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28 novembre 2012
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14 giugno 2015
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19 novembre 2017
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30 luglio 2020
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Art. 319-quater.
(Induzione indebita a dare o promettere utilita').
Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualita' o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilita' e' punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi.
Nei casi previsti dal primo comma, chi da' o promette denaro o altra utilita' e' punito con la reclusione fino a tre anni ((ovvero con la reclusione fino a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000))
(281)
------------- AGGIORNAMENTO (281)
Il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 , come modificato dalla L. 17 ottobre 2017, n. 161 , ha disposto (con l'art. 71, commi 1 e 3) che le pene stabilite per il delitto previsto dal presente articolo sono aumentate da un terzo alla meta' se il fatto e' commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione personale durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne e' cessata l'esecuzione. Alla pena e' aggiunta una misura di sicurezza detentiva.
(Induzione indebita a dare o promettere utilita').
Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualita' o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilita' e' punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi.
Nei casi previsti dal primo comma, chi da' o promette denaro o altra utilita' e' punito con la reclusione fino a tre anni ((ovvero con la reclusione fino a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000))
(281)
------------- AGGIORNAMENTO (281)
Il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 , come modificato dalla L. 17 ottobre 2017, n. 161 , ha disposto (con l'art. 71, commi 1 e 3) che le pene stabilite per il delitto previsto dal presente articolo sono aumentate da un terzo alla meta' se il fatto e' commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione personale durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne e' cessata l'esecuzione. Alla pena e' aggiunta una misura di sicurezza detentiva.
Commentari • 477
- 1. Induzione indebita a dare o a promettere utilità (art. 319 quater c.p.)Avvocato Rosario Bello · https://www.diritto.it/ · 1 luglio 2022 · 110.241615
Indice Definizione Induzione indebita a dare o a promettere utilità art. 319 quater c.p. 1. […] Potrebbero interessarti anche: Tentativo di induzione indebita e istigazione alla corruzione Concussione e induzione indebita: aspetti sovrapponibili e differenze Lo schema duplice della induzione indebita ex art. 319 quater cp. 2. […] A seguito della novella di cui sopra l'art. 319 quater del codice penale testualmente dispone che: “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, […] Sul punto così si esprime la Corte di Cassazione: “ Nel delitto di induzione indebita, previsto dall'art. 319 quater cod. pen., introdotto dalla L. n. 190 del 2012, […] per il delitto di cui all'art. 319 – quater c.p., […]
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Giurisprudenza • +500
- 1. Cass. pen., sez. II, sentenza 14/02/2025, n. 6206Provvedimento: […] Sicché, come puntualmente rilevato dalla Procura generale, «il danno ingiusto" e il "vantaggio indebito", quali elementi costitutivi impliciti rispettivamente della condotta costrittiva di cui all'art. 317 cod. pen. e di quella induttiva di cui all'art. 319- quater cod. pen., devono essere apprezzati con approccio oggettivistico, il quale, […] In conclusione, deve essere ribadito che per la configurabilità del delitto di indebita induzione di cui all'art. 319-quater cod. pen. è richiesta la connessione tra l'abuso induttivo del pubblico agente e la indebita dazione o promessa del privato, ma non fra quest'ultima e l'utilità dal medesimo perseguita o ricevuta (Sez. 3, n. 29321 del 14/07/2020, […]Leggi di più...
- mandato rescindente·
- art. 319-quater cod. pen.·
- art. 616 cod. proc. pen.·
- giudicato·
- prescrizione reato·
- vantaggio indebito·
- induzione indebita·
- art. 318 cod. pen.·
- prevaricazione pubblico ufficiale·
- concussione