Sentenza 24 gennaio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 24/01/2002, n. 796 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 796 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2002 |
Testo completo
LA CORTES00796/02 REPUBBLICA ITALIANA IN NOM Oggetto mutatis o emendatio SEZIONE SECONDA CIVILE libelli;
domanda Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: On Juli - Presidente Dott. Vincenzo CALFAPIETRA R.G.N. 15700/99 Cron.2170 Consigliere Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO Rep. 242 Consigliere Dott. Giandonato NAPOLETANO - Rel. Consigliere Dot:t. Rosario DE JULIO Ud.30/05/01 - Pott. Francesca -Consigliere- TROMBETTA ha pronunciato la seguente Juli Revaris, est. SENTENZA sul ricorso proposto da: CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE IMPRESA EDILE FLLI GALLO DI GALLO ALDO & C SAS, in Richiesta copia studio persona del legale rappresentante Sig. ALDO GALLO, dal Sig. IL SOLE 24 ORE in ROMA VIA DEGLI SCIPIONI per dirity 24 GEIL 2002 elettivamente domiciliato IL CANCELLIERE268/A, presso 16 studio dell'avvocato GIOVANNI IACOVONI, che lo difende unitamente all'avvocato CANCELLER A GIOVANNI IZZI, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
ROMANO' MARCO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA NEMORENSE 77, presso lo studio dell'avvocato LUCIO 2001 TAMBURRO, che lo difende, giusta delega in atti;
*1929
- controricorrente -
1- avvers0 la sentenza n. 1718/98 della Corte d'Appello di MILANO, depositata il 16/06/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/05/01 dal Consigliere Dott. Rosario DE JULIO;
udi.to l'Avvocato IACOVONI Giovanni, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito l'Avvocato TAMBURRO Lucio, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
persona del Sostituto Procuratoreudito il P.M. in Generale Dott. CO PIVETTI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Ccn atto di citazione 26 marzo 1988, l'architetto CO AN conveniva in giudizio avanti il Tribunale di Milano la società Fratelli Gallo s.n.c., in seguito s.a.s., per sentirla condannare al pagamento della somma di L. 14.129.507, dovuta per l'assistenza prestata alla società Gallo, su richiesta del geometra Mario SP, che aveva agito come mandatario, nell'esecuzione di un progetto per casa civile, in via Adamello a Vanzaghello (MI). Ia convenuta Gallo s.a.s. si costituiva, depositando il 23.5.1988 comparsa di risposta, contestando integralmente le domande attoree sia per quanto riguardava il conferimento dell'incarico sia per quanto riguardava l'esecuzione di qualsivoglia attività da parte dell'arch. AN. Rimessa la causa al Collegio, quest'ultimo con ordinanza 28.6.1990, su istanza dell'attore, disponeva la chiamata in causa del geom. Mario SP, che secondo la Gallo aveva curato i progetti per la costruzione delle villette in Vanzaghello e per le varianti al tetto. Il geom. costituiva all'udienza del 20.12.1990,SP si contestando le pretese del AN e negando di 3 avergli mai conferito alcun incarico in relazione alla progettazione in questione. Il G.I. disponeva l'ammissione delle prove richieste dalle parti ed assumeva le deposizioni testimoniali. Conclusa l'istruzione probatoria, all'udienza di precisazione delle conclusioni l'attore riduceva il quantum a L. 5.670.550, uniformandosi in tal modo alla liquidazione del Consiglio dell'Ordine professionale da lui stesso adito. Quindi, la causa era rimessa al collegio per la decisione. Il Tribunale di Milano, con sentenza depositata il 21.11.1994, accoglieva la domanda dell'attore, condannando l'Impresa Fratelli Gallo a pagare la complessiva somma di L. 5.728.050, oltre interessi al tasso del 10% annuo dal giorno della domanda al saldo ed alla rifusione delle spese di lite sostenute dall'attore, con provvisoria esecutività della sentenza. Il terzo chiamato veniva invece assolto da ogni pretesa svolta nei suoi confronti. Avverso la suddetta sentenza la s.a.s. Fratelli Gallo proponeva appello, lamentando il difetto di motivazione della sentenza di primo grado, assumendo in particolare che il convincimento dei primo giudici si era fondato esclusivamente sulle dichiarazioni dei testi citati dall'attore. Con sentenza del 7.4. - 16.6.1998 la corte l'impugnazioned'appello di Milano rigettava proposta dalla s.a.s Gallo. Avverso tale sentenza ricorre per cassazione a s.a.s. Gallo con due motivi di impugnazione. Resiste con controricorso l'arch. CO AN. MOTIVI DELLA DECISIONE Col primo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 183 c.p.c., prima che fosse sostituito dall'art. 17 della legge 26.11.1990 n. 353 e successive modifiche e dall'art. 5 del d.l. 18.10.1995 nn. 432, convertito con modificazioni nella legge 20.12.1995; nonché omessa, insufficiente contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, per non avere la sentenza impugnata considerato che la domanda introdotta dall'arch. AN con memoria del 26.7.1998 costituiva domanda nuova, prospettando fatti del tutto nuovi rispetto a quelli indicati nell'atto di citazione e chiedendo di provare la diversa circostanza per cui Gallo DO gli avrebbe chiesto lo studio del progetto di una casa in via Adamello a Vomzaghallo (MI), conferendogli direttamente 5 l'incarico, mentre nell'atto di citazione egli aveva sostenuto che l'incarico professionale gli era stato conferito dal geom. Mario SP, quale mandatario con rappresentanza della s.a.s. Gallo. Sostiene la ricorrente che già con memoria del 27.10.1998, nel giudizio di primo grado, aveva contraddittorio dichiarato di non accettare il libelli prospettata rispetto alla mutatio dall'attore con la detta memoria del 26.7.1998, che stravolgeva completamente la domanda esposta nell'atto di citazione. Il motivo è infondato. La corte d'appello, a pagg. 65 della sentenza, spiega che se "il conferimento dell'incarico sia stato diretto e non per il tramite del mandatario (geom. SP), esso costituisce una circostanza di fatto la cui prospettazione non travolge in modo radicale quella esposta nell'atto introduttivo del giudizio e, pertanto, non costituisce "mutatio libelli", ma semplice "emendatio libelli", ritenendo non contraddittorie le diverse circostanze del conferimento dell'incarico tramite il geom. SP o direttamente dal Gallo DO. La corte territoriale non ha ravvisato nella circostanza del conferimento dell'incarico l'immutazione dei fatti costitutivi del diritto fatto valere in giudizio né l'alterazione dell'oggetto sostanziale dell'azione e dei termini della controversia, sì da porre in essere in definitiva una pretesa diversa, per la sua intrinseca essenza da quella fatta valere in precedenza. Nel giudizio di primo grado l'attore non ha mutato né il petitum, né i fatti giuridici posti a suo fondamento (causa petendi), per cui il giudice di appello ha escluso una mutatio libelli rispetto prospettazione della domanda avanzata conalla l'atto di citazione. La motivazione della corte d'appello sul punto è congrua ed esente da vizi lógici o da errori di diritto. Inammissibili appaiono tutte le considerazioni della ricorrente sulla valutazione delle prove testimoniali assunte, perché spetta soltanto al giudice di merito valutare le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza , scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, e dare prevalenza all'uno O all'altro mezzo di prova 7 (cfr., ex multis, Cass. S.U. sent. n. 13045/1997). Col secondo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1387, 1388, 1393, 1398 e 1399 cod. civ., per avere la corte d'appello erroneamente ritenuto provato che la s.a.s Gallo conferì l'incarico professionale al AN in base alla testimonianza dell'ing. PP, in palese contraddizione con quella resa da IO ON, segretaria fissa e collaboratrice del AN, la quale ha dichiarato di non conoscere of l'ing. PP;
e per non avere considerato che un (incarico conferito dal conto è spendere un nome geom. SP a nome della s.a.s. Gallo) altro è avere il potere -diritto dovere di spenderlo. Il motivo, che in parte riprende il primo, è infondato;
esso si base su una critica serrata sulla deposizione del teste ing. PP, il quale ha chiarito il conferimento dell'incarico professio- nale da parte della ricorrente all'ing. AN. la corte di merito ha Nella sua motivazione a pag. 7 chiarito, 9 della sua sentenza, che la - teste IO NZ aveva sentito "parlare Gallo e AN dei villini ed in particolare del tetto;
fece, su ordine del AN, delle fotocopie del approntato dallo stesso, e sul qualeprogetto 8 questi aveva fino ad allora discusso col Gallo;
non vide se il Gallo ritirò delle fotocopie, ma si può presumere che ciò sia avvenuto dal momento che i due stavano parlando proprio di quel progetto e che in quella occasione l'architetto le chiese di farne una fotocopia, richiesta che non poteva avere altro scopo se non quello di farne consegna al Gallo". La sentenza impugnata, inoltre, motiva che il teste ing. LE PP "ha affermato di avere progettato sia la variante che la planimetria su ordine del AN, il quale gli aveva detto di esserne stato incaricato dal Gallo"; e... "che il geom. SP per conto del Gallo andò più volte nell'ufficio del AN per verificare i lavori del PP stesso e di avere visto più volte presso lo studio dell'arch. AN Claudio Gallo per parlare della variante"; e... che "i tetti delle villette sono uguali a quelli da lui progettati”. Conclude la sentenza impugnata che, oltre alla dichiarazione dei testi, esiste agli atti di causa la documentazione dell'esecuzione dei relativi progetti da parte dell'arch. AN e dell'utilizzo di quei progetti per realizzare le varianti di villini;
e che "tutti gli elementi considerati, convincono del conferimento dell'incarico, dello svolgimento dell'attività e dell'utilizzo di tale attività da parte dell'impresa Gallo". Di nessun pregio appare, infine, la 109T 129,11 considerazione della ricorrente che la teste ON 4567 30,99 non conosceva l'ing. PP, perché, come afferma la corte di merito, la stessa era "una collaboratrice TOT. 160,10 del AN, onde ben poteva non conoscere direttamente l'ing. PP (ha dichiarato che stava durante l'incontro tra lavorando al tecnigrafo Romano e Gallo)". Quindi la sentenza impugnata ha congruamente motivato il conferimento dell'incarico professio- nale al AN da parte della società Gallo, senza incorrere in errori logici o di diritto. Rigettato il ricorso, le. spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. 10 T A 2
P.Q.M.
R 0 0 E La Corte rigetta il ricorso e condanna la T L N L E E B ricorrente al pagamento delle spese del presente (€ 1097,47) giudizio, che liquida in L.2125800 di cui L. (€1032,91) duemilioni per onorari di avvocato. : Così deciso in Roma, il 30.5.2001. Pies. берди H ousigliere est. Re Julia Rovani h DEPOSITATO CANCELLERIA IL CANCELLIERE C1 24 GEN. 2002 Valeria Neri IL CANCELLIERE C 10 Roma