Sentenza 18 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 18/01/2001, n. 666 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 666 |
| Data del deposito : | 18 gennaio 2001 |
Testo completo
0 0 6 6 6 / 0 1 AULA "A" REPUBBLICA ITALIANA oggetto IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LAVORO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Richiesta copia studio SEZIONE LAVORO dal Sig. IL SOLE 24 ORE composta degli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: per diritti L. 3000 1.8 GEN. 2001 Dott. Giuseppe IANNIRUBERTO Presidente IL CANCELLIERE R.G.N.19576/99 Dott. Giovanni MAZZARELLA Rel. Consigliere Dott. Attilio CELENTANO Consigliere Dott. Camillo FILADORO Consigliere Cron.2. 1313 Dott. Paolo STILE Consigliere ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rep. UFFICIO COPIE SENTENZA Richiesta copia studio dal Sig.KROMOS UD.07.11.2000 sul ricorso proposto per diritti L. 3000 da il 18.01.01 IL CANCELLIERE RI ZZ O AN rapp.to e difeso dall'avv. Pietro Pagano, con il quale elett.te domicilia in Roma, via Enrico Fermi, n. 128, appartamento Pagano-Muscianisi, giusta procura speciale a margine del ricorso,
- ricorrente -
contro 414 BANCA MERCANTI I LE I TALIANA quale Banca incorporante la Banco di Credito Siciliano s.p.a., in persona del Presidente e legale rapp.te prof. Girolamo 4531 . Bongiorno, rapp.to e difeso dall'avv. Prof. Lucio Ricca, con il quale elett.te domicilia in Roma, via Gavorrano, n. 12, scala B, int. 4, presso lo studio dell'avv. Mario Giannarini, giusta procura speciale per notaio Ugo Serio di Palermo del 09 ottobre 2000, rep. n. 55637, controricorrente avverso la sentenza del Tribunale di Messina n. 00421/98 del 30.10/26.11.1998, R.G. n. 00638/97, non notificata. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07 novembre 2000 dal Relatore Cons. dott. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Giovanni Mazzarella;
UFFICIO COPIE Uditi gli avv.ti Pietro Pagano, per ZZ IA, Richiesta copia studio dal Sig. DAMAIL Lucio Ricca, per la Banca Mercantile Italiana s.p.a. 3000 23 GEN. 2001per diritti Udito il P.M., in persona del Procuratore Generale Dotty IL CANCELLIERE Antonio Buonajuto, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato il 28 ottobre 1992 ZZ IA, già dipendente della Banco di Credito Siciliano s.p.a., oggi, per incorporazione, Banca Mercantile Italiana s.p.a., in qualità ultima di cassiere presso l'Agenzia di Letojanni, premesso che a seguito di visite ispettive erano state riscontrate irregolarità, delle quali doveva ritenersi responsabile il preposto all'agenzia, in quanto effettuate a insaputa di esso ricorrente e per buona parte nel periodo delle sue ferie ordinarie annuali;
che, convocato dal Direttore 2 फ Generale della sede di Canicattì, era stato costretto a sottoscrivere domanda di dimissioni, dettata dallo stesso Direttore, e della cui stesura quest'ultimo era rimasto soddisfatto solo a seguito della terza redazione, sotto la minaccia di denunzia in sede penale e di licenziamento;
che la revoca delle dimissioni non aveva avuto seguito sicché si versava in ipotesi di licenziamento illegittimo;
tanto premesso, ricorreva al Pretore di Taormina perché fossero ed esso ricorrente reintegrato nelannullate le dimissioni posto di lavoro. Il Pretore, 'disattese ulteriori istanze istruttorie, rigettava la domanda del ZZ. Il Tribunale di Messina, ricostituitosi il contraddittorio, respingeva l'appello proposto dal lavoratore;
spese del grado interamente compensate tra le parti. Osservava il Tribunale, in sintesi e per quanto ancora di rilievo in questa sede: il punto decisivo della controversia era costituito dalla denunzia di estorsione delle dimissioni che sarebbe stata posta in atto dal Direttore Generale della sede di Canicattì della società con minacce di denuncia del dipendente all'Autorità Giudiziaria e del suo licenziamento;
l'assunto del ZZ su tale punto non trovava riscontro nelle prove agli atti;
le stesse disattese istanze istruttorie erano tardive e non pertinenti, risultando esse proposte solo nel corso del primo grado di giudizio e con riferimento alla h 3 responsabilità del preposto e alla estraneità di esso ZZ ai fatti addebitati, e non anche alla denunziata estorsione delle dimissioni. Ricorre per cassazione avverso la predetta sentenza il ZZ demandando a tre motivi di censura il richiesto annullamento della decisione impugnata. La Banca Mercantile Italiana s.p.a. si è costituita con controricorso notificato il 27 ottobre 2000. MOTIVI DELLA DECISIONE preliminarmente dichiarata la inammissibilità del Va controricorso tardivamente proposto. Con il primo motivo di ricorso il ZZ denunzia violazione dell'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c. in relazione agli artt. 228 231 c.p.c.: l'interrogatorio formale era stato reso in primo grado per la Banco di Credito Siciliano s.p.a., e nonostante l'opposizione, dal procuratore alle liti della tessa società; esso, pertanto, era nullo perché in violazione degli artt. 228 e 231 c.p.c., e nulli dovevano considerarsi conseguentemente i successivi atti istruttori di primo grado e l'intero procedimento;
il Tribunale, nonostante la riproposizione della questione, ha omesso qualsiasi riferimento e/o motivazione sul punto. Con il secondo motivo di ricorso il ZZ denunzia violazione dell'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c. in relazione agli artt. 115, 116, 210, 211, 212, 257, 312, 356 e 437, secondo Ch comma, c.p.c.: il Tribunale, pur avendo compreso le intenzioni del ricorrente nella proposizione delle istanze istruttorie, aveva contraddittoriamente rigettato queste ultime, così impedendo al ZZ di dimostrare la sua assoluta estraneità ai fatti contestati e quindi la illegittimità (per violenza) delle tanto più che, fra i documenti di cui sisue dimissioni, chiedeva "l'acquisizione ufficiale", vi era anche sentenza di altro Pretore, prodotta in corso di causa ed allegata al fascicolo di parte, di reintegra nel posto di lavoro di tale Ardizzone, coinvolto nei medesimi fatti riguardanti anche il ZZ, e dalla quale risultava la estraneità dell'Ardizzone e dello stesso ZZ, a conclusione di un processo iniziato successivamente ed istruito da altro pretore, nonché verbale di ispezione con le dichiarazioni del preposto dott. Basile nelle quali quest'ultimo si era assunto tutte le responsabilità degli illeciti, scagionando completamente il ZZ. Entrambi i motivi, da trattarsi congiuntamente per la evidente connessione fra di essi, sono inammissibili. Nel ricorso non risultano minimamente indicate le circostanze di fatto sulle quali sarebbe stato incentrato l'interrogatorio o le richieste prove testimoniali, e nella sentenza impugnata non si fa alcun riferimento al primo mezzo istruttorio per la decisione della causa. Costituisce ius receptum il principio secondo cui, ai fini della corretta impugnazione della sentenza in ordine ai mezzi istruttori 5 h irritualmente ammessi о ingiustificatamente pretermessi о disattesi in sede di merito, deve fornirsi alla Corte ogni elemento per la verifica anche della decisività di essi ("Nel giudizio di legittimità, il ricorrente che deduce l'omessa о insufficiente motivazione della sentenza impugnata per mancata о erronea valutazione di alcune risultanze probatorie ha l'onere, in considerazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di specificare, trascrivendole le prove non (o mal) valutate, nonché diintegralmente, indicare le ragioni del carattere decisivo delle stesse Cass. 25 marzo 1999, n. 02838). Orbene, quanto alla questione sull'interrogatorio formale, peraltro neanche riproposta in grado di appello, essa appare del tutto ultronea e irrilevante: non una sola argomentazione motivazionale della sentenza impugnata si fonda su tale mezzo istruttorio, sicché la intera decisione non può essere annullata per motivi diversi ed estranei a quelli che la sostengono. Quanto alla mancata ammissione delle prove testimoniali, nella relativa censura si espongono i motivi della richiesta disattesa dal giudice di appello, ma non se ne indicano le prospettazioni atte a dimostrare che le dette prove erano effettivamente e concretamente indirizzate a tanto e comunque decisive, con grado di certezza, in senso modificativo t della decisione adottata. E ciò viola il pacifico principio sopra indicato. 6 Q Con il terzo motivo di ricorso il ZZ denunzia violazione dell'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c. in relazione agli artt. 1427, 1434, 1435 e 1438 c.c.: dagli elementi agli atti (testimonianze Pistorio e Montanti) emergeva che il ZZ era stato minacciato di denunzia in sede penale e di licenziamento;
le dimissioni, pertanto, anche in considerazione dell'assoluta estraneità del ZZ ai fatti addebitati, come era risultato dal giudizio Ardizzone, dovevano ritenersi estorte, e perseguite dalla società per evitare risvolti negativi economici e morali. Il motivo è infondato. Trattasi all'evidenza di censure dirette alla revisione di merito della questione nodale della vertenza (minacce dirette alla estorsione delle dimissioni), formulate in modo da sollecitare questa Corte ad una inammissibile rilettura degli alcuni dei quali neanche più esaminabili per leatti di causa - osservazioni di cui ai motivi che precedono - quest'ultima, riservata alla esclusiva competenza del giudice di invece, appello, e insindacabile in questa sede se non per vizio di motivazione. In proposito, e nonostante la titolazione in tal senso del motivo di ricorso in esame, la censura non appare correttamente proposta, mediante, cioè, la precisa indicazione о lacune nelle argomentazioni ovvero ladi carenze specificazione di illogicità consistenti nell'attribuire agli elementi emersi in giudizio un significato fuori dal senso 7 J comune mancanza di coerenza tra le varie ragioni esposte e quindi nella assoluta incompatibilità razionale degli argomenti e nell'insanabile contrasto tra gli stessi: contraddizioni e irrazionalità, neppure prospettate in ricorso, comunque per nulla rinvenibili nella motivazione della impugnata sentenza, la quale appare sorretta da considerazioni motive congrue ed idonee a permettere il controllo del processoesaurienti, logico-giuridico svolto a sostegno della decisione. Sono sufficienti, in tal senso, i numerosi riferimenti agli atti istruttori e ai documenti non esaminati, e ritenuti non esaminabili, dal giudice di appello (primo e secondo motivo di ricorso) e le innumerevoli argomentazioni che in qualche modo tali atti e documenti presuppongono (asserita esclusiva responsabilità del preposto per i fatti contestati), sicché l'intera prospettazione argomentativa del motivo di ricorso in esame risulta in conclusione decisamente fallace e insostenibile. Il ricorso, pertanto, va rigettato;
per il principio della soccombenza il ZZ va condannato al rimborso in favore della società delle spese del giudizio di cassazione.
P. Q. M.
la Co rigetta il ricorso, e condanna ZZ IA al rimborso in favore della Banca Mercantile ! . Italiana s.p.a. delle spese del giudizio di cassazione in lire 49000 oltre a lire 2.000.000 (due milioni) per onorari di 8 avvocato. Così deciso in Roma il 07 novembre 20 00. Il consigliere est. Giovanni Mazzarella Il presidente Giovanni Mapparella Giuseppe Ianniruberto Shilli IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Depositata in Cancelleria 18 GEN. 2001 ogai, Di IL ABORATORE DI CANCELLERIA T E I O N T R O C I 0 3 A D 1 S 3 , S . 5 O T A L . T R L , A N ' A O S L B 3 L E I 7 P E - D S D 8 I - A I N 1 S T G S 1 N O O E S E P A I G M D I A G E E A , O L D O T R T E I T A T R S L I I N L G E D E S E E O R D 9