CASS
Sentenza 9 agosto 2023
Sentenza 9 agosto 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 09/08/2023, n. 34800 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34800 |
| Data del deposito : | 9 agosto 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pordenone avverso l'ordinanza del 07/07/2022 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pordenone visti gli atti del procedimento a carico di: • IL RI TT nato a [...] il [...] • AG EF nato a Giugliano in [...] il [...] • BENVEGNU' LE nato a [...] il [...] visto il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Emanuele CERSOSIMO;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale M. Francesca Loy, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO 1. In data 7 febbraio 2023 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pordenone, a seguito di udienza camerale fissata ai sensi dell'art. 409 cod. proc. pen., ha rigettato la richiesta di archiviazione avanzata dal Pubblico Ministero e disposto la restituzione degli atti ai sensi dell'art. 22 cod. proc. pen. previa declaratoria di incompetenza territoriale. Penale Sent. Sez. 2 Num. 34800 Anno 2023 Presidente: ROSI ELISABETTA Relatore: CERSOSIMO EMANUELE Data Udienza: 06/07/2023 2. In data 9 febbraio 2023 il Pubblico Ministero, ritenendo erroneo detto provvedimento, ha reiterato richiesta di archiviazione sul presupposto che, essendosi il reato consumatosi in luogo sconosciuto, la competenza territoriale sarebbe del Tribunale di Pordenone ai sensi dell'art. 9, comma 3, cod. proc. pen. 3. In data 29 marzo 2023 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pordenone ha restituito gli atti al Pubblico Ministero, ribadendo l'ordinanza di incompetenza emessa in data 7 febbraio 2023. 4. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pordenone propone ricorso per cassazione avverso detto provvedimento. 5. Il ricorrente, con l'unico motivo di impugnazione, lamenta l'abnormità del provvedimento di restituzione degli atti in considerazione del fatto che il giudice adito, senza adottare alcuna decisione ai sensi dell'art. 409 cod. proc. pen., si sarebbe limitato a ribadire il precedente provvedimento emesso ex art. 22 cod. proc. pen. con un breve testo scritto in calce all'istanza di archiviazione. Il Giudice avrebbe erroneamente emesso il provvedimento senza procedere alla necessaria fissazione e trattazione di udienza ex art. 409 cod. proc. pen. ed avrebbe adottato un provvedimento abnorme determinante una regressione indebita ed una stati procedimentale insuperabile in ragione dell'erronea applicazione dei criteri di determinazione della competenza per territorio del giudice ordinario, anche in considerazione della mancata indicazione del Pubblico Ministero a cui trasmettere gli atti. 6. Il ricorso è inammissibile per le ragioni che seguono. 6.1. Dall'accesso agli atti, consentito ed anzi necessario in caso di questioni processuali, emerge quanto segue: • In data 25 febbraio 2022 il Pubblico Ministero ha avanzato richiesta di archiviazione in relazione al reato di cui agli artt. 110 e 640 cod. pen.; • All'udienza del 13 luglio 2022, fissata ex art. 409 cod. proc. pen., il giudice per le indagini preliminari, ha emesso ordinanza ai sensi dell'art. 22 cod. proc. pen. con la quale ha dichiarato la propria incompetenza territoriale e disposto la restituzione degli atti al Pubblico Ministero;
• In data 9 febbraio 2023 il Pubblico Ministero, ritenendo erronea la decisione del giudice adito, ha reiterato l'istanza di archiviazione;
• In data 29 marzo 2023 il giudice per le indagini preliminari ha restituito gli atti al Pubblico Ministero: «ribadendo l'ordinanza di incompetenza ex art. 22 co. 2 c.p.p.». ( 2 6.2. Il provvedimento impugnato non è affetto da abnormità. Il giudice per le indagini preliminari, dopo aver correttamente emesso ordinanza ex art. 22 cod. proc. pen. e restituito gli atti al Pubblico Ministero, a fronte di una anomala rinnovazione della richiesta di archiviazione fondata sull'asserita erroneità della declaratoria di incompetenza, si è limitato a restituire gli atti all'organo inquirente facendo riferimento alla motivazione della precedente ordinanza. Appare evidente la correttezza della deliberazione del giudice adito il quale non ha fissato camera di consiglio ex art. 409 cod. proc. pen. in considerazione del fatto che il Pubblico Ministero si è limitato a reiterare una richiesta di archiviazione fondata su una indebita «contestazione» del contenuto dell'ordinanza emessa ex art. 22 cod. proc. pen. 6.3. Deve essere ricordato, in proposito, come l'abnormità dell'atto processuale può riguardare due profili che si saldano all'interno di un fenomeno unitario (Sez. U, n. 25957 del 26/03/2009, Toni, Rv. 243590): quello strutturale (allorché l'atto, per la sua singolarità, si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale) e quello funzionale (quando esso, pur non estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo, ovvero una indebita regressione del procedimento stesso, ponendosi, in tal caso, anche in contrasto con il principio costituzionale di ragionevole durata del processo di cui all'art. 111 Cost., comma 2). Nella delineata prospettiva, la verifica in concreto dell'abnormità dell'atto processuale postula il rilievo di anomalie genetiche o funzionali, radicali al punto da fuoriuscire dallo schema normativo processuale, palesando una irriducibile estraneità, mentre non costituisce atto strutturalmente "eccentrico" rispetto a quelli positivamente disciplinati, né l'atto normativamente previsto e disciplinato, ma utilizzato al di fuori dell'area che ne individua la funzione e la stessa ragion d'essere nell'iter procedinnentale, né l'atto illegittimo. In conclusione, deve essere affermato che non è abnorme il provvedimento, impugnato in quanto non emesso in difetto di potere, né comportante una stasi del procedimento.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso Così deciso il 6 luglio 2023 Sentenza con motivazione semplificata
udita la relazione svolta dal Consigliere Emanuele CERSOSIMO;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale M. Francesca Loy, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO 1. In data 7 febbraio 2023 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pordenone, a seguito di udienza camerale fissata ai sensi dell'art. 409 cod. proc. pen., ha rigettato la richiesta di archiviazione avanzata dal Pubblico Ministero e disposto la restituzione degli atti ai sensi dell'art. 22 cod. proc. pen. previa declaratoria di incompetenza territoriale. Penale Sent. Sez. 2 Num. 34800 Anno 2023 Presidente: ROSI ELISABETTA Relatore: CERSOSIMO EMANUELE Data Udienza: 06/07/2023 2. In data 9 febbraio 2023 il Pubblico Ministero, ritenendo erroneo detto provvedimento, ha reiterato richiesta di archiviazione sul presupposto che, essendosi il reato consumatosi in luogo sconosciuto, la competenza territoriale sarebbe del Tribunale di Pordenone ai sensi dell'art. 9, comma 3, cod. proc. pen. 3. In data 29 marzo 2023 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pordenone ha restituito gli atti al Pubblico Ministero, ribadendo l'ordinanza di incompetenza emessa in data 7 febbraio 2023. 4. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pordenone propone ricorso per cassazione avverso detto provvedimento. 5. Il ricorrente, con l'unico motivo di impugnazione, lamenta l'abnormità del provvedimento di restituzione degli atti in considerazione del fatto che il giudice adito, senza adottare alcuna decisione ai sensi dell'art. 409 cod. proc. pen., si sarebbe limitato a ribadire il precedente provvedimento emesso ex art. 22 cod. proc. pen. con un breve testo scritto in calce all'istanza di archiviazione. Il Giudice avrebbe erroneamente emesso il provvedimento senza procedere alla necessaria fissazione e trattazione di udienza ex art. 409 cod. proc. pen. ed avrebbe adottato un provvedimento abnorme determinante una regressione indebita ed una stati procedimentale insuperabile in ragione dell'erronea applicazione dei criteri di determinazione della competenza per territorio del giudice ordinario, anche in considerazione della mancata indicazione del Pubblico Ministero a cui trasmettere gli atti. 6. Il ricorso è inammissibile per le ragioni che seguono. 6.1. Dall'accesso agli atti, consentito ed anzi necessario in caso di questioni processuali, emerge quanto segue: • In data 25 febbraio 2022 il Pubblico Ministero ha avanzato richiesta di archiviazione in relazione al reato di cui agli artt. 110 e 640 cod. pen.; • All'udienza del 13 luglio 2022, fissata ex art. 409 cod. proc. pen., il giudice per le indagini preliminari, ha emesso ordinanza ai sensi dell'art. 22 cod. proc. pen. con la quale ha dichiarato la propria incompetenza territoriale e disposto la restituzione degli atti al Pubblico Ministero;
• In data 9 febbraio 2023 il Pubblico Ministero, ritenendo erronea la decisione del giudice adito, ha reiterato l'istanza di archiviazione;
• In data 29 marzo 2023 il giudice per le indagini preliminari ha restituito gli atti al Pubblico Ministero: «ribadendo l'ordinanza di incompetenza ex art. 22 co. 2 c.p.p.». ( 2 6.2. Il provvedimento impugnato non è affetto da abnormità. Il giudice per le indagini preliminari, dopo aver correttamente emesso ordinanza ex art. 22 cod. proc. pen. e restituito gli atti al Pubblico Ministero, a fronte di una anomala rinnovazione della richiesta di archiviazione fondata sull'asserita erroneità della declaratoria di incompetenza, si è limitato a restituire gli atti all'organo inquirente facendo riferimento alla motivazione della precedente ordinanza. Appare evidente la correttezza della deliberazione del giudice adito il quale non ha fissato camera di consiglio ex art. 409 cod. proc. pen. in considerazione del fatto che il Pubblico Ministero si è limitato a reiterare una richiesta di archiviazione fondata su una indebita «contestazione» del contenuto dell'ordinanza emessa ex art. 22 cod. proc. pen. 6.3. Deve essere ricordato, in proposito, come l'abnormità dell'atto processuale può riguardare due profili che si saldano all'interno di un fenomeno unitario (Sez. U, n. 25957 del 26/03/2009, Toni, Rv. 243590): quello strutturale (allorché l'atto, per la sua singolarità, si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale) e quello funzionale (quando esso, pur non estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo, ovvero una indebita regressione del procedimento stesso, ponendosi, in tal caso, anche in contrasto con il principio costituzionale di ragionevole durata del processo di cui all'art. 111 Cost., comma 2). Nella delineata prospettiva, la verifica in concreto dell'abnormità dell'atto processuale postula il rilievo di anomalie genetiche o funzionali, radicali al punto da fuoriuscire dallo schema normativo processuale, palesando una irriducibile estraneità, mentre non costituisce atto strutturalmente "eccentrico" rispetto a quelli positivamente disciplinati, né l'atto normativamente previsto e disciplinato, ma utilizzato al di fuori dell'area che ne individua la funzione e la stessa ragion d'essere nell'iter procedinnentale, né l'atto illegittimo. In conclusione, deve essere affermato che non è abnorme il provvedimento, impugnato in quanto non emesso in difetto di potere, né comportante una stasi del procedimento.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso Così deciso il 6 luglio 2023 Sentenza con motivazione semplificata