Articolo 10 della Legge 5 giugno 1997, n. 147
Articolo 9
Versione
25 giugno 1997
Art. 10. 1. Al fine dell'applicazione della presente legge il termine "frontaliero" indica il lavoratore italiano titolare di un permesso frontaliero in Svizzera ed i termini "permesso di lavoro per confinanti" e "permesso di lavoro stagionale per confinanti" sono da intendersi equivalenti al termine "permesso di lavoro frontaliero".
Entrata in vigore il 25 giugno 1997