Cass. pen., sez. I, sentenza 21/11/1997, n. 2601
CASS
Sentenza 21 novembre 1997

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In tema di misure di prevenzione, e con riferimento agli artt. 7 e 24 della legge 241 del 1990 sul diritto di accesso ai documenti del procedimento amministrativo (nonché al d.P.R. n. 352 del 1992 e al Decreto del Ministero degli Interni n. 415 del 1994), deve ritenersi che allorquando il provvedimento emesso dal Questore ex art. 2 legge 27 dicembre 1956 n. 1423, costituisce il prodotto finale di un procedimento amministrativo, la mancanza di avviso all'interessato del suo inizio lo rende illegittimo con conseguente possibilità di sua disapplicazione incidentale nel corso del giudizio innanzi al giudice ordinario ai sensi dell'art. 5 legge 2248/1865 all. E), mentre tale possibilità è preclusa nel diverso caso in cui il detto provvedimento è stato emesso senza la necessità di espletare un procedimento amministrativo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 21/11/1997, n. 2601
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2601
    Data del deposito : 21 novembre 1997

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