Sentenza 7 novembre 2007
Massime • 1
Integra il tentativo di falsità in registri (art. 56 e 484 cod. pen.), la condotta di colui che, in qualità di titolare di un'agenzia di "pratiche auto", lasci, nel registro sottoposto ad ispezione da parte dell'autorità di pubblica sicurezza, spazi in bianco, ancorché numerati, trattandosi di attività diretta in modo non equivoco alla abusiva annotazione di pratiche svolte in un momento successivo rispetto a quello che sarebbe risultato in ragione dell'alterata collocazione cronologica.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 07/11/2007, n. 3560 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3560 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Presidente - del 07/11/2007
Dott. FERRUA Giuliana - Consigliere - SENTENZA
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - N. 2301
Dott. OLDI Paolo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - N. 011442/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) GA CO, N. IL 13/03/1958;
avverso SENTENZA del 26/10/2006 CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. FUMO MAURIZIO;
udito il P.G. in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. BAGLIONE Tindari, che ha concluso chiedendo annullamento senza rinvio. OSSERVA
GA ME fu condannato dal Tribunale monocratico di Palmi alla pena di giustizia in quanto ritenuto responsabile del delitto ex artt. 56-110-484 c.p., perché, quale titolare di un'agenzia di
"pratiche auto", in concorso con la sua dipendente FE AR, aveva lasciato in bianco alcuni righi del registro sottoposto a ispezione da parte dell'autorità di PS, pur riportando detti spazi bianchi la indicazione numerica alla stregua delle pratiche effettivamente svolte e annotate.
La Corte di appello di Reggio Calabria con sentenza, del 26.10.2006, ha assolto la FE per non aver commesso il fatto e ha confermato la pronunzia di primo grado nei confronti del AL. Ricorre l'imputato e deduce violazione degli artt. 56-110-468 c.p., art. 192 c.p.p., commi 1 e 2 e art. 546 c.p.p., comma 1, lett. e). Trattandosi di processo indiziario, la Corte avrebbe dovuto valutare indizi certi, precisi e concordanti. Viceversa, la sentenza, nell'attribuire la responsabilità dell'accaduta all'imputato, utilizza ragionamenti fallaci e affermazioni apodittiche, atteso che afferma che sarebbe "pacifico" che la scritturazione sul registro sarebbe avvenuta, sia pure ad opera di un dipendente, ma su disposizione del titolare dell'agenzia. A ben vedere i giudici del merito hanno a disposizione (e utilizzano) un unico indizio e dunque non possono compiere (e di fatto non compiono) la operazione logica ex art. 192 c.p.p., comma 2. Va inoltre rilevato che, pur essendo ammissibile il tentativo nei reati di falso, tuttavia, nel caso in esame, manca la inequivocità degli atti nella condotta accertata e indebitamente attribuita al GA.
Con separato motivo, il ricorrente deduce violazione degli artt. 56 e 133 c.p., posto che la rivalutazione del trattamento sanzionatorio è stata negata sulla base della ritenuta gravità del fatto e per il comportamento processuale dell'imputato, nonché per i precedenti dello stesso. Ebbene, nella sentenza di primo grado (con la quale quella - confermativa - di appello fa corpo unico) si legge che il riconoscimento delle attenuanti generiche è dovuto all'assenza di precedenti e che là concessione del beneficio ex art. 163 c.p. fu effettuata in considerazione delle modalità del fatto, dal quale non si poteva dedurre elevata capacità criminale. La frattura logica tra le due motivazioni (da considerarsi, come detto, unitariamente) non potrebbe essere più evidente.
Con motivi nuovi, depositati il 17.10.2007, il ricorrente rappresenta che il reato si è prescritto alla data del 30.4.2007.
Va innanzitutto precisato che la prescrizione non è maturata, in considerazione delle intervenute sospensioni (essa maturerebbe il 19.4.2008).
Ciò premesso, deve considerarsi come, in linea generale, anche nei reati di falso sia ammesso il tentativo, allorché la condotta si interrompa prima dell'uso del documento o del completamento della falsificazione e tuttavia iter criminis già posto in essere dia la possibilità di ricavare la presenza di atti idonei, inequivocamente diretti alla commissione di quel reato (quasi in termini: ASN 198809280-RV 179188). Così è stato ritenuto il reato ex artt. 56 e 579 c.p. nella condotta del PU che firmi in bianco un'attestazione, delegando altri al riempimento del relativo modulo (ASN 199504169 - RV 201259).
Non dissimile è il caso in esame, atteso che il giudice del merito ha motivatamente ritenuto che l'aver lasciato in bianco spazi, pur numerati, sul predetto registro, fosse attività che preludeva alla abusiva annotazione di pratiche svolte in momento successivo rispetto a quelle che poi sarebbero - per via della alterata collocazione cronologica - risultate svolte dopo.
Quanto alla attribuibilità della condotta al GA, la Corte la ha dedotta dal ruolo da costui effettivamente svolto all'interno dell'agenzia, della quale, si legge in sentenza, egli non era solo il titolare "formale", dal momento che svolgeva in prima persona le operazioni relative alle pratiche automobilistiche e teneva i rapporti con la Motorizzazione civile e con il PRA.
Conclusivamente il ricorso merita rigetto e il ricorrente va condannato alle spese del grado.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 7 novembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 23 gennaio 2008