Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. V, sentenza 07/01/2026, n. 127
CGT1
Sentenza 7 gennaio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Omessa notifica atti presupposti

    La Corte ha ritenuto fondata l'eccezione di omessa notifica dell'avviso di liquidazione, poiché l'Agente della Riscossione non ha fornito prova della sua avvenuta notifica, nonostante l'eccezione specifica del ricorrente. Pertanto, la pretesa dell'Agente della Riscossione è illegittima.

  • Rigettato
    Prescrizione e/o decadenza quinquennale

    Sebbene la Corte riconosca che la prescrizione per l'imposta di registro, una volta divenuto definitivo l'avviso di liquidazione, sia decennale, la fondatezza di questa eccezione è assorbita dalla mancata prova della notifica dell'atto presupposto.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. V, sentenza 07/01/2026, n. 127
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo
    Numero : 127
    Data del deposito : 7 gennaio 2026

    Testo completo