CASS
Sentenza 7 aprile 2026
Sentenza 7 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 07/04/2026, n. 12741 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12741 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2026 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX nato a [...]; avverso l'ordinanza del 10/07/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di Catanzaro;
udita la relazione svolta dal Consigliere Teresa Grieco;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Roberto Parscot che ha concluso per il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1.Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Catanzaro ha respinto l’istanza di detenzione domiciliare presso la Comunità Terapeutica a doppia diagnosi XXXXXXXXXXXXXXXXX, formulata nell’interesse di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 2 . A v v e r s o l ’ o r d i n a n z a h a p r o p o s t o r i c o r s o p e r c a s s a z i o n e XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, per il tramite del difensore di fiducia, avv. Luigi Esposito, deducendo tre motivi di ricorso.
2.1. Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione e l’erronea applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 147 cod. pen. e 47-ter Ord. pen., in relazione agli artt. 3, 27 e 32 Cost., nonché in relazione agli artt. 2, 3 e 6 Cedu. Ad avviso della difesa, l’ordinanza impugnata avrebbe violato le disposizioni indicate, contravvenendo anche ai principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 99 del 2019 per avere omesso di valutare l’istanza alla luce delle patologie psichiatriche di cui è affetto il ricorrente. Penale Sent. Sez. 1 Num. 12741 Anno 2026 Presidente: DE MARZO GIUSEPPE Relatore: GRIECO TERESA Data Udienza: 07/01/2026 In particolare, la difesa evidenzia che agli atti risultano la perizia psichiatrica disposta in altro procedimento, consulenza specialistiche del dott. XXXXXXXXe del Prof.XXXXXXXXXXXmolteplici referti e certificazioni sanitarie dell’Asl di Rossano;
inoltre, rileva che in passato sulla base delle medesime condizioni cliniche, sono stati adottati provvedimenti giurisdizionali nel senso dell’attestazione della incompatibilità delle condizioni di salute con lo stato detentivo, che non sarebbe stata presa in considerazione dal Tribunale nel provvedimento di rigetto dell’istanza. Ciò premesso, la difesa deduce che, nonostante la documentazione medica attesti che il ricorrente è affetto da grave depressione maggiore con manifestazioni psicotiche, disturbo di personalità borderline, dipendenza da sostanze e cardiopatie ipertensiva e rilevi la necessità di collocare il detenuto in ambiente terapeutico esterno, cionondimeno il Tribunale ha respinto l’istanza di differimento della pena non concedendo la misura della detenzione domiciliare umanitaria. Secondo la difesa, il provvedimento negativo si sarebbe fondato, illogicamente e contraddittoriamente, sulla sola relazione interna del dirigente sanitario della Casa Circondariale di XXXXXXXXX, il quale afferma che le condizioni del ricorrente sono gestibili dalla Medicina Penitenziaria, in cooperazione, per le necessità assistenziali specifiche, con le strutture sanitarie territoriali, le quali però non sono specificate e in ogni caso, ignorano il conclamato rischio suicidiario. La difesa precisa che, trattandosi di soggetto a rischio di suicidio conclamato, il richiamo all’art. 11 Ord. pen. si rivela del tutto illogico, trattando la grave infermità psichica come elemento non decisivo. Di conseguenza, il Tribunale di sorveglianza avrebbe omesso di valutare se il mantenimento della restrizione carceraria si sia tradotto in un trattamento degradante o contrario al senso di umanità, rilevando che anche patologie non necessariamente letali possono integrare una incompatibilità con il regime detentivo, allorché rendano la vita del detenuto priva del minimo livello di dignità umana, che va garantita anche in carcere.
2.1.Con il secondo motivo, il ricorrente deduce il vizio di motivazione apparente e l’omesso esame di fatti decisivi, nonché il travisamento delle risultanze documentali e delle valutazioni peritali. Secondo la difesa, l’ordinanza impugnata non ha affrontato i nodi essenziali della vicenda clinica del ricorrente, né ha fornito adeguata giustificazione del decisum, non confrontandosi con le conclusioni delle perizie e delle consulenze psichiatriche di parte, delle quali non vi è alcuna menzione e dalle quali emerge l’assoluta incompatibilità delle condizioni del ricorrente con il regime detentivo. Si è rileva, poi, che il provvedimento censurato non si è confrontato, e ha disatteso, i precedenti provvedimenti giudiziari, ancorché non vincolanti, che sulla base del medesimo quadro clinico sono giunti a conclusioni favorevoli. 2 Inoltre, la difesa ha eccepito che l’ordinanza impugnata ha omesso di valutare che la depressione maggiore è classificata seconda l’OMS e secondo la Corte di cassazione quale patologia incompatibile con il regime carcerario e che non si affronta soltanto con psicofarmaci.
2.2.Con il terzo motivo, il ricorrente ha dedotto la sussistenza di una motivazione arbitraria in ordine al mancato espletamento della perizia ritenendo sussistente un quadro univocamente concludente per la compatibilità delle condizioni di salute con il regime carcerario, senza confrontarsi con le già indicate certificazioni sanitarie, che attestano il contrario. 3. Con requisitoria scritta, il Sostituto Procuratore generale, Roberto Patscot, ha concluso per il rigetto del ricorso. 4. Con atto del 27 dicembre 2025, il difensore di fiducia, munito di procura speciale ha depositato atto di rinuncia al ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile avendo il ricorrente, con rinuncia validamente formalizzata, in quando formulata con atto sottoscritto dal difensore, procuratore speciale (Sez. U, n. 12603 del 24/11/2015 - dep. 25/03/2016, Celso, Rv. 266244), dedotto la sopravvenuta carenza di interesse per avere, nelle more del presente procedimento, ottenuto la misura della detenzione domiciliare presso una comunità riabilitativa.
2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione per sopravvenuta carenza di interesse non consegue né la condanna al pagamento delle spese processuali né della sanzione pecuniaria in favore della cassa delle ammende. Questo Collegio, pur consapevole di un contrario orientamento (espresso da Sez. 5, n. 39521 del 4/7/2018, Haeres Equita Sri, Rv. 273882; Sez. 5, n. 23636 del 21/3/2018, Horvat, Rv. 273325), ritiene di dover aderire al difforme e maggioritario indirizzo interpretativo, secondo il quale l'inammissibilità del ricorso per cassazione per sopravvenuta carenza di interesse derivante da causa non imputabile al ricorrente comporta che quest'ultimo non possa essere condannato né al pagamento delle spese processuali, né al versamento di una somma in favore della Cassa per le ammende, in quanto il sopraggiunto venir meno del suo interesse alla decisione non configura un'ipotesi di soccombenza (Sez. 3, n. 29593 del 26/5/2021, Lombardi, Rv. 281785; Sez. 1, n. 11302 del 19/09/2017, dep. 2018, Rezmives, Rv. 272308; Sez. 6, n. 19209 del 31/1/2013, Scaricaciottoli, Rv. 256225; Sez. 6, n. 22747 del 6/3/2003, Caterino, Rv. 226009; Sez. 1, n. 1695 del 19/3/1998, Papajani, Rv. 210561). Tale conclusione risulta riconducibile a quanto affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U., n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, Marinaj, Rv. 251694), 3 secondo le quali la nozione della "carenza d'interesse sopraggiunta" va individuata nella valutazione negativa della persistenza, al momento della decisione, di un interesse all'impugnazione, la cui attualità è venuta meno a causa della mutata situazione dì fatto o di diritto intervenuta medio tempore, assorbendo la finalità perseguita dall'impugnante, o perché la stessa abbia già trovato concreta attuazione, ovvero in quanto abbia perso ogni rilevanza per il superamento del punto controverso. Per tale ragione, si è affermato che «alla declaratoria d'inammissibilità non segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria, considerato che il venir meno dell'interesse alla decisione del ricorso è sopraggiunto alla sua proposizione, è ricollegabile unicamente a fattori connessi all'evoluzione dinamica della procedura di estradizione e non configura, per così dire, un'ipotesi di soccombenza del ricorrente (Sez. U, n. 20 del 09/10/1996, Vitale)». 3. A tale affermazione consegue che in simili ipotesi, tra le quali rientra quella in esame, l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse non comporta alcuna conseguenza sfavorevole al ricorrente ex art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse Così è deciso, 07/01/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM. 4
udita la relazione svolta dal Consigliere Teresa Grieco;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Roberto Parscot che ha concluso per il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1.Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Catanzaro ha respinto l’istanza di detenzione domiciliare presso la Comunità Terapeutica a doppia diagnosi XXXXXXXXXXXXXXXXX, formulata nell’interesse di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 2 . A v v e r s o l ’ o r d i n a n z a h a p r o p o s t o r i c o r s o p e r c a s s a z i o n e XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, per il tramite del difensore di fiducia, avv. Luigi Esposito, deducendo tre motivi di ricorso.
2.1. Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione e l’erronea applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 147 cod. pen. e 47-ter Ord. pen., in relazione agli artt. 3, 27 e 32 Cost., nonché in relazione agli artt. 2, 3 e 6 Cedu. Ad avviso della difesa, l’ordinanza impugnata avrebbe violato le disposizioni indicate, contravvenendo anche ai principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 99 del 2019 per avere omesso di valutare l’istanza alla luce delle patologie psichiatriche di cui è affetto il ricorrente. Penale Sent. Sez. 1 Num. 12741 Anno 2026 Presidente: DE MARZO GIUSEPPE Relatore: GRIECO TERESA Data Udienza: 07/01/2026 In particolare, la difesa evidenzia che agli atti risultano la perizia psichiatrica disposta in altro procedimento, consulenza specialistiche del dott. XXXXXXXXe del Prof.XXXXXXXXXXXmolteplici referti e certificazioni sanitarie dell’Asl di Rossano;
inoltre, rileva che in passato sulla base delle medesime condizioni cliniche, sono stati adottati provvedimenti giurisdizionali nel senso dell’attestazione della incompatibilità delle condizioni di salute con lo stato detentivo, che non sarebbe stata presa in considerazione dal Tribunale nel provvedimento di rigetto dell’istanza. Ciò premesso, la difesa deduce che, nonostante la documentazione medica attesti che il ricorrente è affetto da grave depressione maggiore con manifestazioni psicotiche, disturbo di personalità borderline, dipendenza da sostanze e cardiopatie ipertensiva e rilevi la necessità di collocare il detenuto in ambiente terapeutico esterno, cionondimeno il Tribunale ha respinto l’istanza di differimento della pena non concedendo la misura della detenzione domiciliare umanitaria. Secondo la difesa, il provvedimento negativo si sarebbe fondato, illogicamente e contraddittoriamente, sulla sola relazione interna del dirigente sanitario della Casa Circondariale di XXXXXXXXX, il quale afferma che le condizioni del ricorrente sono gestibili dalla Medicina Penitenziaria, in cooperazione, per le necessità assistenziali specifiche, con le strutture sanitarie territoriali, le quali però non sono specificate e in ogni caso, ignorano il conclamato rischio suicidiario. La difesa precisa che, trattandosi di soggetto a rischio di suicidio conclamato, il richiamo all’art. 11 Ord. pen. si rivela del tutto illogico, trattando la grave infermità psichica come elemento non decisivo. Di conseguenza, il Tribunale di sorveglianza avrebbe omesso di valutare se il mantenimento della restrizione carceraria si sia tradotto in un trattamento degradante o contrario al senso di umanità, rilevando che anche patologie non necessariamente letali possono integrare una incompatibilità con il regime detentivo, allorché rendano la vita del detenuto priva del minimo livello di dignità umana, che va garantita anche in carcere.
2.1.Con il secondo motivo, il ricorrente deduce il vizio di motivazione apparente e l’omesso esame di fatti decisivi, nonché il travisamento delle risultanze documentali e delle valutazioni peritali. Secondo la difesa, l’ordinanza impugnata non ha affrontato i nodi essenziali della vicenda clinica del ricorrente, né ha fornito adeguata giustificazione del decisum, non confrontandosi con le conclusioni delle perizie e delle consulenze psichiatriche di parte, delle quali non vi è alcuna menzione e dalle quali emerge l’assoluta incompatibilità delle condizioni del ricorrente con il regime detentivo. Si è rileva, poi, che il provvedimento censurato non si è confrontato, e ha disatteso, i precedenti provvedimenti giudiziari, ancorché non vincolanti, che sulla base del medesimo quadro clinico sono giunti a conclusioni favorevoli. 2 Inoltre, la difesa ha eccepito che l’ordinanza impugnata ha omesso di valutare che la depressione maggiore è classificata seconda l’OMS e secondo la Corte di cassazione quale patologia incompatibile con il regime carcerario e che non si affronta soltanto con psicofarmaci.
2.2.Con il terzo motivo, il ricorrente ha dedotto la sussistenza di una motivazione arbitraria in ordine al mancato espletamento della perizia ritenendo sussistente un quadro univocamente concludente per la compatibilità delle condizioni di salute con il regime carcerario, senza confrontarsi con le già indicate certificazioni sanitarie, che attestano il contrario. 3. Con requisitoria scritta, il Sostituto Procuratore generale, Roberto Patscot, ha concluso per il rigetto del ricorso. 4. Con atto del 27 dicembre 2025, il difensore di fiducia, munito di procura speciale ha depositato atto di rinuncia al ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile avendo il ricorrente, con rinuncia validamente formalizzata, in quando formulata con atto sottoscritto dal difensore, procuratore speciale (Sez. U, n. 12603 del 24/11/2015 - dep. 25/03/2016, Celso, Rv. 266244), dedotto la sopravvenuta carenza di interesse per avere, nelle more del presente procedimento, ottenuto la misura della detenzione domiciliare presso una comunità riabilitativa.
2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione per sopravvenuta carenza di interesse non consegue né la condanna al pagamento delle spese processuali né della sanzione pecuniaria in favore della cassa delle ammende. Questo Collegio, pur consapevole di un contrario orientamento (espresso da Sez. 5, n. 39521 del 4/7/2018, Haeres Equita Sri, Rv. 273882; Sez. 5, n. 23636 del 21/3/2018, Horvat, Rv. 273325), ritiene di dover aderire al difforme e maggioritario indirizzo interpretativo, secondo il quale l'inammissibilità del ricorso per cassazione per sopravvenuta carenza di interesse derivante da causa non imputabile al ricorrente comporta che quest'ultimo non possa essere condannato né al pagamento delle spese processuali, né al versamento di una somma in favore della Cassa per le ammende, in quanto il sopraggiunto venir meno del suo interesse alla decisione non configura un'ipotesi di soccombenza (Sez. 3, n. 29593 del 26/5/2021, Lombardi, Rv. 281785; Sez. 1, n. 11302 del 19/09/2017, dep. 2018, Rezmives, Rv. 272308; Sez. 6, n. 19209 del 31/1/2013, Scaricaciottoli, Rv. 256225; Sez. 6, n. 22747 del 6/3/2003, Caterino, Rv. 226009; Sez. 1, n. 1695 del 19/3/1998, Papajani, Rv. 210561). Tale conclusione risulta riconducibile a quanto affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U., n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, Marinaj, Rv. 251694), 3 secondo le quali la nozione della "carenza d'interesse sopraggiunta" va individuata nella valutazione negativa della persistenza, al momento della decisione, di un interesse all'impugnazione, la cui attualità è venuta meno a causa della mutata situazione dì fatto o di diritto intervenuta medio tempore, assorbendo la finalità perseguita dall'impugnante, o perché la stessa abbia già trovato concreta attuazione, ovvero in quanto abbia perso ogni rilevanza per il superamento del punto controverso. Per tale ragione, si è affermato che «alla declaratoria d'inammissibilità non segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria, considerato che il venir meno dell'interesse alla decisione del ricorso è sopraggiunto alla sua proposizione, è ricollegabile unicamente a fattori connessi all'evoluzione dinamica della procedura di estradizione e non configura, per così dire, un'ipotesi di soccombenza del ricorrente (Sez. U, n. 20 del 09/10/1996, Vitale)». 3. A tale affermazione consegue che in simili ipotesi, tra le quali rientra quella in esame, l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse non comporta alcuna conseguenza sfavorevole al ricorrente ex art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse Così è deciso, 07/01/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM. 4