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Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Treviso, sez. II, sentenza 30/01/2026, n. 28 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Treviso |
| Numero : | 28 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 28/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TREVISO Sezione 2, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
DE LORENZI ANTONIO, Presidente
CICERO IO SC, Relatore
GENOVESE IO, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 70/2025 depositato il 12/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Treviso
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6X01MU01537 IRPEF-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 11/2026 depositato il 28/01/2026
Richieste delle parti:
/////////////////////////
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 svolge la professione di medico specializzato in ostetricia e ginecologia.
Previo invito , è stata richiesta al contribuente la documentazione contabile e fiscale relativa all'anno di imposta 2018, al fine di riscontrare le singole voci di costo.
La documentazione prodotta dalla Parte è stata ritenuta incompleta , pertanto, l'Ufficio ha determinato un maggior reddito di lavoro autonomo pari ad € 93.973,00, derivante dal recupero a tassazione di costi ritenuti non inerenti e non documentati.
l'Ufficio ha poi notificato l'avviso di accertamento a fronte del quale il contribuente ha presentato ricorso con vari e articolati motivi di doglianza .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tuttavia, nelle more della controversia, le parti sono addivenute ad un accordo conciliativo con compensazione delle spese
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per intervenuta conciliazione. Spese compensate.
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TREVISO Sezione 2, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
DE LORENZI ANTONIO, Presidente
CICERO IO SC, Relatore
GENOVESE IO, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 70/2025 depositato il 12/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Treviso
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6X01MU01537 IRPEF-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 11/2026 depositato il 28/01/2026
Richieste delle parti:
/////////////////////////
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 svolge la professione di medico specializzato in ostetricia e ginecologia.
Previo invito , è stata richiesta al contribuente la documentazione contabile e fiscale relativa all'anno di imposta 2018, al fine di riscontrare le singole voci di costo.
La documentazione prodotta dalla Parte è stata ritenuta incompleta , pertanto, l'Ufficio ha determinato un maggior reddito di lavoro autonomo pari ad € 93.973,00, derivante dal recupero a tassazione di costi ritenuti non inerenti e non documentati.
l'Ufficio ha poi notificato l'avviso di accertamento a fronte del quale il contribuente ha presentato ricorso con vari e articolati motivi di doglianza .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tuttavia, nelle more della controversia, le parti sono addivenute ad un accordo conciliativo con compensazione delle spese
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per intervenuta conciliazione. Spese compensate.