Versione
4 giugno 1974
4 giugno 1974
Art. 3.
All'assistenza delle orfane nubili gia' iscritte, alla data di promulgazione della presente legge, all'orfanotrofio di cui al precedente articolo 1, provvedera' l'istituto "Andrea Doria".
All'assistenza delle orfane nubili gia' iscritte, alla data di promulgazione della presente legge, all'orfanotrofio di cui al precedente articolo 1, provvedera' l'istituto "Andrea Doria".