Sentenza 21 novembre 1997
Massime • 1
In tema di misure di prevenzione, e con riferimento agli artt. 7 e 24 della legge 241 del 1990 sul diritto di accesso ai documenti del procedimento amministrativo (nonché al d.P.R. n. 352 del 1992 e al Decreto del Ministero degli Interni n. 415 del 1994), deve ritenersi che allorquando il provvedimento emesso dal Questore ex art. 2 legge 27 dicembre 1956 n. 1423, costituisce il prodotto finale di un procedimento amministrativo, la mancanza di avviso all'interessato del suo inizio lo rende illegittimo con conseguente possibilità di sua disapplicazione incidentale nel corso del giudizio innanzi al giudice ordinario ai sensi dell'art. 5 legge 2248/1865 all. E), mentre tale possibilità è preclusa nel diverso caso in cui il detto provvedimento è stato emesso senza la necessità di espletare un procedimento amministrativo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 21/11/1997, n. 2601 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2601 |
| Data del deposito : | 21 novembre 1997 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PIROZZI ENZO Presidente del 21/11/1997
1. Dott. MABELLINI ANNA Consigliere SENTENZA
2. Dott. CAMPO STEFANO " N.1688
3. Dott. DELEHAYE ENRICO " REGISTRO GENERALE
4. Dott. DUBOLINO PIETRO " N.34410/1997
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da :
1) COMITE NI n. il 28.08.1970
avverso sentenza del 23.06.1997 CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Stefano CAMPO
udito il Pubblico Ministero in persona del sostituto procuratore generale Dr. Vincenzo GERACI, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
OSSERVA
1. Con sentenza in data 23 giugno 1997 la Corte d'appello di Milano confermava quella in data 14 maggio 1996 del Pretore di Milano - sezione distaccata di Abbiategrasso - con la quale COMITE Domenico, imputato del reato di cui all'art. 2 legge 27.12.1956 n.1423 (violazione del provvedimento del Questore di Milano, con il quale gli era stato inibito di dimorare in Bareggio per la durata di tre anni), era stato condannato alla pena di mesi tre di arresto. La corte territoriale affermava che il provvedimento del Questore non doveva essere disapplicato dal giudice ordinano, a causa della sua denunciata illegittimità per l'omesso invio all'imputato dell'avviso dell'inizio del procedimento sfociato nel sopra indicato provvedimento - giusto il disposto dell'art. 7 co. 1^ legge 7.8.1990 n.241 così come risultante dopo la sentenza n. 210 del 1995 della
Corte costituzionale - in quanto l'omissione in questione avrebbe potuto essere eccepita nella competente sede amministrativa e che, non avendo l'imputato fatto uso di tale facoltà, non poteva lamentarsene innanzi al giudice penale.
2. Ricorre per cassazione il COMITE, il quale, per il tramite del proprio difensore, deduce erronea applicazione di legge (art. 606 co. 1^ lett. b) e c) c.p.p. in relazione agli artt. 5 legge 2248/1865 all. E, 113 Costituzione e 521 c.p.p.) assumendo che l'omesso avviso dell'inizio del procedimento conclusosi con il provvedimento di inibizione a dimorare in Bareggio, in punto di fatto riconosciuto dal giudici del mento, rendeva illegittimo lo stesso, sicché esso doveva essere disapplicato dal giudice ordinano, ai sensi dell'art. 5 20.3.1865 n.2248 all. E, con conseguente insussistenza del reato contestato all'imputato e rilevando che non c'era correlazione tra imputazione e sentenza, in quanto la sentenza impugnata si era limitata alla conferma della condanna relativa al fatto - reato del 3.7.1995, non accennando in alcuna maniera a quelli commessi il 24.3.1995 e il 13.4.1995, oggetto della imputazione e della condanna in primo grado.
3. Il ricorso non è fondato.
A seguito della entrata in vigore della legge 7 agosto 1990 n.241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e del diritto di accesso al documenti amministrativi) è stato fatto obbligo alla pubblica amministrazione (art. 7 co. 1^ legge 241/1990) di comunicare l'avvio del procedimento amministrativo ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale dell'iter procedimentale è destinato a produrre effetti diretti.
Con successivo d.p.r. 27 giugno 1992 n.352 è stato emanato il regolamento per la disciplina delle modalità di esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso al documenti amministrativi, che all'art. 13 - in attuazione dell'art. 24 co.2^ della succitata legge n.241 - prescrive che l'accesso non può essere negato "se non nei casi previsti dalla legge": casi specificati, in materia di documenti inaccessibili per motivi di ordine e sicurezza pubblica ovvero ai fini di prevenzione e repressione della criminalità, dal decreto del Ministro dell'Interno 10 maggio 1994 n.415 (Regolamento d'attuazione per la disciplina delle categorie dei documenti sottratti al diritto d'accesso), che all'art. 3 lett. a) vi include "le relazioni di servizio ed altri atti o documenti presupposto per l'adozione degli atti o provvedimenti dell'autorità nazionale e delle altre autorità di pubblica sicurezza nonché degli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza ovvero inerenti all'attività di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica o di prevenzione o repressione della criminalità, salvo che per legge o regolamento debba essere unita a provvedimenti o atti soggetti a pubblicità".
La giurisprudenza amministrativa, a seguito dell'entrata in vigore della legge n.241, ha costantemente assegnato alla conoscenza da parte dell'interessato dell'atto di avvio del procedimento un ruolo condizionante la validità dell'esito stesso della procedura e dell'atto conclusivo della stessa e la Corte costituzionale, nel dichiarare con sentenza in data 29.5.1995 n. 210 non fondata nei sensi di cui in motivazione la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 co. 1^ della legge 27.12.1956 n.1423 sollevata in riferimento all'art. 3 Costituzione, ha affermato che "..poiché il rimpatrio con foglio di via obbligatorio è da considerare, alla stregua del disposto degli artt. 1 e 2 della legge n.1423 del 1956, provvedimento inerente anche alla prevenzione della criminalità, la partecipazione al procedimento dovrebbe restare assicurata alla sola comunicazione dell'avvio del procedimento stesso..." In conseguenza di tale complesso di legge, regolamenti e interpretazione del giudice delle leggi, questa Corte ha statuito (cfr., Sez.I, 29.10.1997, ric. Gargano) che l'autorità di pubblica sicurezza è tenuta a dare all'interessato comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo diretto al rimpatrio con provvedimento motivato e con foglio di via obbligatorio, incidente sul suo diritto di libera circolazione costituzionalmente tutelato. Tuttavia l'applicabilità del succitato principio presuppone che il provvedimento amministrativo costituisca l'esito finale di tiri procedimento, essendo evidente che la norma di cui all'art. 7 legge 241/1990 ha lo scopo, da una parte, di garantire il diritto del soggetto interessato a intervenire nel corso dell'iter formativo del provvedimento per farvi valere le proprie ragioni e, dall'altra, di evitare alla pubblica amministrazione in inutile dispendio di attività con l'emanazione di provvedimenti suscettibili d'annullamento per mancata considerazione di tutti gli aspetti, fattuali e di diritto, della singola vicenda.
Nel caso, invece, in cui si sia in presenza di provvedimento costituente un unico atto o, se si preferisce, una sola fattispecie (ipotesi che gli amministrativisti definiscono come atto composto e atto complesso) - come nell'ipotesi di emissione del cosiddetto foglio di via obbligatorio sulla sola scorta degli atti d'ufficio - mancando il procedimento e identificandosi il provvedimento finale come atto complesso o atto composto, non è strutturalmente possibile dare comunicazione all'interessato dell'inizio del procedimento, nella specie inesistente, sicché in tale ipotesi non si verifica alcuna illegittimità nella formazione del provvedimento amministrativo per omissione dell'avviso di cui all'art. 7 legge 7.8.1990 n.241. Ne consegue che, allorquando il provvedimento emesso dal Questore ex art. 9 legge 27.12.1956 n.1423, costituisce il prodotto finale di un procedimento amministrativo, la mancanza di avviso interessato del suo inizio lo rende illegittimo con conseguente possibilità di sua disapplicazione incidentale nel corso di innanzi al giudice ordinario ai sensi dell'art. 5 legge 2248/1865 all. E, mentre tale possibilità è preclusa nel diverso caso in cui il detto provvedimento è stato emesso senza la necessità di espletare un procedimento amministrativo.
Venendo alla fattispecie in esame, dagli atti emerge che il provvedimento che inibiva all'odierno ricorrente di dimorare, per il periodo di tre anni, in Bareggio fu emesso dal questore di Milano senza iniziare un procedimento amministrativo, ma sulla sola scorta degli atti d'ufficio, di guisa che non era naturaliter possibile dare alcun avviso, se non con la notifica dello stesso provvedimento, all'interessato con conseguente legittimità dello stesso, la cui violazione da parte di costui è costitutiva del reato contestatogli. Pertanto il motivo di ricorso sul punto va respinto siccome infondato.
Il secondo motivo di gravame risulta manifestamente infondato. Invero, a prescindere dal fatto che il ricorrente, non ha alcun interesse in ordine alla mancata menzione nella motivazione della sentenza impugnata degli altri due episodi di violazione della stessa norma penale, in quanto da tale sua lagnanza non può ricavare in concreto alcun effetto a lui favorevole, la questione relativa alla legittimità del provvedimento emesso da! Questore di Milano esaminata dalla corte territoriale, unico motivo dell'appello proposto dall'imputato, riguardava tutte e tre i reati commessi da costui, in quanto trattavasi di diverse violazione dell'unico provvedimento amministrativo, sicché non v'era alcuna necessità, attesa la comunanza del thema decidendum, di fare riferimento a tutti e tre gli episodi criminosi, di tal che il motivo di gravame sul punto risulta inammissibile per essere manifestamente infondato. Il rigetto del ricorso comporta a carico del ricorrente la condanna al pagamento delle ulteriori spese processuali.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 21 novembre 1997.
Depositato in Cancelleria il 27 febbraio 1988