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31 ottobre 2017
31 ottobre 2017
Art. 726-quater. (( (Trasferimento temporaneo all'estero di persone detenute).)) (( 1. Sulle richieste di trasferimento temporaneo a fini di indagine di persone detenute o internate, previste da accordi internazionali in vigore per lo Stato, provvede il Ministro della giustizia, sentita l'autorita' giudiziaria procedente ovvero il magistrato di sorveglianza quando si tratti di soggetto condannato o internato e acquisite le informazioni relative alla situazione processuale, alle condizioni di salute e alle eventuali esigenze di sicurezza.
2. In caso di accoglimento, il Ministro della giustizia indica il termine entro il quale la persona deve essere riconsegnata, che non puo' comunque eccedere il tempo strettamente necessario all'espletamento dell'atto.
3. L'autorita' giudiziaria italiana concorda con l'autorita' straniera competente le modalita' del trasferimento e della detenzione nello Stato richiedente.
4. Il trasferimento temporaneo e' rifiutato se:
a) la persona detenuta non vi acconsente;
b) il trasferimento puo' prolungare la sua detenzione.
5. Il trasferimento temporaneo e' subordinato alla condizione che la persona trasferita non sia perseguita, detenuta o sottoposta a qualsiasi altra restrizione della liberta' personale nello Stato richiedente per fatti commessi o condanne pronunciate prima del suo temporaneo trasferimento, salvo che:
a) il testimone, il perito o l'imputato, avendone avuta la possibilita', non ha lasciato il territorio dello Stato richiedente trascorsi quindici giorni dal momento in cui la sua presenza non e' piu' richiesta dall'autorita' giudiziaria;
b) avendolo lasciato, vi ha fatto volontariamente ritorno.
6. La persona trasferita rimane in stato di detenzione nel territorio dello Stato estero, salvo che l'autorita' giudiziaria italiana ne disponga la liberazione. La detenzione al di fuori del territorio nazionale si considera ad ogni effetto come sofferta in Italia. ))
2. In caso di accoglimento, il Ministro della giustizia indica il termine entro il quale la persona deve essere riconsegnata, che non puo' comunque eccedere il tempo strettamente necessario all'espletamento dell'atto.
3. L'autorita' giudiziaria italiana concorda con l'autorita' straniera competente le modalita' del trasferimento e della detenzione nello Stato richiedente.
4. Il trasferimento temporaneo e' rifiutato se:
a) la persona detenuta non vi acconsente;
b) il trasferimento puo' prolungare la sua detenzione.
5. Il trasferimento temporaneo e' subordinato alla condizione che la persona trasferita non sia perseguita, detenuta o sottoposta a qualsiasi altra restrizione della liberta' personale nello Stato richiedente per fatti commessi o condanne pronunciate prima del suo temporaneo trasferimento, salvo che:
a) il testimone, il perito o l'imputato, avendone avuta la possibilita', non ha lasciato il territorio dello Stato richiedente trascorsi quindici giorni dal momento in cui la sua presenza non e' piu' richiesta dall'autorita' giudiziaria;
b) avendolo lasciato, vi ha fatto volontariamente ritorno.
6. La persona trasferita rimane in stato di detenzione nel territorio dello Stato estero, salvo che l'autorita' giudiziaria italiana ne disponga la liberazione. La detenzione al di fuori del territorio nazionale si considera ad ogni effetto come sofferta in Italia. ))
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- 1. Mandato d'arresto esecutivo e fungibiltà della pena (Cass. 41659/1)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 8 dicembre 2019 · 52.862003
[…] La vicenda trova regolazione nell'art. 24 della legge sul mandato di arresto europeo che disciplina la consegna, sia temporanea che definitiva, fatta non già per l'esecuzione di un'attività rogatoriale passiva, ipotesi questa diversa e disciplinata dall'art. 726-quater cod. proc. pen., ma per la sottoposizione a un distinto procedimento penale pendente nello Stato estero che ha emesso il mandato di arresto. […]
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Giurisprudenza • 2
- 1. Cass. pen., sez. I, sentenza 10/10/2019, n. 41659Provvedimento: […] sia temporanea che definitiva, fatta non già per l'esecuzione di un'attività rogatoriale passiva, ipotesi questa diversa e disciplinata dall'art. 726 -quater cod. proc. pen., ma per la sottoposizione a un distinto procedimento penale pendente nello Stato estero che ha emesso il mandato di arresto. […] Nel caso in esame, infine, può trovare applicazione la norma di cui all'art. 726-quater cod. proc. pen., secondo cui la detenzione ai di fuori del territorio nazionale di considera ad ogni effetto come sofferta in Italia, senza esclusione dell'ipotesi di trasferimento temporaneo di soggetto detenuto in misura cautelare anche in forza di MAE passivo. […]Leggi di più...
- trasferimento temporaneo·
- mandato di arresto europeo·
- detenzione all'estero·
- giurisdizione italiana·
- principio di fungibilità della pena·
- art. 24 legge n. 69/2005·
- art. 726-quater cod. proc. pen.·
- computo detenzione·
- esecuzione pena