Cass. pen., sez. I, sentenza 07/11/2013, n. 3758
CASS
Sentenza 7 novembre 2013

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Il reato di molestia di cui all'art. 660 cod. pen. non è necessariamente abituale, per cui può essere realizzato anche con una sola azione di disturbo o di molestia, purché ispirata da biasimevole motivo o avente il carattere della petulanza, che consiste in un modo di agire pressante ed indiscreto, tale da interferire sgradevolmente nella sfera privata di altri. (Fattispecie nella quale è stato escluso che integrasse la contravvenzione una sola telefonata, effettuata in orari normali, al fine, non di molestare, ma di ingiuriare e minacciare la persona offesa).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 07/11/2013, n. 3758
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 3758
Data del deposito : 7 novembre 2013

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