Sentenza 14 maggio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 14/05/2002, n. 6957 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6957 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Wuch Continin Toda06957 /02 Oggetto vil- lindaco- SEZIONE PRIMA Autori rione a state in Scadenz4- Composta dagli Ill.mi R.G.N. 6085/00 Dott. Giovanni Presidente OLLA CAPPUCCIO Consigliere Dott. Giammarco Cron. 19645 Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO Consigliere 1475 Rep. Consigliere - Dott. Mario Rosario MORELLI Ud. 15/01/2002 Dott. Stefano BENINI Rel. Consigliere - CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE Richiesta copia studi SENTENZA IL SOLE 24 ORE dal Sig. per diritti € 455 sul ricorso proposto da: 2 CANCELLIEREMOR DIS domiciliata in ROMA DE LIETO ROSALIA, elettivamente VIALE DELLE MILIZIE 1, presso l'avvocato SIMONA NAPOLITANI, rappresentata e difesa dall'avvocato GIOVANNI BOTTINO, giusta procura a margine del ricorso;
CANCELLERIA ricorrente
contro
COMUNE DI TREMESTIERI ETNEO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA VITTORIO H394068 SERGES GIANNI, VENETO 7, presso l'avvocato CARLO IMME' rappresentato e difeso dall'avvocato giusta procura a margine del controricorso;
2002 58 -
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 39/99 della Corte d'Appello di CATANIA, depositata il 30/01/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/01/2002 dal Consigliere Dott. Stefano BENINI;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Bottino, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore concluso per Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato il 21.3.1987, De IE OS conveniva in giudizio avanti al Tribunale di Catania il Comune di Tremestieri Etneo, chiedendone la condanna al risarcimento del danno per l'occupazione appropriativa di un fondo di sua proprietà, irreversi- bilmente trasformato per la realizzazione di opere di viabilità. Si costituiva in giudizio l'amministrazione conve- nuta, contestando il fondamento della domanda, di cui chiedeva il rigetto. Avverso la sentenza di primo grado, che condannava il Comune al risarcimento, liquidato in L. 18.535.650, e all'indennità per l'occupazione legittima, pari a L. 3.975.000, proponeva appello l'amministrazione. 2 Con sentenza depositata il 30.1.1999, la Corte d'Appello di Catania, in riforma della sentenza di pri- mo grado, condannava il Comune al risarcimento, liqui- dato in L.
7.332.120 sul presupposto del carattere ine- dificabile del terreno, e all'indennità per l'occupa- zione legittima, liquidata in misura pari a 1/12 del valore agricolo medio per ogni anno. Ricorre per Cassazione De IE OS affidandosi а tre motivi, al cui accoglimento si oppone con
contro
- ricorso il Comune di Tremestieri Etneo. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso, De IE OS, denunciando violazione delle disposizioni di legge del- 1'Ordinamento degli enti locali in Sicilia, violazione e falsa applicazione dell'art. 182 c.p.c., nullità del procedimento e della sentenza, censura la sentenza im- pugnata per non aver verificato la regolarità della Co- stituzione in giudizio del Comune, mentre l'atto d'ap- pello contiene solo una procura a margine, senza alcun riferimento alla necessaria autorizzazione а stare in giudizio della Giunta municipale, e conseguente visto tutorio. Con il secondo motivo di ricorso, denunciando falsa interpretazione della 1. 865/71 e della 1. 42/85, la De IE si duole che la sentenza, pur limitando il perio- 3 do di occupazione legittima a tre anni, finisce per ri- conoscere la legittimità dell'espropriazione, che "divenuta illegittima, dopo oltre un decennio di Sca- denza della legittimità degli atti espropriativi, do- vrebbe continuare, nell'infinità del tempo, con le me- desime regole e formalità prima di divenire illegitti- ma". Con il terzo motivo di ricorso, denunciando omessa, insufficiente, contraddittoria e 1 illogica motivazione circa un punto decisivo, violazione dell'art. 112 c.p.c., la ricorrente deduce che la sentenza, pur rite- nendo che il procedimento espropriativo era divenuto illegittimo, nonostante ciò poteva continuare come se fosse legittimo, poiché la logica cui si è attenuta la Corte d'appello è che l'occupazione legittima dura per il termine fissato dall'atto che contiene la dichiara- zione di pubblica utilità, ma anche dopo la scadenza il risarcimento dovrebbe calcolarsi alla stregua dell'in- dennità e il Comune non è più soggetto ad alcun termi- ne. Il ricorso è infondato. In ordine al primo motivo, l'autorizzazione a stare in giudizio, richiesta dalla legge per gli enti pubbli- ci, se prodotta in corso di causa, rende regolare il contraddittorio e ratifica l'attività svolta dal difen- 4 sore, a meno che il giudice di merito non abbia già ri- levato la mancanza del presupposto processuale, traen- done le debite conseguenze in ordine alla validità del- l'atto compiuto in mancanza della delibera (Cass. 4.9.2001, n. 11391; 19.7.2001, n. 9838). In particola- re, per gli enti pubblici, la mancanza della delibera- zione autorizzativa a stare in giudizio incide sulla legittimazione processuale ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento;
il suo difetto, tuttavia, comporta solo l'inefficacia e non anche l'in- validità della costituzione dell'ente, con la conse- guenza che la produzione del relativo documento può in- tervenire anche in Cassazione, sanando così retroatti- vamente i vizi prodottisi nelle fasi precedenti, sempre che non sia già intervenuta una pronuncia del giudice di merito in ordine al riscontrato difetto di legitti- mazione processuale (Cass. 20.6.1998, n. 6166). La mancata produzione della delibera di autorizza- zione del sindaco a stare in giudizio d'appello, non è stata eccepita nel precedente grado, né è stata rileva- ta d'ufficio. La produzione in Cassazione della delibe- ra di giunta municipale di Tremestieri Etneo, in data 9.5.1996, è dunque idonea a sanare il difetto di rap- presentanza nel giudizio di appello. I motivi secondo e terzo, che vanno trattati con- 5 giuntamente, appaiono inammissibili. L'assoluta incom- prensibilità della censura comporta che non è soddi- sfatto il requisito di cui all'art. 366, n. 4, c.p.c., il quale prescrive che il ricorso contenga a pena di inammissibilità i motivi per i quali si chiede la cas- sazione della sentenza impugnata (Cass. 4.2.2000, n. 1238). La sentenza impugnata determina correttamente la durata dell'occupazione per il lasso di tempo previsto dal provvedimento autorizzatorio, e limita l'indenniz- commisurato al valore agricolo medio conformemente ZO, alla natura del terreno, а detto periodo, scaduto il quale, l'illegittimità della mancata restituzione, se è questo il senso della censura, stata compensata dall'autonoma voce di risarcimento del danno. Né la scadenza del termine dell'occupazione può comportare l'illegittimità a posteriori del periodo autorizzato, dato che, quale che sia la condotta dell' amministra- zione espropriante successiva alla scadenza, tutto quanto si produce nel periodo di occupazione autorizza- ta ha, per definizione, carattere di legittimità ed è improduttivo di danni, mentre soltanto a partire dal momento in cui termina l'occupazione legittima può con- cettualmente realizzarsi l'illecito aquiliano, ancorché il completamento dell'opera pubblica sia avvenuto in 6 epoca precedente (Cass. 19.8.1998, n. 4985). Al rigetto del ricorso, segue la condanna alle spe- se del giudizio, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricor- rente alle spese del giudizio, di cui euro 1.500,00 per onorari. ad euro. 64,98 --per spese Così deciso in Roma, il 15 .
1.2002 Il Presidente Il Consigliere estensore Giovanni Olla Stefano Benini Yora. R. CANCELLERIA CANCELLIERE IN Marie Di блого Meno Di Nuzzo DEPOSITATA 14 Oggi RE IL CANCELE До блого Núzzo 109T129,11 456T 20,66 1207.149,77 CORTE SUPREMA CASSAZIONE 12,00 1,77 Si attesta la registrazione presso l'Agenzia 8065 delle Entrate di Roma 2 il 16.1.2012 16 serie 4 al n. 2441 versate € 161,77 apposta in calce alla copia autentica тот (art. 278 T.U. n°115 del 30/5/2002) 115 120/5/20 7