Sentenza 26 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 26/03/2003, n. 4493 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4493 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2003 |
Testo completo
13 / 0 3 ESENTE DA REGISTRAZIONE E BOLLI ART 85 DEL PO OLO REPUBBLICA ITALIANA . 23 L . 24 -11-1981 N 9 3 modifiche al sistema pe P EM D CASSAZIONE LA CORTE Oggetto Сеноліом SEZIONE TERZA CIVILE Giudice di Paa Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente R.G.N. 22985/00 Dott. Vincenzo CARBONE Rel. Consigliere Dott. Paolo VITTORIA -- Consigliere Cron. 10 206 Dott. Antonio SEGRETO Dott. Alfonso AMATUCCI - Consigliere Rep. - -Consigliere Ud.10/01/03 Dott. Gianfranco MANZO - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TELECOM ITALIA SPA, in persona dell'Avv. Pierpaolo Cotone procuratore speciale eresponsabile della funzione Corporate e Legal Affairs della Società, elettivamente domiciliata in ROMA VIA PO 25/B, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI GENTILE, che la difende, giusta procura speciale per NO ZI De AN di Roma del 08/11/00 rep. n. 61740; ricorrente
contro
LI NT OL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA 2003 PELAGIO PRIMO 10, presso lo studio legale MURANO, 28 difeso dagli avvocati MARCELLO GIANI, BRUNO SALIMBENE, 1 giusta delega in atti;
controricorrente avverso la sentenza n. 26/00 del Giudice di pace di BUCCINO, emessa e depositata il 13/07/00 (R.G. 55/00); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/01/03 dal Consigliere Dott. Paolo VITTORIA;
udito l'Avvocato Giovanni GENTILE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Libertino Alberto RUSSO che ha concluso per l'accoglimento del I e II motivo e l'assorbimento del III. 2 Svolgimento del processo 1. IC Li TI conveniva in giudizio la società TE AL S.p.A. e con la citazione a comparire davanti al giudice di pace di CI proponeva in suo confronto una domanda di condanna al risarcimento del danno da fatto illecito. Esponeva che la TE, senza alcun atto di consenso da parte la autorizzasse a costruire ed a sua e senza alcun atto che linea telefonica, vi aveva infisso mantenere sul suo fondo una quattro pali di sostegno per il passaggio di svariati metri di linea. Mentre faceva riserva di chiedere che la linea fosse rimossa, domandava che il danno causatogli dal comportamento della TE gli fosse risarcito nella misura massima di due milioni.
2. La TE si costituiva in giudizio, non contestava d'aver infisso i pali, ma sosteneva che la sua condotta rientrava nell'ambito della limitazione legale prevista dall'art. 232 del D. P. R. 29 marzo 1973, n. 156. Proponeva comunque una domanda riconvenzionale per far dichiarare esistente sul fondo dell'attore una servitù coattiva di passaggio di linea telefonica.
3. Il giudice di pace, con sentenza 13.7.2000, accoglieva la domanda. Considerava che l'attore aveva richiesto un corrispettivo per l'abusiva occupazione del terreno e condannava la TE a pagare la somma di L. 1.500.000. 4. - La TE ha chiesto la cassazione della sentenza. 3 IC Li TI ha resistito con controricorso. La TE ha depositato una memoria. Motivi della decisione 1. Il ricorso contiene tre motivi. Il primo denuncia un vizio di violazione di norme sul procedimento (art. 360 n. 4 cod. proc. civ., in relazione all'art. 112 dello stesso codice). La ricorrente osserva che il giudice di pace non si è affatto pronunciato sulla propria domanda riconvenzionale. Il secondo denuncia un vizio di violazione di norme sulla competenza (art. 360 n. 2 cod. proc. civ., in relazione all'art. 7, primo comma, dello stesso codice). La ricorrente sostiene che la domanda accolta dal giudice di расе esulava dalla sua competenza, sia perché relativa а bene immobile sia perché connessa alla propria domanda riconvenzionale e per questo attratta alla competenza del tribunale. Il terzo denuncia ancora un vizio di violazione di norme sul procedimento (art. 360 n. 4 cod. proc. civ., in relazione all'art. 2697 cod. civ.). La ricorrente sostiene che la regola sulla distribuzione dell'onere della prova è norma sul processo e che il giudice di pace l'ha violata perché ha accolto la domanda sulla sola base dell'affermazione dei fatti da parte dell'attore ed in assenza di prova sul danno.
2. Il ricorso, quanto al primo motivo, è inammissibile. La Corte, decidendo su identica controversia, nella sentenza del 10.1.2003 sul ricorso TE C.deliberata nell'udienza Morriello, ha enunciato il seguente principio di diritto. Se al giudice di pace è proposta una domanda principale che rientra nella sua competenza per valore e va decisa secondo equità ed una causa riconvenzionale che va decisa secondo diritto, perché o appartiene alla sua competenza per valore ma ha valore superiore al limite stabilito dall'art. 113, secondo comma, cod. proc. civ. ovvero esula dalla sua competenza, la sentenza, sul capo relativo alla riconvenzionale, deve essere impugnata con appello, salvo а dover essere impugnata in tal modo anche sul capo relativo alla domanda principale, quando le due domande siano tra loro connesse. Ne segue che per lamentare che il giudice di pace non si sia pronunciato sulla sua domanda riconvenzionale avrebbe dovuto proporre appello al tribunale. domanda proposta dalla TE deve essere infatti La considerata domanda che riguarda un rapporto relativo ad un immobile e che perciò ricade fuori della competenza del giudice di pace. Né importa che su tale domanda non sia stata resa alcuna pronuncia né di rito né di merito. Relativamente a questa domanda, la sentenza ha comunque determinato la chiusura del grado di giudizio. aOrbene, perciò stesso che se ne ammette 1'impugnazione, tutela dell'interesse della parte ad ottenere già nel giudizio in corso una pronuncia sul merito della sua domanda, il mezzo di 5 impugnazione da proporsi al fine di conseguire un tale risultato, non può non essere quello idoneo a determinare la prosecuzione del giudizio sulla domanda e quindi l'appello, se si tratta di domanda per la cui decisione sono previsti più gradi di merito.
3. Il ricorso quanto al secondo e terzo motivo è ammissibile, ma nessuno dei due motivi è fondato.
3.1. La ragione per cui non è fondato il secondo motivo si può compendiare nelle seguenti affermazioni riassuntive, sulla scorta della decisione resa nella sentenza richiamata. La domanda con cui l'attore ha chiesto di essere risarcito del danno subito per avere la TE infisso sul suo fondo pali a sostegno di una linea telefonica senza che fosse stata in èprecedenza costituita in suo favore la pertinente servitù non domanda relativa a bene immobile e va decisa secondo equità perché il risarcimento è stato chiesto per somma inferiore a quella stabilita nel secondo comma dell'art. 113 cod. proc. civ. Proposte al giudice di pace una domanda che rientra nella sua competenza per valore e va decisa secondo equità ed una domanda riconvenzionale che appartiene alla competenza del tribunale, la domanda principale subisce modificazione del proprio regime di competenza in quanto tra domanda principale e riconvenzionale vi sia connessione. Tale connessione non sussiste quando la decisione sulle due domande non richieda l'accertamento di identici fatti costitutivi, modificativi, impeditivi od estintivi, sì che l'accoglimento od il rigetto dell'una non implichi rigetto e accoglimento dell'altra. Non sussiste rapporto di connessione tra la domanda di risarcimento del danno derivato dal comportamento della TE che abbia stabilito di fatto la servitù sul fondo dell'attore e la domanda riconvenzionale della stessa TE proposta per ottenere la costituzione coattiva di tale servitù. La connessione manca perché accoglimento e rigetto delle due domande sono indipendenti tra loro. 3.2. - Anche l'ultimo motivo non è fondato. Il giudice di pace ha accertato che l'attrice era proprietaria del fondo e che la TE non aveva contestato d'avervi infisso i pali;
ha aggiunto che la linea non veniva utilizzata per fornire il servizio telefonico all'attrice. Dunque, dalla sentenza si può desumere una motivazione idonea l'accertamento di un comportamento illecito della a sostenere convenuta, per sé causa di danno, implicando una limitazione del godimento della proprietà. Riconoscere in un caso di questo tipo un risarcimento, decisione che rientra già nei poteri di liquidazione equitativa del danno secondo l'art. 1226 cod. civ. e dunque non si presta ad essere ritenuta viziata da violazione della norma sulla distribuzione dell'onere della prova.
4. La ricorrente deve rimborsare al resistente le spese del giudizio di cassazione, liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso, quanto al primo motivo e per il resto lo rigetta;
condanna la società TE 7 AL a rimborsare a IC Li TI le spese del giudizio di che liquida in complessivi 550 Euro, di cui 450 percassazione, onorari di avvocato. Così deciso il giorno 10 gennaio 2003, in Roma, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte suprema di cassazione. Il relatore ed estensore Il Presidente. سلام por IL CANCELLIERE CI Dott.ssa Maria Aiello Depositata in Cancelleria. Coggi, 36 03.03. CANCELLERE C1 Dott.ssa Mene Aiello 0 08