Ordinanza cautelare 17 ottobre 2025
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1B, sentenza 13/02/2026, n. 2806 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 2806 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02806/2026 REG.PROV.COLL.
N. 10426/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10426 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Matteo Annunziata, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Po, 9;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
- del "foglio M_D A0582 CC REG2025 n. -OMISSIS-" del 25.7.2025, notificato in data 28.7.2025, avente ad oggetto "Transito in soprannumero di personale militare non idoneo al servizio militare incondizionato, nelle aree funzionali del personale civile del Ministero della Difesa, ai sensi dell'art. 930 del d.Igs. 15 marzo 2010, n. 66 e D.M. 18.04.2002. Tenente di Vascello -OMISSIS-, nato a [...] il -OMISSIS-" nella parte in cui la Direzione Generale per il Personale Civile del Ministero della Difesa ha assegnato il sig. -OMISSIS-al Quartier Generale della Marina - QUARTGENMARINA - di NC, nonché di tutti gli altri atti ad esso presupposti, coordinati, connessi e/o consequenziali, pregiudizievoli per gli interessi del ricorrente, ivi compresi la circolare del Ministero della Difesa del 25.7.2023 n. 51229, ove interpretata -tra l'altro- nel senso di escludere in radice il bilanciamento tra gli interessi pubblici e privati coinvolti nella individuazione della sede di servizio, i fogli dello Stato Maggiore della Marina n. -OMISSIS-del 5.6.2024, n. -OMISSIS-del 24.7.2025 e n. -OMISSIS-del 4.9.2025, il verbale della riunione della Commissione sui transiti del 16.4.2025 con relativi allegati e gli ulteriori atti e pareri, anche di estremi non conosciuti, relativi alla avvenuta individuazione del profilo tecnico e della sede di servizio.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 febbraio 2026 il dott. LU EN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. In data 04/02/2025, la Commissione del Dipartimento militare di medicina legale di Roma diagnosticava all’odierno ricorrente, l’allora Tenente di Vascello -OMISSIS-, le seguenti patologie: “Sindrome ansioso-depressiva reattiva persistente in terapia psicofarmacologica in paziente con disturbo dell’adattamento con ansia e umore depresso, in atto a grado esimente - reazione a grave stress e disturbi dell’adattamento(F43)” e “ Documentata spondiloartrosi dorsolombare con protrusioni multiple da L3 a S1, RMN accertata, a grado non esimente - disturbi di altri dischi intervertebrali (M51)”; il ricorrente veniva, pertanto, giudicato “ PERMANENTEMENTE NON IDONEO AL SERVIZIO M.M.I.- NON IDONEO ALLA RISERVA - SI IDONEO AL TRANSITO NELLE CORRISPONDENTIAREE FUNZIONALI DEL PERSONALE CIVILE DELL'AMMINISTRAZIONE DIFESA (L.266/99) IN COMPITI CHE NON LO ESPONGANO A STRESSPSICOFISICI ED IN MANSIONI COMPATIBILI CON LE INFERMITA' SOFFERTE E LA RIDOTTA EFFICIENZA PSICO-FISICA. CONTROINDICATO ILMANEGGIO DELLE ARMI- LA PERMANENTE NON IDONEITÀ È DETERMINATA IN MISURA ESCLUSIVA DALL’INFERMITA’ AL PUNTO A) DEL G.D.CHE, ALLO STATO DEGLI ATTI, RISULTA IN CORSO DI ACCERTAMENTO AI FINI DELLA DIPENDENZA DA CAUSA DI SERVIZIO - LA RIDUZIONEDELLA CAPACITA' LAVORATIVA GENERICA COMPLESSIVA SECONDO D.M. 05.02.1992 (DISPOSIZIONE IGESAN NR. M_D SSMD -OMISSIS-del 19.10.2018) E' DEL 45%” .
Il ricorrente, pertanto, in data 04/03/2025 presentava istanza di transito nei ruoli civili, chiedendo l’assegnazione presso un Ente delle Forze Armate all’interno della Provincia di Napoli e, comunque, in zona il più vicino possibile a quella di residenza (Caserta) e di suo ultimo impiego da militare (Napoli) e facendo presente che sin dal 24/02/2023 era in cura presso il Dipartimento di Salute mentale della ASL di Caserta con necessità di continuità terapeutica.
Con decreto della Direzione generale per il personale civile, di concerto con la Direzione generale per il personale militare, in data 02/07/2025 è stato disposto il transito del ricorrente nei ruoli civili del Ministero della difesa nell’Area Assistenti del personale civile, ex fascia retributiva F4, con effetto dal giorno della sottoscrizione del contratto individuale di lavoro presso la sede di assegnazione; in data 28/07/2025, è stata comunicata al ricorrente l’assegnazione presso il Quartier Generale della Marina - QUARTGENMARINA - di NC, con l’invito a presentarsi in data 31/07/2025 per la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato e l’assunzione in servizio.
2. Avverso i predetti provvedimenti, nella parte in cui la sede di servizio a seguito del transito nei ruoli civili del Ministero della Difesa è stata individuata nel Quartier Generale della Marina di NC, è insorto il ricorrente, il quale, in sintesi, ritiene che la scelta dell’Amministrazione sia ingiusta e irragionevole perché assunta senza tenere in adeguata considerazione le sue esigenze personali, familiari e sanitarie che erano state debitamente rappresentate in sede di istanza; invero, l’allontanamento dal proprio luogo di residenza arrecherebbe un notevole pregiudizio a lui e al suo nucleo familiare, composto dai genitori ultrasessantacinquenni con cui egli convive.
Più nel dettaglio, il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 930 cod. ord. mil. e delle circolari ministeriali applicabili in materia; la motivazione dell’Amministrazione secondo la quale le esigenze rappresentate dal ricorrente non sarebbero gravi perché la disabilità della madre non sarebbe stata accertata ai sensi della legge n. 104/92, invero, non avrebbe alcun sostrato normativo, dovendo invece la gravità essere vagliata nel suo complesso (sotto il profilo fisico, dal punto vista psichico, nonché per gli aspetti familiari ed economici). Nel caso di specie, come già fatto presente in sede di domanda di transito, l’Amministrazione avrebbe dovuto, in particolare, tenere in adeguata considerazione il fatto che, essendogli stata diagnosticata una sindrome ansioso-depressiva tale da renderlo impiegabile in “compiti che non lo espongano a stress psicofisici ed in mansioni compatibili con le infermità sofferte e la ridotta efficienza psico-fisica” ed essendo egli in cura presso l’Ambulatorio di Psichiatria dell’ASL di Caserta con necessità di continuità terapeutica, uno spostamento definitivo nella sede di servizio di NC potrebbe, a causa della lontananza dal luogo di residenza, creargli notevoli danni da un punto di vista sanitario e personale.
Il ricorrente, inoltre, deduce che l’Amministrazione avrebbe errato nell’individuare un solo profilo tecnico a lui assegnabile (quello contraddistinto dal codice “FT18” e non invece prevedendo anche i codici “FT19” e “FT16” per i quali, invece, egli sarebbe pienamente compatibile in ragione dei titoli di studio posseduti e delle esperienze professionali maturate) così ingiustamente limitando le sue possibilità di proseguire il rapporto lavorativo presso una sede più vicina a quella del precedente impiego. Il ricorrente, infine, ritiene che, anche a voler ritenere preminenti le esigenze funzionali dell’Amministrazione, in ogni caso, l’individuazione della sede di servizio di NC sarebbe errata sia perché avvenuta in mera applicazione automatica del criterio aritmetico della “maggior carenza percentuale” non previsto però da alcuna disposizione normativa sia perché l’Amministrazione avrebbe erroneamente sovrapposto l’istituto del transito nei ruoli civili con quello del trasferimento su richiesta di parte (invero, il transito nei ruoli civili, essendo dovuto a cause di forza maggiore, non potrebbe tradursi in un indiscriminato trasferimento su tutto il territorio nazionale sulla base di semplici scoperture di organico, senza tenere in debito conto le esigenze personali e familiari del soggetto interessato).
3. Il Ministero della Difesa si costituiva in giudizio e depositava documentazione, tra cui una relazione tecnica.
4. All’esito della camera di consiglio del 15/10/2025, la Sezione adottava l’ordinanza n. -OMISSIS-del 17/10/2025 con cui la domanda cautelare proposta veniva accolta “atteso che il provvedimento impugnato, pur dando atto delle condizioni di salute del ricorrente, non sembra ponderare adeguatamente le esigenze dell’Amministrazione con quelle personali dell’interessato” e per l’effetto veniva disposta “la sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato, nonché il riesame della posizione del ricorrente da parte dell’Amministrazione e l’adozione di una nuova determinazione motivata di assegnazione della sede, alla luce dei profili sopra esposti”.
5. Con memorie depositate in data 02/01/2026 il ricorrente ha rappresentato che l’Amministrazione non ha dato esecuzione alla sopra citata ordinanza e non ha adottato alcun nuovo provvedimento; ha aggiunto altresì che nei riguardi della madre l’INPS con verbale del 12/12/2025 ha accertato l’invalidità “con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età (L.509/88 L.124/98) medio-grave 67%-99%”.
6. All’udienza pubblica del 04/02/2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso è fondato e deve pertanto essere accolto, intendendo il Collegio confermare quanto già statuito in sede cautelare e il proprio orientamento in materia (cfr. TAR Lazio, Sez. I bis, 22 aprile 2025, n. 7843).
2. Deve essere rilevato, infatti, che sussiste una palese incoerenza tra la determinazione assunta con l’atto impugnato di trasferire il ricorrente nella nuova sede di NC dalla precedente sede di Napoli, spostandolo così anche dal luogo di residenza sito nella provincia di Caserta, e la raccomandazione degli stessi organismi medici militari di adibire il ricorrente a “compiti che non lo espongano a stress psicofisici ed in mansioni compatibili con le infermità sofferte e la ridotta efficienza psico-fisica” nonché l’accertamento da parte loro di una “ Sindrome ansioso-depressiva reattiva persistente in terapia psicofarmacologica in paziente con disturbo dell’adattamento con ansia e umore depresso, in atto a grado esimente - reazione a grave stress e disturbi dell’adattamento”; è indubbio, infatti, che l’allontanamento dal luogo di residenza- in una sede che dista circa 400 Km - è fonte di un oggettivo stress di trasferimento, che in tal modo andrebbe con tutta probabilità a peggiorare lo stato clinico del ricorrente, tanto più a fronte della direttiva che prevede che il personale transitato nei ruoli civili, ove non in contrasto con le esigenze funzionali dell’Amministrazione, rimanga in forza, in qualità di dipendente civile, nella regione in cui era in servizio al momento in cui è stato giudicato inidoneo.
Oltretutto la decisione di trasferimento ad NC, adottata secondo il criterio della carenza organica precludendo così possibili opzioni alternative presenti nella Regione Campania, si è basata sulla valutazione, non consona, di reputare le condizioni di salute del ricorrente non abbastanza gravi da poter essere prese in considerazione, ritenendo rilevanti le sole situazioni di handicap grave ex art. 3, comma 3, L. 104/92 (che di per sé si direbbero preclusive per lo svolgimento proprio di qualsiasi prestazione lavorativa) o i casi di riconoscimento, in capo al dipendente, della qualifica di caregiver nei confronti di un parente cui sia stata riconosciuta la situazione di handicap grave (condizione, tra l’altro, da ultimo verificata sussistente in capo alla madre del ricorrente, per la quale in data 12/12/2025 è intervenuta l’attestazione di invalidità “con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età (L.509/88 L.124/98) medio-grave 67%-99%”).
3. In definitiva, la motivazione del provvedimento impugnato nella parte in cui la nuova sede di servizio del ricorrente viene individuata nel Quartier Generale della Marina-QUARTGENMARINA - di NC deve essere ritenuta illegittima poiché l’Amministrazione non ha adeguatamente tenuto in considerazione le esigenze rappresentate dal ricorrente e non ha effettuato un equo bilanciamento di tutti gli interessi coinvolti; in particolare, l’Amministrazione avrebbe dovuto eliminare ogni possibile contrasto tra gli accertamenti sanitari e la raccomandazione dei medici militari di evitare al ricorrente “ lavori che comportino intensi stress psico-fisici”, da un lato, e la sua destinazione alla sede di lavoro di NC, dall’altro, tanto più a fronte di possibili soluzioni d’impiego in Campania.
Il ricorso deve pertanto essere accolto, con annullamento degli atti impugnati nei limiti di utilità per il ricorrente e dovere dell’Amministrazione di rideterminarsi sulla posizione del ricorrente nei sensi descritti in motivazione.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati nei limiti di utilità del ricorrente, con dovere dell’Amministrazione di ripronunciarsi nei sensi descritti in motivazione.
Condanna il Ministero resistente al pagamento delle spese di lite, liquidate nell’importo complessivo di € 3.305,00, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
VA IN, Presidente
Claudio Vallorani, Consigliere
LU EN, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LU EN | VA IN |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.