Cass. pen., sez. I, sentenza 16/03/2026, n. 10005
CASS
Sentenza 16 marzo 2026

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  • Rigettato
    Violazione dell'art. 1 lett. c) d.lgs. 159/2011 e motivazione apparente ed inesistente

    La Corte ha ritenuto che il richiamo a concetti riconducibili alla lett. c) non altera la categoria giuridica di pericolosità, trattandosi di mere argomentazioni a supporto della conferma della valutazione del primo giudice. Il ricorrente ha reiterato un motivo di appello già esaminato e respinto. La diversa qualificazione della pericolosità è consentita se fondata sugli stessi elementi di fatto e con contraddittorio effettivo.

  • Rigettato
    Violazione dell'art. 1 lett. b) d.lgs. 150/2011 e motivazione apparente e inesistente

    La doglianza non attiene alla violazione di legge sotto il profilo della omissione o apparenza della motivazione, ma al contenuto della motivazione stessa, rendendo il motivo inammissibile. La Corte costituzionale ha confermato la legittimità della categoria di pericolosità di cui alla lett. b), richiedendo delitti commessi abitualmente, che abbiano generato profitti, e che questi costituiscano l'unico o significativo reddito. La Corte territoriale ha ritenuto provata la pericolosità sulla base della pregressa applicazione di misura, la commissione di furti lucrogenetici anche subito dopo la cessazione della misura, la mancanza di reddito lecito significativo e la natura lucrogenetica dei reati commessi. La restituzione del maltolto o il risarcimento non intaccano la natura lucrogenetica originaria delle condotte.

  • Rigettato
    Disparità di trattamento rispetto a SS IN

    Il motivo è generico in quanto non indica le ragioni di disparità di trattamento a parità di condizioni soggettive e oggettive. Inoltre, non ha rilievo rispetto al proposto e non è dato sapere se sia stata avanzata richiesta di applicazione della misura a SS.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 16/03/2026, n. 10005
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 10005
    Data del deposito : 16 marzo 2026

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