Sentenza 1 aprile 2016
Massime • 1
In tema di sequestro preventivo, non è affetto da nullità il provvedimento motivato "per relationem" in riferimento ad una precedente ordinanza annullata perchè emessa da giudice incompetente, se quest'ultima è divenuta inefficace per vizio di forma e non per motivi di merito.
Commentario • 1
- 1. Sky ECC e criptofonini: legittima acquisizione da autorità estera con OIE (Cass. 44047/24)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 13 dicembre 2024
Il Pubblico Ministero, per acquisire prove in un procedimento italiano, può agire ai sensi dell'art. 45 del decreto OIE, ai limitati fini di chiedere la trasmissione di documentazione acquisita nel corso di un diverso procedimento pendente in quel Paese; è infatti sempre rimessa allo Stato di esecuzione, con le modalità previste in quell'ordinamento, la concreta acquisizione della prova da trasferire. L'emissione, da parte del Pubblico Ministero, di O.E.I. diretto ad ottenere il contenuto di comunicazioni scambiate mediante criptofonini, già acquisite e decrittate dall'autorità giudiziaria estera in un procedimento penale pendente davanti ad essa, dunque, non deve essere preceduta da …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 01/04/2016, n. 18741 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18741 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2016 |
Testo completo
1874 1 /16 !! REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 01/04/2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. FRANCO FIANDANESE - Presidente - SENTENZA N. 615 Dott. UGO DE CRESCIENZO - Consigliere - REGISTRO GENERALE - Consigliere - Dott. GIOVANNI DIOTALLEVI N. 51470/2015 - Rel. Consigliere - Dott. LUCIANO IMPERIALI - Consigliere - Dott. LUCIA AIELLI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AC TT N. IL 31/03/1975 DA US N. IL 21/06/1966 avverso l'ordinanza n. 339/2015 TRIB. LIBERTA' di SANTA MARIA CAPUA VETERE, del 22/09/2015 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIANO IMPERIALI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. PAOLO CANEVELL!, che ha chiesto ich in em missibile il ricorss-чісочо Udit i difensor Avv.; RITENUTO IN FATTO 1. Con decreto emesso dal Tribunale di S. Maria Capua Vetere in data 21/7/2015 veniva disposto il sequestro preventivo ex art. 321 cod. proc. pen. e 12 sexies D.L. 306/1992 di beni immobili nella materiale disponibilità di VI AN e dei conti correnti, conti deposito, certificati di deposito ed altri beni nella formale titolarità di VI AN, DA PE, DA KR, DA EL e DA AN.
2. Con ordinanza in data 22/9/2015 il Tribunale di S. Maria Capua Vetere, sezione del Riesame, accoglieva solo parzialmente il riesame proposto avverso il decreto di sequestro, disponendo la restituzione dei beni sequestrati a DA KR, DA EL e DA AN.
3. Avverso tale ordinanza hanno proposto ricorso per cassazione di VI AN e DA PE, a mezzo del comune difensore, chiedendone l'annullamento e sollevando, a tal fine, i seguenti motivi di impugnazione:
3.1. con il primo motivo viene dedotta la violazione di legge per non essere stata riconosciuta la nullità del decreto di sequestro preventivo del 21/7/2015 perché motivato per relationem richiamando il precedente decreto di sequestro emesso dal giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale, da ritenersi illegittimo perché annullato in sede di riesame con ordinanza del 30/6/2015 in quanto emesso da giudice incompetente.
3.2. Con il secondo motivo, analogo al precedente, viene dedotta la violazione di legge con riferimento agli artt. 125 comma 3 e 321 cod. proc. pen. nonché all'art. 12 sexies D.L. 306/1992, in quanto l'ordinanza del Tribunale del riesame non avrebbe valutato la doglianza sollevata con memoria difensiva inerente la totale mancanza di motivazione del decreto di sequestro, non avendo fornito il Tribunale di S. Maria Capua Vetere, nel motivare per relationem, la dimostrazione di aver preso cognizione del contenuto sostanziale del provvedimento di riferimento, non potendosi ritenere sufficienti affermazioni apodittiche in ordine alle ragioni giustificative del provvedimento "pienamente condivisibili".
3.3. Con il terzo motivo viene dedotta la violazione di legge ex art. 606 lett. b) e c) cod. proc. pen. in riferimento all'art. 12 sexies D.L. 306/1992, lamentandosi un'insufficiente valutazione delle allegazioni difensive con le quali si contestava la sussistenza della sproporzione tra il valore dei beni sequestrati rispetto ai redditi ed alle attività economiche del nucleo familiare dei ricorrenti, pur non potendo richiedersi all'interessato una giustificazione qualificata della legittima provenienza dei beni, ma esclusivamente un'attendibile e circostanziata giustificazione.
3.4. con l'ultimo motivo di impugnazione viene dedotta ancora la violazione di legge ex art. 606 lett. b) e c) cod. proc. pen. in riferimento all'art. 12 sexies D.L. 306/1992 ed all'art. 321 cod. proc. pen. per non avere il decreto di sequestro e l'ordinanza del tribunale del riesame nulla indicato circa la riferibilità dei beni oggetto di sequestro relativamente alla 2 fattispecie criminosa contestata all'imputata in relazione ad episodi del 20015, mentre la ricorrente assume di aver acquistato immobili nel 1993, nel 2002 e nel 2004. 4. Con parere scritto del 14/1/2016 il Procuratore Generale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
5. Con memoria depositata in data 10/3/2016 i ricorrenti hanno proposto motivi nuovi, con i quali hanno nella sostanza insistito su quelli sopra indicati:
5.1. con il primo hanno reiterato le doglianze di nullità del decreto fondato su motivazione per relationem, evidenziando che il decreto richiamato, emesso dal giudice incompetente, era stato annullato dal Tribunale del riesame e non si trattava, pertanto, di un provvedimento emesso in via di urgenza ex art. 27 cod. proc. pen. dotato di ultrattività con la tempestiva trasmissione al giudice competente;
5.2. si è, quindi, insistito nella richiesta di accoglimento del secondo motivo del ricorso, assumendosi la violazione degli artt. 125 cod. proc. pen. e 12 sexies D.L. n. 306/1992; 5.3. Con il terzo motivo i ricorrenti insistono nella doglianza in ordine all'asserita violazione dello stesso art. 12 sexies D.L. n. 306/1992, in relazione alla posizione del terzo estraneo alla perpetrazione del reato, DA PE per non essere stata accertata l'interposizione di questo nell'intestazione di beni, trattandosi dell'unico soggetto del nucleo familiare con un reddito da lavoro, al quale stato ritenuto sproporzionato anche un rapporto bancario con saldo di sole 600 euro;
5.4. Con l'ultimo motivo si è insistito sulla violazione del criterio di ragionevolezza temporale tra i l'acquisto dei beni sottoposti a misura ed il fatto criminoso per cui si procede. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. Secondo l'ormai consolidato orientamento di questa Corte, che anche il Collegio condivide, infatti, il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Cass. sez. U. n. 25932 del 29/5/2008 Rv 239692; Sez. 5 n. 43068 del 13/12/2009; Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013 Rv. 254893).
1.1. Quanto ai primi due motivi di impugnazione, reiterati anche nei primi due motivi di cui alla memoria depositata il 10/3/2013, deve rilevarsi che legittimamente l'ordinanza impugnata non ha riconosciuto il dedotto vizio radicale della motivazione del decreto di sequestro preventivo emesso dal giudice per le indagini preliminari, laddove questo è ricorso alla tecnica del rinvio "per relationem" al precedente provvedimento del Giudice per le indagini 3 preliminari del Tribunale di S. Maria C.V., pur essendo stato questo annullato dal Tribunale del riesame con ordinanza del 30/6/2015, in quanto emesso da giudice ormai incompetente per avere già trasmesso il fascicolo processuale alla cancelleria del giudice del dibattimento, a seguito di decreto di giudizio immediato. Il consolidato orientamento di questa Corte di legittimità, che il Collegio condivide, infatti, riconosce pacificamente la legittimità della motivazione "per relationem" di un provvedimento giudiziale, purché questa soddisfi alcuni requisiti: 1)- faccia riferimento, recettizio o di semplice rinvio, a un legittimo atto del procedimento, la cui motivazione risulti congrua rispetto all'esigenza di giustificazione propria del provvedimento di destinazione;
2)- fornisca la dimostrazione che il giudice ha preso cognizione del contenuto sostanziale delle ragioni del provvedimento di riferimento e le abbia meditate e ritenute coerenti con la sua decisione;
3) l'atto di riferimento, quando non venga allegato o trascritto nel provvedimento da motivare, sia conosciuto dall'interessato o almeno ostensibile, quanto meno al momento in cui si renda attuale l'esercizio della facoltà di valutazione, di critica ed, eventualmente, di gravame e, conseguentemente, di controllo dell'organo della valutazione o dell'impugnazione. Si richiede, poi, che il provvedimento al quale viene fatto richiamo per relationem non abbia perso di validità per motivi di merito, sicché l'obbligo di cui all'art. 125 cod. proc. pen. è da ritenersi soddisfatto anche mediante l'esplicito riferimento a precedente provvedimento divenuto inefficace per vizio di forma, trattandosi di provvedimento rimasto valido nei suoi contenuti sostanziali, la cui valutazione è, così, fatta consapevolmente propria dal giudice che procede e risulta idonea a rendere edotto l'interessato dell""iter" logico seguito per pervenire alla decisione adottata (sez. 2, n. 6358 del 28/1/2015, Rv. 262576; sez. 1, n. 1533 del 18/12/2007, Rv. 238816). Orbene, non v'è dubbio che il decreto che abbia disposto un sequestro preventivo emesso dal giudice poi dichiarato incompetente possa essere assimilato ad un provvedimento divenuto inefficace per vizio di forma e non per motivi di merito, atteso che si tratta comunque di un rinvio ad argomentazioni in alcun modo contrastate e vanificate, nel merito, dall'annullamento del provvedimento per meri motivi di competenza.
1.2. Infondate sono anche le censure, ripetute anche nei motivi aggiunti, relative all'asserita violazione dell'art. 12 sexies D.L. 306/1992, laddove si assume un'insufficiente valutazione delle allegazioni difensive con le quali si contestava la sussistenza della sproporzione tra il valore dei beni sequestrati rispetto ai redditi ed alle attività economiche del nucleo familiare dei ricorrenti: sul punto, infatti, la motivazione del provvedimento, lungi dall'essere inesistente o meramente apparente, è esaustiva, evidenziando come VI AN, indagata per il reato di cui all'art. 644 cod. pen., risulti titolare di quattro immobili e di un conto deposito di circa undicimila euro, pur non avendo mai presentato denunce dei redditi, ed altresì come le allegazioni difensive abbiano documentato solo guadagni di matrice lavorativa per il solo marito DA PE, e previdenziale per i figli, verosimilmente destinati alla sopravvivenza familiare e come tali inidonei a dimostrare la lecita acquisizione patrimoniale. 4 1.3. Sono invece inammissibili per la loro genericità le censure con le quali i ricorrenti lamentano una sorta di sproporzione temporale tra le condotte criminose contestate ed alcuni dei beni sequestrati, che si assumono ictu oculi estranei al reato perché un immobile sarebbe stato acquistato nel 1993, altro nel 2002 ed altro nel 2004: nemmeno nel ricorso per Cassazione, però, i ricorrenti specificano la censura, atteso che non viene indicato quale bene sarebbe stato indicato in ciascuno degli anni sopra menzionati, e dalla memoria in atti non risulta che i ricorrenti abbiano prospettato al Tribunale del riesame l'acquisto in tempi così remoti dei beni che non vengono specificati, sicché deve ritenersi inammissibile la doglianza in ordine alla mancanza di motivazione, nel provvedimento impugnato, su una questione non prospettata.
2. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deliberato in camera di consiglio, il 1 aprile 2016 Il Consigliere estensore Il Presidente gott. Franco Fiandanese Dott. Lucigno Loopériali franco andary DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE 5 MAG 2016 IL MENDI CA Il CANCELLIERE E R P Claudia PlanelliZ I O N E 5