pagamento n. 296 2020 0092870249000, notificatagli in data 10.10.22, limitatamente al ruolo 2020/130 per imposta di registro, interessi e sanzioni - anno 2007, iscritto dall'Amministrazione Finanziaria per l'importo di euro 279,85.
Eccepiva, al riguardo:
1) La omessa notifica degli atti presupposto;
2) La prescrizione e\o decadenza quinquennale.
Si costituiva (tardivamente), solo in data 13.11.2025, la Agenzia delle Entrate Riscossione, sostenendo che
- a prescindere dal fatto che l'eccezione relativa all'omessa e\o tardiva notifica dell'avviso di liquidazione dell'imposta avrebbe dovuto esser formulata nei confronti dell'Ente impositore la notifica della cartella di pagamento era tempestiva, stante che la prescrizione del tributo era decennale e che, medio tempore, i termini di prescrizione erano stati interrotti dalla normativa emergenziale emanata per far fronte alla pandemia da Covid\19.
Alla odierna udienza la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso appare fondato, nei termini che si andranno a puntualizzare.
Va rimarcato, in limine, come la cartella contenga vari carichi, sia di natura fiscale - tasse automobilistiche – che di altra natura - contravvenzione al C.d.S. – ma che il ricorso afferisce unicamente alla somma liquidata a titolo di imposta di registro con provvedimento, relativo a Esecuzione mobiliare, emesso da tribunale di
Palermo nell'anno 2007, numero 000004172 sottonumero 0.
Ora, osserva, in primo luogo, la Corte come debba ritenersi sanata con la costituzione del resistente la nullità della notifica del ricorso, eseguita in violazione delle norme tecniche che disciplinano il processo telematico tributario, stante che il ricorrente ha notificato a controparte e depositato nel fascicolo telematico un file pdf contenente “l'immagine” scannerizzata del ricorso.
Procedendo oltre, va rilevato che, avuto riguardo alla data nella quale il giudizio è stato incoato dianzi a questa AG, parte ricorrente non aveva alcun obbligo di convenire anche l'Ente impositore, restando, pertanto, facoltà dell'Agente della Riscossione chiedere l'autorizzazione alla integrazione del contraddittorio (opzione, peraltro, non più utilmente esperibile, stante la tardiva costituzione in giudizio dell'DE) ovvero procedere ad autonoma litis denuntiatio.
Ora, sebbene, come correttamente argomentato dalla parte resistente, ex art. 78 del DPR n. 131 del 1986, la prescrizione della imposta di registro, una volta divenuto definitivo, per mancata impugnazione, l'avviso di liquidazione, è quella ordinaria decennale (ex multis, Cass., n. 6606\2021 e n. 18949\2023), nella specie difetta pur sempre la prova della previa notifica dell'avviso suddetto.
Invero, a fronte della specifica eccezione di parte ricorrente, che ha negato di aver mai ricevuto tale avviso, sarebbe stato onere dell'Agente della riscossione convenuto fornire la prova contraria, tramite produzione della relata (ovvero, come indicato in premessa, provvedendo alla rituale e tempestiva integrazione del giudizio, sì da non doverne sopportare in proprio gli esiti).
L'omesso soddisfacimento di tale onere determina la illegittimità della pretesa fatta valere nella impugnata cartella, che va annullata nei correlativi limiti.
Avuto riguardo ai motivi dell'accoglimento del ricorso, di fatto non imputabili all'DE (che, con la sua costituzione, ha sanato la nullità dell'atto introduttivo del giudizio), può disporsi la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso ed annulla, nei limiti della domanda, l'atto impugnato.
Spese compensate.
Così deciso in Palermo il 21.11.2024.
Il giudice relatore Francesco Paolo Pitarresi
Il Presidente Carlo Lo Monaco