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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 09/12/2025, n. 1292 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1292 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. 6601/2025 V.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Daniela Ronzani Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi Giudice dott.ssa Giulia Civiero Giudice relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 473 bis.51 cod. proc. civ. promosso con ricorso congiunto depositato in data
10/11/2025 da:
Parte_1
con l'avv. CUNIGLIO MONICA
c.f.: C.F._1
e
Parte_2
con l'avv. IO AL
c.f.: C.F._2
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato, le parti hanno richiesto congiuntamente al Tribunale di pronunciare
1 la separazione personale e di omologare o prendere atto degli accordi intervenuti tra le stesse.
Le parti medesime, con note ex art. 127 ter cod. proc. civ. in sostituzione dell'udienza del 5.12.2025, hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, che non sussistono possibilità di riconciliazione e hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ritenuto che le condizioni concordate tra le parti siano congrue, rispondano all'interesse della prole e non presentino profili di illegittimità; visto il parere del Pubblico Ministero;
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara la separazione personale tra i coniugi (n. in MOLDOVA il 17/07/1980) e Parte_1
(n. a TREVISO il 23/04/1971), matrimonio contratto il 18/05/2013 e trascritto al Parte_2
n. 2, Parte II, Serie A, Anno 2013 del registro degli atti di matrimonio del Comune di PECCIOLI alle seguenti condizioni:
1. La dimora coniugale ubicata nel Comune di Spresiano (TV) in Via IV Novembre n. 10/B rimane in godimento/comodato d'uso gratuito al marito al quale la moglie riconosce la proprietà dei beni mobili ed arredi che vi sono contenuti.
2. La figlia minore viene affidata congiuntamente ai genitori ed avrà collocazione prevalente e residenza presso Per_1
l'abitazione della madre.
3. Quanto ai turni di responsabilità, starà con il padre ogniqualvolta lo desideri, previo accordo tra i genitori e Per_1
nel rispetto delle esigenze e degli impegni di ciascuno, e comunque almeno:
- due pomeriggi infrasettimanali dall'uscita da scuola sino a dopocena;
- a weekend alterni, dal venerdì sera sino al lunedì mattina, con accompagnamento a scuola;
- durante le vacanze estive, 15 giorni anche non consecutivi, da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno;
- durante le vacanze natalizie, ad anni alterni il periodo dal 24 dicembre al 31 dicembre e dalla sera del 31 dicembre sino al 7 gennaio mattina;
2 - le intere vacanze pasquali, ad anni alterni;
- le restanti festività e/o ponti scolastici come da turni di responsabilità di cui al calendario ordinario.
4. Il padre verserà a titolo di contributo al mantenimento della figlia la somma mensile di euro 500,00=; tale somma, che sarà rivalutata annualmente in base agli indici Istat, verrà versata entro il giorno 10 di ciascun mese tramite accredito nelle coordinate Iban IT 59 F 01030 62120 000000375200 intestate alla madre signora . Parte_1
5. Ciascun genitore sosterrà nella misura del 50% le spese straordinarie, in particolare scolastiche, mediche e ricreative, siccome stabilite dal Protocollo in uso presso il Tribunale di Treviso. Tali spese, salvo quelle inderogabili e necessarie, per essere soggette a ripartizione dovranno essere previamente concordate tra i genitori, i quali si impegnano a presentare la documentazione giustificativa delle spese medesime entro il giorno 10 del mese successivo a quello in cui sono state eseguite e, effettuata la compensazione, il genitore che risulterà debitore corrisponderà la somma dovuta all'altro entro il giorno 20 dello stesso mese a mezzo bonifico bancario o in contanti con consegna della relativa ricevuta.
6. L'assegno unico universale per i figli rimane assegnato integralmente alla madre.
7. Al fine di definire qualsivoglia rapporto economico pendente tra i coniugi, il signor si impegna a corrispondere alla Pt_2
signora , a titolo di restituzione di spese fatte dalla moglie per conto del marito in costanza di matrimonio, con Pt_1
decorrenza da novembre 2025, la somma complessiva di euro 4.885,00= in 6 rate mensili, di cui le prime 5 pari ad euro
800,00= ciascuna e l'ultima pari ad euro 885,00=.
8. I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altra a titolo di mantenimento e di non aver più nulla a pretendere reciprocamente per qualsivoglia ragione o causa inerente e conseguente al rapporto di matrimonio e, in ogni caso, dai rapporti patrimoniali e personali tra gli stessi intercorsi fino ad oggi, oltre a quanto previsto nel presente ricorso.
9. Spese legali compensate.
Dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 05/12/2025.
Il Presidente
3 dott.ssa Daniela Ronzani
Il Giudice rel. ed est. dott.ssa Giulia Civiero
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