Sentenza 11 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 11/03/2003, n. 3571 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3571 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2003 |
Testo completo
0 357 1 403 C.C. 72017 BB IGA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO A CORTI LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE TRIBUTARIA Tributaria Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO Presidente R.G.N. 20308/00 . 8162 Dott. Massimo ODDO Consigliere Cron Consigliere - Dott. Eugenio AMARI Rep. CECCHERINI Rel. Consigliere - Ud. 02/07/02 Dott. Aldo GIULIANI Consigliere Dott. Paolo ha pronunciato la seguente ESENTE DA REGISTRAZIONE SENTENZA Qi sem art 13 quinquies (2615184 m. 153 sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE UFF II DD ISERNIA, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope E L I E 7 N V I 9 O I legis;
Z C A 0 S S E 2 A C N I 7 ricorrente D O I A . P M E R M N
contro
P U A S C E T R DI ANTONIO;
O C - intimato avverso la sentenza n. 296/99 della Commissione tributaria regionale di CAMPOBASSO, depositata il2002 3028 12/10/99; -1- udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/07/02 dal Consigliere Dott. Aldo CECCHERINI;
udito per il ricorrente, l'Avvocato dello Stato MELILLO, che si rimette agli scritti;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Carlo DESTRO che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La Commissione tributaria regionale del Molise, sentenza depositata in data 12 ottobre 1999, con confermò la decisione di primo grado, che aveva an- nullato la cartella esattoriale notificata ad Anto- nio NA per Irpef ed Ilor 1985. Con la predetta cartella, l'Amministrazione aveva iscritto a ruolo le imposte dovute, sulla premessa che erano state a suo avviso illegittimamente detratte dalla base im- ponibile le somme relative alle imposte sospese in relazione agli eventi sismici del maggio 1984. Contro la sentenza di appello ha proposto ri- corso per cassazione il Ministero delle finanze, in persona del ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura generale dello Sta- to, con un motivo. MOTIVI DELLA DECISIONE Nel ricorso si denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 28 della 1. 13 maggio 1999 n. 133, dell'art. 3 comma 2 bis del d.l. 30 dicem- bre 1985 n. 791, dell'art. 13, comma primo 1. 27 n. 449, dell'art. 10 1. 28 febbraio dicembre 1997 1986 n. 46, dell'art. 2 d.P.R. n. 597 del 1973 e del d.l. 29 maggio 1989 n. 202 convertito dalla legge n. 263 del 1989; e si deduce che la prima delle disposizioni citate, sopravvenuta alla sen- tenza impugnata, impone di interpretare l'art. 3 d.l. n. 791/1985 e l'art. 13 1. n. 449/1997 nel senso che le stesse somme non costituiscono un one- re deducibile per il corrispondente importo ai fini della determinazione delle imposte sui redditi. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, la norma agevolativa è da intendere nel sen- so che le somme relative alla sospensione delle im- poste dirette sopra ricordate, nonché dei contribu- ti assistenziali e previdenziali "non concorrono alla formazione dell'imponibile ai fini dell'irpef una de- e dell'ilor", e che essa si configura come roga alla disciplina generale contenuta nell'art. 3 del d. P. R. 29 settembre 1973 n. 597, sulla determi- nazione della base imponibile costituita dal reddi- to complessivo (comma primo) e sulle relative ecce- zioni;
mentre l'agevolazione di cui si controverte non deve essere confusa con la disciplina della de- ducibilità delle imposte pagate al termine del pe- riodo di sospensione, avendo la norma di interpre- tazione autentica dell'art. 28 della 1. 13 maggio 133 chiarito che l'art. 3 comma 2 bis d.
1.1999 n. n. 791 deve intendersi nel senso che le somme dovu- te a titolo di imposta, il cui pagamento sia stato sospeso per calamità pubbliche, non costituiscono Il cons. est. dr. Aldo Ceccherinideodaccini ESENTE DA REGISTRAZIONE un onere deducibile per il corrispondente importo ai fini della determinazione delle imposte sui red- diti, ma che si applica l'art. 11 della legge 18 febbraio 1999 n. 28 sopra ricordata;
pertanto, la sospensione o il differimento del pagamento delle imposte dirette non costituiscono autonomo titolo per la deduzione delle imposte medesime dal reddito del periodo d'imposta nel quale sono state pagate, sicché l'esclusione dal concorso alla formazione della base imponibile in un periodo d'imposta non autorizza altresì la deduzione dell'imposta, già sospesa, nel successivo periodo in cui sia pagata, se ciò non sia previsto da speciali diverse dispo- sizioni di legge. Poiché non sono addotti argomenti nuovi, che impongano una rinnovata considerazione della que- stione, il ricorso deve essere rigettato. Non aven- do l'intimato resistito al ricorso non v'è luogo a pronuncia sulle spese.
P. q. m.
La Corte rigetta il ricorso. Così deciso a Roma, in camera di consiglio, il giorno 2 Luglio 2002. 2 10 Il Cons. est. Il Presidente. ·CrisCristarella Orestano) (Aldo Ceccherini) (Frances 82 IL CANCELLIERE C1 DE CETTATO IN CANCELLERIA ID Casano 11 MAR * CANCELLIERE C1 frold