Sentenza 7 novembre 2013
Massime • 1
Il reato di molestia di cui all'art. 660 cod. pen. non è necessariamente abituale, per cui può essere realizzato anche con una sola azione di disturbo o di molestia, purché ispirata da biasimevole motivo o avente il carattere della petulanza, che consiste in un modo di agire pressante ed indiscreto, tale da interferire sgradevolmente nella sfera privata di altri. (Fattispecie nella quale è stato escluso che integrasse la contravvenzione una sola telefonata, effettuata in orari normali, al fine, non di molestare, ma di ingiuriare e minacciare la persona offesa).
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Le condotte moleste possono consistere anche nel ripetuto invio di e-mail disperate per l'abbandono: costituisce petulanza l'insistente intromissione nella sfera privata del destinatario, a nulla rilevando che ciò fosse conseguenza della sofferenza per l'interruzione della relazione sentimentale. La condotta, per essere molesta, deve non soltanto risultare sgradita a chi lo riceve, ma deve essere anche ispirato da biasimevole, ossia riprovevole, motivo oppure rivestire il carattere della petulanza, che consiste in un modo di agire pressante ed indiscreto, tale da interferire sgradevolmente nella sfera privata di altri. Cassazione penale sez I penale ud. 6 aprile 2023 (dep. 27 ottobre …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 07/11/2013, n. 3758 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3758 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Presidente - del 07/11/2013
Dott. CAIAZZO Luigi Pietro - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROMBOLÀ Marcello - Consigliere - N. 1555
Dott. BONITO RA - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROCCHI Giacomo - Consigliere - N. 34432/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OR ND N. IL 04/06/1968;
avverso la sentenza n. 518/2012 TRIBUNALE di CHIETI, del 21/02/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 07/11/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. BONITO RA Maria Silvio;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. LETTIERI Nicola, che ha concluso per l'annullamento con rinvio senza rinvio della sentenza impugnata.
Udito il difensore Avv. COLDARELLI Salvatore.
La Corte:
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza del 21 febbraio 2013 il Tribunale di Chieti, in composizione monocratica, condannava alla pena di Euro 200,00 di ammenda MO NA, imputato della contravvenzione di cui all'art. 660 c.p. per avere arrecato disturbo, per biasimevole motivo, a Di RA ER per mezzo del telefono, rivolgendo a quest'ultimo, in occasione di un'unica telefonata, parole ingiuriose ed offensive.
Con la stessa sentenza il tribunale dichiarava estinti i reati di ingiuria e minaccia contestati al medesimo imputato perché rimessa la relativa querela a suo tempo proposta.
A sostegno della decisione il giudice territoriale richiamava la testimonianza della parte lesa ed il contenuto dell'unica telefonata di cui alla contestazione.
2. Ricorre per cassazione avverso detta sentenza l'imputato, personalmente, illustrando un unico motivo di impugnazione, con il quale ne denuncia l'illegittimità per vizio della motivazione. Deduce in particolare il ricorrente: la condanna si fonda probatoriamente sulla sola dichiarazione della p.l. della quale non è stata fatta alcuna valutazione critica;
la p.l., peraltro, non ha ricordato le frasi pronunciate dall'imputato; non risulta motivata la ricorrenza della petulanza ovvero di altro biasimevole motivo.
3. Il ricorso è fondato.
Il reato di molestia o disturbo alle persone, secondo consolidato insegnamento giurisprudenziale, non ha natura di reato necessariamente abituale, sicché può essere realizzato anche con una sola azione (Cass., Sez. 1^, 08/07/2010, n. 29933) purché particolarmente sintomatica la stessa dei requisiti della fattispecie tipizzata.
Su tale presupposto teorico è stata ritenuta molesta anche una sola telefonata perché effettuata alle ore 23, ritenuta notturna, con il futile pretesto della richiesta di restituzione di una tuta (Cass., Sez. 1^, 22/04/2004, n. 23521) ovvero, dopo la mezzanotte, perché, nella specie, si è ritenuto che l'ora della telefonata dimostrava sia l'obiettiva molesta intrusione in ore riservate al riposo, sia l'evidente intenzione dell'imputato di molestare la moglie, e non già di vedere il bambino, come difensivamente opinato, che a quell'ora avrebbe dovuto dormire (Cass., Sez. 1^, 12/11/2009, n. 36). Nei richiamati precedenti l'unicità della telefonata è stata però criticamente valutata, ai fini di verificare, in concreto, la ricorrenza dei requisiti di legge per la sussistenza della contravvenzione, giacché, ai fini del reato previsto dall'art. 660 c.p., l'atto di molestia dev'essere ispirato da biasimevole motivo o rivestire il carattere della petulanza, che consiste in un modo di agire pressante ed indiscreto, tale da interferire sgradevolmente nella sfera privata di altri.
Di qui la rilevanza data all'ora dell'unica telefonata, eccezionalmente ritenuta petulante, ed ai motivi di essa. Nel caso in esame la telefonata dell'imputato, come reso palese dalla contestazione e dalla stessa ricostruzione fattuale del giudice di merito, avvenne non già per un fine di molestia, bensì per ingiuriare e minacciare ed in orari niente affatto anormali e comunque niente affatto incoerenti con tale finalità. D'altra parte opportunamente risultava contestato all'imputato il contenuto di quell'unica telefonata ai sensi degli artt. 594 e 612 c.p., dappoiché in essa detti reati trovavano una loro giuridica giustificazione, reati nei quali la contravvenzione ex art. 660 c.p., deve ritenersi assorbita.
Date le premesse esposte, la sintesi del sillogismo logico giuridico porta all'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché il fatto non sussiste.
P.Q.M.
La Corte, annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.
Così deciso in Roma, il 7 novembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2014